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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01422/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell’INPS, dell’assegno per il nucleo familiare a sei lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, per i periodi in cui alcuni figli del nucleo erano rientrati nei Paesi d’origine per ragioni di studio. I giudici di merito hanno ritenuto discriminatoria la condotta dell’Istituto e hanno riconosciuto il diritto alla prestazione, disapplicando l’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988 per contrasto con l’art. 11 della direttiva 2003/109/CE. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che l’assegno per il nucleo familiare abbia natura previdenziale e non assistenziale, che non sia prestazione essenziale e che quindi la parità di trattamento prevista dalla direttiva non impedisca la limitazione interna; ha inoltre invocato, in subordine, la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale invece di disapplicare la norma. I resistenti hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale e hanno proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese nel giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’INPS sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha ritenuto infondata la censura dell’INPS perché la questione era già stata chiarita dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte costituzionale: per i soggiornanti di lungo periodo opera il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni sociali, e lo Stato italiano non aveva validamente esercitato la deroga prevista dalla direttiva. Ne consegue che è corretta la disapplicazione dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988 nella parte in cui esclude dal nucleo familiare i familiari residenti all’estero del cittadino straniero. È stato inoltre respinto il ricorso incidentale sulle spese, poiché la compensazione disposta in appello è stata ritenuta sorretta da motivazione analitica e non illogica, in presenza di obiettiva incertezza e complessità della questione, aggravata dall’intersezione tra diritto interno, diritto dell’Unione e interventi della Corte costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 6-bis, d.l. 13 marzo 1988, n. 69

    inserito dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153

    la disposizione interna che esclude dal nucleo familiare il coniuge e i figli di cittadino straniero non residenti in Italia è stata ritenuta incompatibile con la disciplina unionale sui soggiornanti di lungo periodo e quindi disapplicata nel caso concreto

  • art. 11, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2003/109/CE

    impone la parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo con i cittadini dello Stato membro in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale

  • art. 11, paragrafo 2, direttiva 2003/109/CE

    consente agli Stati membri di avvalersi di una deroga alla parità di trattamento in presenza di una specifica dichiarazione in sede di recepimento; nel caso dell’Italia tale opzione non è stata esercitata

  • art. 11, paragrafo 4, direttiva 2003/109/CE

    il principio di parità di trattamento opera anche per le prestazioni sociali qualificate come essenziali

  • art. 43 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato dall’INPS a sostegno della censura, senza che la Corte ne riconosca una portata idonea a superare il contrasto con il diritto dell’Unione

  • art. 44 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato dall’INPS nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia

  • art. 12 preleggi

    invocato dall’INPS nel tentativo di sostenere un’interpretazione conforme della disciplina interna

  • art. 24 l. 9 marzo 1989, n. 88

    richiamato per qualificare la Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, senza incidere sull’esito della controversia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per incardinare il motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria dei controricorrenti

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 91 c.p.c.

    evoca il principio della soccombenza, richiamato nel ricorso incidentale contro la compensazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese in presenza di obiettiva incertezza o altre ragioni idonee, purché motivate in modo non illogico

  • art. 3 Cost.

    evocato dall’INPS come parametro di eventuale illegittimità costituzionale

  • art. 31 Cost.

    richiamato dalla Corte nel descrivere la rilevanza costituzionale delle prestazioni sociali

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla Corte in relazione alla tutela delle prestazioni sociali

  • art. 81 Cost.

    richiamato dalla Corte quale limite delle risorse disponibili nel bilanciamento sulle prestazioni sociali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel tema dell’onere probatorio, ma non decisivo nella ratio

Massime di principio

  • Per i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni sociali opera come regola generale e prevale sulla normativa interna incompatibile, ove lo Stato membro non abbia formalmente esercitato la deroga consentita dalla direttiva di recepimento.
  • Una disciplina nazionale che, ai fini del riconoscimento di una prestazione di sicurezza sociale, escluda o riduca il beneficio per il solo fatto che i familiari del soggiornante di lungo periodo risiedano in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è riconosciuta ai cittadini nazionali indipendentemente dal luogo di residenza dei familiari, è incompatibile con il diritto dell’Unione.
  • La disparità di trattamento non può essere giustificata con le difficoltà di controllo amministrativo sulla situazione familiare quando i familiari risiedono all’estero, se la disciplina interna accorda ai cittadini nazionali un trattamento più favorevole.
  • La compensazione delle spese può essere confermata in cassazione quando sia sorretta da una motivazione analitica che dia conto dell’obiettiva incertezza della questione, specie se la controversia richiede l’intervento chiarificatore di giudici sovranazionali o costituzionali.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica dell’assenza di ragioni illogiche o erronee, non potendo sostituire una diversa valutazione equitativa del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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