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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25304/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso del 90% di somme versate a titolo di IRPEF e ILOR, avanzata in relazione alle agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, ottenendo ragione in primo grado e in appello. L'Amministrazione aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, la mancanza di prova dei presupposti del rimborso e la riconducibilità del beneficio al regime "de minimis" in tema di aiuti di Stato; la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto il secondo motivo, cassando con rinvio. Il contribuente ha poi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di cassazione fosse affetta da errore di fatto perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse titolare di reddito d'impresa e quindi soggetto al regime de minimis, mentre in realtà non sarebbe mai stato titolare di partita IVA e il regime sarebbe a lui inapplicabile. Sosteneva inoltre che l'errore derivasse anche dalla mancata considerazione di una memoria ex art. 380.1-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non investisse un vero errore di fatto revocatorio, ma una questione di qualificazione giuridica e valutazione dell'oggetto del giudizio, quindi estranea all'ambito dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Inoltre ha osservato che la qualificazione del reddito come reddito d'impresa era stata già affrontata nei gradi di merito e non era stata specificamente censurata dal contribuente nel precedente giudizio di cassazione, con conseguente tardività del richiamo a tale tema in memoria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti stretti previsti dalla norma.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare

    L'errore revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto storico, decisiva e non controversa; non ricomprende errori di diritto, di giudizio o di valutazione.

  • artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati come norme processuali tributarie a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di indicazione del quantum e della prova dei versamenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che gravasse sul contribuente l'onere di provare i presupposti del rimborso e del regime de minimis.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma agevolativa invocata dal contribuente per ottenere il rimborso del 90% delle imposte versate in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    Norma richiamata nella disciplina del diritto al rimborso e delle modalità di accertamento ed erogazione delle somme dovute.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    Richiamato quale modifica dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, nella censura sulla modalità di determinazione del rimborso.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato ai fini della disciplina delle spese nel processo tributario.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione o regolazione delle spese di lite.

  • art. 380.1-bis c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla memoria depositata nel giudizio di legittimità, ritenuta tardivamente evocata in sede di revocazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per sottolineare che il sistema delle impugnazioni non impone un rimedio ulteriore per gli errori di diritto nelle sentenze di cassazione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in collegamento con la rilevanza dei regolamenti UE e della disciplina sugli aiuti di Stato.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato come norma sugli aiuti di Stato nel contesto della verifica del regime de minimis.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    Richiamato nel quadro del controllo preventivo sugli aiuti di Stato.

  • Regolamento CE n. 1407/2013

    Richiamato come parametro del regime de minimis applicabile, se del caso, agli aiuti di importo limitato.

  • Regolamento CE n. 717/2014

    Richiamato come ulteriore parametro del regime de minimis.

  • IV direttiva n. 77/388/CEE

    Richiamata insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di aiuti/IVA per la disciplina del rimborso.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto in senso stretto, ossia per una svista percettiva su un fatto storico incontestato e decisivo, non per errori di diritto, di interpretazione o di valutazione.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri in realtà a contestare la qualificazione giuridica dei fatti o la lettura delle risultanze processuali già oggetto di valutazione nel precedente giudizio.
  • È inammissibile in revocazione la doglianza su un fatto o su una qualificazione già devoluti e decisi nei gradi di merito o nel precedente giudizio di legittimità, se la parte non li ha specificamente censurati nei modi e nei tempi propri delle impugnazioni ordinarie.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede anche che il fatto non sia stato punto controverso nel giudizio definito con la sentenza impugnata; quando vi sia stato dibattito tra le parti e una valutazione del contrasto, difetta la svista percettiva presupposta dall'art. 395 n. 4 c.p.c.
  • La funzione della revocazione è eccezionale e tassativa: non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per eludere la stabilità del giudicato e delle decisioni definitive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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