Cassazione Civile, Ordinanza n. 01420/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di restituire l'assegno per il nucleo familiare già erogato a due lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, dipendenti di una società privata, per i periodi in cui alcuni figli del nucleo erano rientrati nel Paese d'origine. La Corte d'appello aveva ritenuto discriminatoria la condotta dell'ente e aveva riconosciuto il diritto alla prestazione, disapplicando l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1988 per contrasto con l'art. 11 della direttiva 2003/109/CE. Con il ricorso principale l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1988, degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che l'assegno per il nucleo familiare ha natura previdenziale e non assistenziale, che non sarebbe prestazione essenziale e che, quindi, non opererebbe il principio di parità di trattamento invocato dai giudici di merito; ha inoltre sostenuto che, ove si ritenesse la norma interna incompatibile con l'art. 3 Cost., sarebbe stata necessaria una questione di legittimità costituzionale. Con ricorso incidentale i beneficiari hanno censurato la compensazione integrale delle spese di primo e secondo grado, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che la novità/complessità della questione non giustificasse la compensazione nei termini adottati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'INPS sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha confermato la decisione di merito che aveva disapplicato l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1988 e riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare anche se alcuni familiari risiedevano temporaneamente all'estero, valorizzando il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte costituzionale. Ha inoltre ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese di lite nei gradi di merito, in ragione della novità e complessità della questione e dell'obiettiva incertezza normativa. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 2, comma 6-bis, d.l. 13 marzo 1988, n. 69
inserito dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153
La norma interna, nella parte in cui esclude dal nucleo familiare il coniuge e i figli del cittadino straniero non residenti in Italia salvo reciprocità o convenzione, è incompatibile con il principio di parità di trattamento riconosciuto ai soggiornanti di lungo periodo dalla direttiva 2003/109/CE e va disapplicata.
art. 11, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2003/109/CE
Stabilisce il principio generale di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo nel settore delle prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale; la regola opera direttamente e impone di considerare i familiari anche se residenti in un Paese terzo, quando non sia stata esercitata la deroga consentita.
art. 11, paragrafo 2, direttiva 2003/109/CE
La deroga alla parità di trattamento è di stretta interpretazione e può operare solo se lo Stato membro l'abbia espressamente fatta valere in sede di recepimento; nel caso di specie l'Italia non se ne è avvalsa.
art. 11, paragrafo 4, direttiva 2003/109/CE
La prestazione in discussione è stata ricondotta nell'ambito delle prestazioni sociali essenziali per le quali la parità di trattamento deve essere garantita.
art. 43 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato dall'INPS a sostegno della censura di violazione di legge, ma non ritenuto idoneo a scalfire l'applicazione del principio unionale di parità di trattamento.
art. 44 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato nel ricorso principale come base della censura di discriminazione, ma senza successo, essendo prevalente la disciplina unionale direttamente applicabile.
art. 12 preleggi
Richiamato nel ricorso principale come criterio interpretativo, ma non ritenuto decisivo rispetto al contrasto tra norma interna e direttiva UE.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso principale.
Richiamato per il deposito di memoria da parte dei controricorrenti in prossimità dell'udienza.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale adottato per la trattazione del ricorso in cassazione.
Principio della soccombenza richiamato nel ricorso incidentale, ma nel caso concreto la compensazione delle spese è stata ritenuta legittima per l'obiettiva incertezza della questione.
Consente la compensazione delle spese quando ricorrano giusti motivi, ravvisati dalla Corte nella novità e particolare complessità della questione e nell'incertezza del quadro normativo.
art. 3 Cost.
Evocato dall'INPS come possibile parametro per una questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto che la soluzione dipendesse dall'applicazione diretta del diritto dell'Unione.
art. 31 Cost.
Richiamato quale valore costituzionale coinvolto nella tutela delle prestazioni sociali e dei bisogni familiari.
art. 38 Cost.
Richiamato quale base costituzionale della tutela previdenziale e assistenziale.
art. 81 Cost.
Richiamato in relazione al limite delle risorse disponibili nel settore delle prestazioni sociali.
Massime di principio
- Nel sistema della direttiva 2003/109/CE, il principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo nel settore delle prestazioni sociali costituisce la regola generale e le eventuali deroghe devono essere interpretate restrittivamente.
- Se lo Stato membro non ha espressamente esercitato la deroga prevista dalla direttiva, non può negare o ridurre una prestazione sociale al soggiornante di lungo periodo per il solo fatto che alcuni familiari risiedano in un Paese terzo, quando ai cittadini nazionali la prestazione è riconosciuta indipendentemente dal luogo di residenza dei familiari.
- La disparità di trattamento vietata sussiste anche quando la prestazione non viene negata integralmente ma semplicemente ridotta nel suo ammontare in ragione della residenza all'estero dei familiari.
- Le difficoltà amministrative o di controllo non sono di per sé idonee a giustificare una deroga al principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione.
- In tema di spese processuali, la compensazione può essere censurata in cassazione solo se fondata su ragioni illogiche o giuridicamente erronee; l'obiettiva incertezza del diritto, specie in presenza di un quadro normativo complesso e stratificato, può giustificare la compensazione integrale.
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