Sentenza del 06/02/2023 n. 38 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Accertamento IRPEF - Art. 2, co. 2, TUIR - soggetto Aire -Attività lavorativa e legami famigliari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento e atti di contestazione IRPEF per gli anni 2009-2010 (redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero e redditi da capitale di fonte estera). L'Ufficio sosteneva che, nonostante l'iscrizione all'AIRE, il contribuente avesse mantenuto il domicilio fiscale in Italia; il contribuente ha invece dedotto che il centro principale dei suoi affari e interessi (domicilio) fosse in Nigeria per il periodo 2009-2012 e che, inoltre, avesse presentato istanza di regolarizzazione (mini-voluntary) ex art. 5-septies DL 148/2017 versando somme per regolarizzare attività depositate e somme detenute all'estero.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello del contribuente in relazione alla determinazione del "centro principale dei suoi rapporti" ritenendolo in Nigeria per il periodo 2009-2012: la presenza in Italia dei familiari era conseguenza di ragioni di pericolo/instabilità del paese estero e non indice sufficiente della volontà del contribuente di mantenere in Italia il centro dei propri interessi. Per il resto l'appello è stato respinto: il contribuente non poteva accedere alla procedura di regolarizzazione (mini-voluntary) relativa alle somme impugnate perché le attività/somme erano materialmente detenute in Svizzera mentre i redditi da cui derivavano erano prodotti in Nigeria; inoltre non era soddisfatto il requisito della detenzione delle somme nello stesso Stato in cui erano prodotti i redditi alla data prevista dalla norma. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 2, co. 2 (TUIR)
La residenza fiscale in Italia si determina anche se il soggetto è formalmente iscritto all'AIRE, quando il domicilio ovvero la sede principale degli affari e interessi economici e delle relazioni personali sia effettivamente in Italia. Il legislatore prevede l'alternatività di iscrizione anagrafica, residenza o domicilio come presupposti della residenza fiscale.
Codice Civile - art. 43
Definizione di domicilio come sede principale degli affari ed interessi; parametro utilizzato per l'individuazione del domicilio fiscale ai sensi dell'art. 2 TUIR.
D.L. 148/2017, art. 5-septies (convertito dalla L. 172/2017) - "mini-voluntary"
La procedura di regolarizzazione riguarda le "attività depositate" e le "somme detenute" all'estero a condizione che derivino da redditi prodotti nel medesimo Stato in cui sono ubicate; se attività e redditi si trovano in Stati diversi la regolarizzazione non è applicabile.
Giurisprudenza UE (Corte di Giustizia: C-262/99 e C-156/04)
Confermano il criterio del "centro degli interessi principali" come luogo in cui la gestione degli interessi è esercitata abitualmente e riconoscibile a terzi; rilevano l'importanza di un esame oggettivo e dei fatti concreti.
Massime di principio
- L'iscrizione all'AIRE non esclude automaticamente la residenza fiscale italiana: è necessario valutare dove sia il domicilio inteso come sede principale degli affari e interessi economici e delle relazioni personali.
- Il centro degli interessi principali si individua con un test di fatto e oggettivo: dove il contribuente esercita abitualmente la gestione dei propri affari in modo riconoscibile ai terzi, non con una mera dichiarazione soggettiva.
- La presenza della famiglia o la proprietà di immobili in Italia non sono, di per sé, determinanti: se tali elementi sono la conseguenza di esigenze di sicurezza o altre cause oggettive che hanno imposto il rientro dei familiari, non spostano automaticamente il centro degli interessi in Italia.
- Il fisco ha l'onere di valutare compiutamente la documentazione e le circostanze materiali (luogo effettivo di svolgimento dell'attività lavorativa, soggiorni, rapporti professionali e sociali) prima di qualificare il contribuente come residente fiscale in Italia.
- La procedura di "mini-voluntary" richiede che le somme e attività estere derivino da redditi prodotti nello stesso Stato: se redditi e depositi sono in Stati diversi (es. redditi in Nigeria, depositi in Svizzera) la regolarizzazione non è applicabile.
- La semplice esternalizzazione di attività patrimoniali mediante fiduciaria o spostamento di conti dopo una certa data può precludere i requisiti temporali richiesti per la regolarizzazione.
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