Cassazione Civile, Ordinanza n. 33280/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA chiesto da una società tramite modello VR per l’anno 2003, credito derivante dall’acquisto di beni strumentali. L’Ufficio, dopo accesso nei locali indicati come sede operativa, aveva rilevato lo stato di abbandono dei luoghi e la mancata reperibilità dei responsabili, ritenendo inesistente l’operatività del soggetto e quindi negando il rimborso. La società aveva impugnato il diniego, ottenendo inizialmente ragione in primo grado e in appello; la prima cassazione aveva già annullato la precedente decisione di merito con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva nuovamente rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo utilizzabile documentazione prodotta dalla società in riassunzione perché già asseritamente depositata in primo grado. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 63 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice del rinvio esaminato documenti nuovi, in un giudizio a istruzione chiusa; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancanza di prova del diritto al rimborso; 3) violazione dell’art. 6 d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018; 4) violazione degli artt. 19 e 30 d.P.R. 633/1972 sull’inerenza degli acquisti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di rinvio sia preclusa la produzione di nuovi documenti salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso concreto. Ha osservato che la documentazione valorizzata dal giudice di merito non risultava prodotta in primo grado e che i richiami contenuti nell’atto di appello dell’Ufficio si riferivano alla documentazione della fase amministrativa, non a documenti depositati in giudizio. Poiché tali documenti erano stati invece utilizzati per decidere nel merito, la sentenza impugnata è stata cassata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di rinvio l’istruzione è sostanzialmente chiusa e non sono ammesse nuove prove, in particolare documentali, salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie determinate dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produzione per forza maggiore.
Il giudizio di rinvio è qualificato come giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, con preclusione all’acquisizione di nuove prove salvo eccezioni.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma sulla produzione di nuovi documenti nel processo tributario non si applica al giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio, prevalendo la disciplina speciale dell’art. 63.
Motivo dedotto dall’Agenzia sulla mancanza di prova del diritto al rimborso; non esaminato perché assorbito.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Motivo dedotto dall’Agenzia; assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel quarto motivo sulla detraibilità/inerenza degli acquisti; motivo assorbito.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma posta a base della richiesta di rimborso del credito IVA; la Corte richiama il principio per cui il diritto alla detrazione/rimborso può spettare se il bene o servizio è necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata e il mancato utilizzo dipende da cause non imputabili al contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, il processo ha istruzione sostanzialmente chiusa e non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che ricorrano fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza rescindente o impossibilità di precedente produzione per forza maggiore.
- La disciplina generale del processo tributario sulla produzione di nuovi documenti non deroga alla regola speciale del giudizio di rinvio: dopo la cassazione con rinvio, la parte non può introdurre documentazione che avrebbe dovuto essere allegata e provata fin dall’origine della lite.
- Se il giudice di rinvio fonda la decisione su documenti non ritualmente acquisiti, la sentenza incorre in violazione della disciplina processuale e va cassata.
- In tema di rimborso/detrazione IVA per beni strumentali, il diritto può sussistere anche se il bene non è immediatamente inserito nel ciclo produttivo, purché sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata e il mancato utilizzo dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente.
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