Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/02/2023 n. 92 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Diniego di autotutela meramente confermativo di un precedente provvedimento senza una nuova motivazione - inammissibilità di autonoma impugnazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava il diniego di autotutela (nota prot. n. 146551/19 del 6/8/2019 notificata il 22/8/2019) con cui l'Ufficio ha rigettato la richiesta di annullamento dell'avviso di liquidazione n. 20161T002151000 che aveva revocato l'agevolazione "prima casa" per mancata fusione catastale degli immobili. Il ricorrente sosteneva che il diniego fosse impugnabile e che l'avviso fosse viziato da decadenza del potere e da difetto del presupposto impositivo.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto che il diniego di autotutela fosse una mera conferma (atto di conferma "impropria") dell'avviso di liquidazione già divenuto definitivo perché non impugnato nei termini; tale diniego, non contenendo nuova valutazione né nuova motivazione, non è autonomamente impugnabile. La Corte ha inoltre escluso che la presentazione dell'istanza di autotutela sospenda il termine di 60 giorni per impugnare l'atto impositivo e ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che esclude l'obbligo dell'Amministrazione di emanare un provvedimento espresso e l'impugnabilità del silenzio tacito in materia di autotutela. Per questi motivi l'appello è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato

    Imposta il termine di 60 giorni per proporre ricorso avverso l'atto impositivo; la presentazione di istanza di autotutela non sospende né prolunga tale termine.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76

    richiamato nella discussione relativa alla decadenza del potere impositivo

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la decadenza del potere impositivo; la Corte non ha ritenuto fondata tale eccezione nel contesto dell'ammissibilità del ricorso sull'autotutela.

  • D.L. 30 dicembre 1994, n. 564, art. 2-quater (conv. L. 656/1994)

    richiamato in relazione all'assenza di obbligo di risposta dell'Amministrazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni che miravano a qualificare come incostituzionale l'assenza di obbligo di provvedere e l'inesistenza di impugnabilità del silenzio tacito in materia di autotutela.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, co. 1

    richiamato in relazione all'impugnabilità del silenzio tacito

    La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la norma non prevede l'impugnabilità del silenzio-assenso o silenzio-diniego dell'Amministrazione finanziaria sulla istanza di autotutela.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 181 del 13/7/2017

    Sentenza citata testualmente nel dispositivo motivazionale

    Conferma che l'ordinamento non impone all'Amministrazione l'obbligo di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di autotutela né riconosce impugnabilità del silenzio tacito, rispetto ai principi costituzionali richiamati.

Massime di principio

  • Un diniego di autotutela è autonomamente impugnabile solo se si configura come atto di conferma "propria", cioè se l'Amministrazione ha svolto un reale riesame e ha adottato una nuova motivazione sostanziale che sostituisce il precedente atto.
  • Se il diniego è meramente ripetitivo di un atto impositivo già divenuto definitivo (atto di conferma "impropria"), non è impugnabile autonomamente: il giudice può limitarsi a sindacare la correttezza dell'esercizio del potere discrezionale (illegittimità del rifiuto), ma non può rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria già definita.
  • La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende i termini per proporre ricorso avverso l'atto impositivo; pertanto il contribuente deve valutare tempestivamente l'impugnazione dell'atto principale nei termini di legge.
  • L'assenza di obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi esplicitamente sull'istanza di autotutela e l'irrilevanza dell'eventuale silenzio (secondo la Corte Costituzionale) rendono spesso inefficace, ai fini della protezione processuale, il ricorso al mero diniego tardivo senza nuovi argomenti.
  • Per ottenere tutela in casi analoghi conviene dimostrare profili di illegittimità del diniego (ad es. vizio procedurale, incompetenza, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria) oppure che il provvedimento impugnato sia affetto da vizi tali da renderlo annullabile nonostante la sua definitività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.