Sentenza del 06/02/2023 n. 144 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn primo grado la C.T.P. di Padova aveva accolto il ricorso di Tizia e condannato l'Agenzia alle spese. In appello la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando totalmente la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'avviso di liquidazione (imponendo l'imposta proporzionale riferita al contratto definitivo) e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro pari a Euro 1.650,00 relativo ad atto di compravendita con dichiarazione di nomina del terzo. La ricorrente sosteneva che sull'acconto versato nel contratto preliminare era stata già versata imposta (3% su Euro 52.000 = Euro 1.650) e che, trattandosi di nomina tardiva o non conforme, doveva essere applicata soltanto l'imposta fissa per la dichiarazione di nomina (Euro 200) e non una ulteriore imposta proporzionale, ovvero che l'imposta già pagata sul preliminare doveva essere scomputata.
Norme richiamate
art. 32 D.P.R. n. 131/1986
La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione
L'art. 32 regola le conseguenze tributarie della nomina: la nomina tardiva o non conforme fa sì che l'imposizione venga ricondotta all'atto cui la dichiarazione si riferisce. La norma non modifica i requisiti civilistici dell'efficacia della nomina, ma stabilisce che, se la nomina è inefficace o tardiva, può sorgere l'obbligo dell'imposta applicabile all'atto cui la nomina si riferisce e può gravare sia sull'originario promissario acquirente sia sul terzo nominato, fermo restando che la natura (fissa o proporzionale) dell'imposta dipende dalla natura dell'atto a cui la nomina è riferita.
art. 9, Tariffa Parte I, D.P.R. n. 131/1986
Norma che stabilisce l'aliquota proporzionale (3%) applicabile su acconti/prezzi nei contratti di compravendita. Nel caso di acconti versati nel preliminare, l'imposta proporzionale pagata sugli acconti non può essere scomputata a favore del terzo nominato tardivamente se il contratto definitivo è da considerarsi autonomo rispetto al preliminare.
art. 10, Tariffa Parte I, D.P.R. n. 131/1986
Norma che disciplina l'imposta fissa per determinati atti e dichiarazioni; l'Amministrazione aveva richiamato l'applicazione dell'imposta fissa per la dichiarazione di nomina, ma la Corte ha chiarito che in caso di nomina tardiva l'imposizione deve essere riequilibrata in base alla natura dell'atto cui la dichiarazione si riferisce (fissa o proporzionale) e in ogni caso la nomina tardiva può comportare l'applicazione dell'imposta relativa al contratto consolidato tra gli originari.
art. 1405 Codice Civile
Principio civilistico secondo cui la dichiarazione di nomina che non sia fatta validamente nel termine stabilito non produce effetti verso i terzi e il contratto produce effetti tra i soli contraenti originari. L'art. 32 DPR applica le conseguenze tributarie di tale principio.
art. 15, comma II, D. Lgs. n. 546/1992
Norma processuale che consente la compensazione delle spese di giudizio per ragioni eccezionali; la Corte ha compensato le spese tra le parti considerando la novità della questione trattata.
Massime di principio
- Se in un contratto preliminare è prevista la riserva per la nomina di una terza persona, e la nomina viene effettuata oltre il termine o in modo non conforme alla riserva, il preliminare conserva i suoi effetti tra le parti originarie: la nomina tardiva è trattata come atto autonomo ai fini tributari.
- L'art. 32 DPR 131/1986 determina le conseguenze tributarie della nomina tardiva: può sorgere l'obbligo dell'imposta relativa al contratto cui la dichiarazione si riferisce e tale onere può essere fatto valere sia nei confronti dell'originario promissario acquirente sia del terzo nominato tardivamente.
- L'imposta proporzionale dovuta sul contratto definitivo grava sulle parti che hanno effettivamente stipulato quell'atto; l'imposta già versata sugli acconti nel preliminare non è automaticamente scomputabile se il contratto definitivo è da considerarsi autonomo a causa della nomina tardiva.
- Occorre verificare sempre la natura dell'imposta (fissa o proporzionale) relativa all'atto a cui la nomina si riferisce: l'applicazione dell'imposta fissa alla sola dichiarazione è possibile solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 32 (facoltà derivante dalla legge o dalla riserva ed esercitata entro tre giorni mediante forme richieste).
- In controversie tributarie caratterizzate da questioni giuridiche non pacifiche, i giudici possono compensare le spese di giudizio; pertanto, anche in caso di soccombenza parziale o di novità interpretativa, non sempre la parte vincente ottiene il rimborso delle spese.
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