Sentenza del 06/02/2023 n. 589 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro - Solidarietà tributaria tra gli eredi - Insussistenza di norme speciali in materia di imposte indirette - Ripartizione dei debiti ereditari pro quota - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la cartella esattoriale per ? 21.720,60 relativa a imposta di registro, sanzioni e altri oneri connessi a sentenze pronunciate nei confronti del padre (R.A.) e di M.G., sostenendo che la cartella le fosse stata notificata in quanto erede del contribuente. Denunciava: 1) nullità per mancata notifica del titolo esecutivo; 2) errata indicazione degli importi perché i debiti ereditari dovrebbero essere ripartiti pro quota tra gli eredi (richiamando artt. 752 e 1295 c.c.); 3) illegittimità della pretesa delle sanzioni amministrative; 4) difetto di motivazione dell'atto. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte (solo questioni sulle sanzioni). In appello la ricorrente reiterava i motivi e, in particolare, sosteneva l'assenza di principio di solidarietà tra eredi per le imposte indirette.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente l'appello. Ha respinto l'eccezione di nullità per mancata notifica del titolo esecutivo, ricordando che la cartella di pagamento ha funzione di notificare l'iscrizione a ruolo. Ha però accolto il motivo relativo alla responsabilità degli eredi, richiamando l'orientamento della Cassazione (es. ord. n. 7768/2020, nn. 22426/2014 e 18451/2016) secondo cui, in materia di imposte indirette (in particolare imposta di registro), non vige un principio generale di solidarietà tra eredi: in assenza di norme speciali derogatorie deve applicarsi la regola della ripartizione pro quota degli oneri ereditari ai sensi degli artt. 752 e 1295 c.c. Ha respinto la doglianza sul difetto di motivazione perché formulata in modo indeterminato e senza prova del pregiudizio. La Corte ha pertanto disposto che l'Agenzia delle Entrate ricalcoli la parte di imposta competente per l'appellante e ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come norma base per la ripartizione dei debiti ereditari pro quota in assenza di disposizioni speciali che impongano solidarietà tra eredi.
Invocato unitamente all'art. 752 c.c. per affermare che i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote, anche in materia tributaria indiretta se non vi è norma speciale.
Norma richiamata dall'Ufficio per sostenere la solidarietà tributaria tra eredi; la Corte ha ritenuto che, comunque, l'orientamento della giurisprudenza prevalente non riconosce solidarietà generale per le imposte di registro se non prevista espressamente.
Richiamato nei motivi di impugnazione (sulla notifica/iscrizione a ruolo); la Corte ha precisato che l'iscrizione a ruolo è titolo esecutivo e la cartella serve a notificare l'iscrizione stessa.
Citato tra i riferimenti processuali relativi alla materia tributaria e alla notificazione degli atti, senza che la Corte abbia riconosciuto effetti tali da imporre solidarietà tra eredi.
Invocato per la nullità per mancata notifica del titolo esecutivo; la Corte ha respinto l'eccezione in quanto la cartella è atto che notifica il ruolo e quindi adempie alla funzione di portare a conoscenza del credito iscritto.
art. 7, comma 1, L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato dalla ricorrente per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'atto fornisce elementi essenziali tali da consentire la difesa e che la doglianza era generica e non provata.
Massime di principio
- In materia di imposte indirette (es. imposta di registro) non opere un principio generale di solidarietà passiva degli eredi: in assenza di una norma speciale che disponga diversamente si applica la regola civile della ripartizione pro quota dei debiti ereditari (art. 752 e art. 1295 c.c.).
- La cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'iscritto a ruolo il titolo esecutivo: l'eccezione di nullità per mancata notifica dell'iscrizione a ruolo è spesso infondata se la cartella è stata notificata.
- Per contestare il vizio di motivazione di una cartella è necessario specificare e provare il concreto pregiudizio subito; è sufficiente che l'atto indichi gli elementi essenziali della pretesa per adempiere all'obbligo motivazionale.
- Se l'ente impositore ritiene di poter agire per solidarietà sulla base di una norma (es. disposizioni tributarie speciali), deve indicare espressamente la norma applicabile; in mancanza la responsabilità degli eredi va valutata secondo le norme civili sulla successione e riparto dei debiti.
- In situazioni analoghe l'erede che riceve una cartella collegata a debiti del dante causa dovrebbe chiedere il ricalcolo pro quota e, se necessario, proporre opposizione specificando calcoli e quote ereditarie per ottenere l'attribuzione della propria parte di responsabilità.
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