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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16826/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento emessa per omessa dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2003, a seguito di atto di contestazione e di avvisi di accertamento notificati sia alla società in accomandita semplice sia alla socia accomandataria. In primo e secondo grado la contribuente aveva dedotto la irregolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la inesistenza o invalidità della notifica della cartella e la sua carenza di motivazione; la CTR aveva accolto tali censure ritenendo non regolarmente notificati gli avvisi, perché affissi all'albo pretorio in quanto la contribuente risultava irreperibile, e ritenendo non provata la notifica della cartella per mancanza dell'avviso di ricevimento firmato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento, sostenendo che la notifica era corretta secondo il rito degli irreperibili; 2) violazione dell'art. 2313 c.c., deducendo che la cartella poteva essere intestata direttamente alla socia accomandataria, solidalmente e illimitatamente responsabile per i debiti sociali, anche senza indicazione della qualità; 3) violazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che eventuali vizi della notifica della cartella erano sanati dal raggiungimento dello scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la contribuente non aveva contestato la mancanza di prova della notifica, ma solo la sua asserita irregolarità e, comunque, era rimasta contumace in appello. Equitalia ha proposto controricorso incidentale adesivo facendo propri il terzo e il quarto motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, una volta accertata l'irreperibilità e non la mera assenza occasionale, la notifica dell'avviso di accertamento è ritualmente eseguita con deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo del Comune, senza necessità di ulteriori ricerche o di raccomandata informativa. Ha accolto anche il secondo motivo, ribadendo che, nelle società in accomandita semplice, il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali e che la notificazione dell'ingiunzione o della pretesa fiscale può essere effettuata direttamente a lui, senza che l'omessa indicazione della qualità, se non contestata, ne infici la validità. Ha quindi accolto il terzo e il quarto motivo, osservando che la tempestiva proposizione del ricorso contro la cartella dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto e sana l'eventuale nullità della notificazione ex art. 156 c.p.c.; inoltre, la natura sostanziale della cartella non impedisce l'applicazione della sanatoria, richiamata dal rinvio dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 alle norme sulla notificazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e, tramite questo, alle regole del processo civile. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito e rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese sono state poste a carico della contribuente in favore dell'Agenzia e di Equitalia.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    La disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento richiama le norme sulle notificazioni del processo civile; nel caso di irreperibilità la notifica è valida con deposito in casa comunale e affissione all'albo pretorio, senza ulteriori formalità.

  • artt. 138, 139 e 140 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente come norme sulle notificazioni; la Corte valorizza il richiamo sistematico per affermare la ritualità della notifica secondo il rito degli irreperibili.

  • artt. 6 e 10 L. 212/2000

    Richiamati nel primo motivo, ma non assumono rilievo autonomo nella decisione.

  • art. 2313 c.c.

    Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; perciò la pretesa fiscale può essere indirizzata direttamente al socio accomandatario.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio di notificazione è sanato per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia proposto tempestivamente ricorso avverso l'atto, dimostrando di averne avuto conoscenza effettiva.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Il rinvio alle norme sulla notificazione comporta che, in caso di nullità della notifica della cartella, operi la sanatoria ex art. 156 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è respinta perché la CTR si è limitata a esaminare la mancata prova della notifica della cartella, senza decidere oltre quanto dedotto.

Massime di principio

  • Quando la notifica viene eseguita nei confronti di un soggetto risultato irreperibile, il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso all'albo del Comune integrano una notificazione rituale, senza necessità di ulteriori ricerche o della raccomandata informativa, purché ricorrano i presupposti dell'irreperibilità.
  • Nelle società in accomandita semplice la pretesa fiscale relativa a debiti sociali può essere validamente notificata e rivolta direttamente al socio accomandatario, in quanto responsabile illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali; la mancata esplicitazione della qualità societaria non invalida l'atto se tale qualità non è contestata.
  • La nullità della notificazione della cartella di pagamento è sanata se il destinatario propone tempestivamente ricorso, poiché la tempestiva impugnazione dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto e l'effettiva conoscenza della pretesa.
  • Il rinvio della disciplina tributaria alle regole sulle notificazioni del processo civile consente di applicare alla cartella di pagamento l'istituto generale della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice si limita a rilevare l'insufficienza della prova della notifica dell'atto e decide sulla regolarità della notificazione nei limiti delle questioni devolute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSocietà
RamiTributiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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