Sentenza del 06/02/2023 n. 30 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
Catasto - presentazione modello DOCFA per variazione - rettifica da parte dell'Ufficio - obbligo di sopralluogo - non sussiste - obbligo di motivazione - non sussiste - termine di un anno per la rettifica - non perentorietà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio rettificava i dati proposti con una dichiarazione DOCFA (presentata l'8.3.2018) modificando il classamento da A/2 cl.4 rendita €1.549,37 a A/1 cl.1 rendita €2.478,99. Le censure: mancato contraddittorio preventivo e assenza di sopralluogo; carenza di motivazione dell'atto rettificativo; decadenza della potestà rettificatrice per presunto superamento del termine annuale previsto dall'art.1, comma 3, D.M. 701/1994; nel merito, contestazione della qualificazione A/1 per mancanza delle caratteristiche di 'signorilità' (i ricorrenti producevano elencazione di 11 caratteristiche tecniche e fotografie a supporto).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure procedurali: la procedura DOCFA è considerata atto iniziale del procedimento e forma di contraddittorio tecnico, pertanto l'Ufficio può rettificare senza obbligo di sopralluogo né di un'ulteriore motivazione dettagliata; il termine annuale previsto dal D.M. 701/1994 non è perentorio e la rettifica non è avvenuta oltre l'anno. Sul merito, esaminati i dati, le fotografie, la circolare ministeriale e il confronto con le altre unità della palazzina, la Corte ha riconosciuto che l'unità presenta caratteristiche corrispondenti alla categoria A/2 e non ad A/1, attribuendo al bene la categoria A/2 classe 5. Spese compensate.
Norme richiamate
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
artt. 1 e 2 (in particolare art. 1, comma 3 richiamato sul termine annuale)
La procedura DOCFA integra l'atto iniziale del procedimento catastale e costituisce forma di contraddittorio tecnico; il termine di un anno per la rettifica non è perentorio (non previsto a pena di decadenza); l'Ufficio svolge attività di verifica sulle indicazioni tecniche fornite dal proprietario.
Circolare n. 5 del 14.03.1992 - Ministero delle Finanze / Direzione Generale del Catasto
citata integralmente per le caratteristiche dell'alloggio A/1
La circolare è stata utilizzata come parametro descrittivo delle caratteristiche richieste per la categoria A/1 e per il confronto con le caratteristiche dell'unità oggetto di causa.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione DOCFA, corredata dalle indicazioni tecniche di un professionista abilitato, costituisce atto iniziale di un procedimento catastale e una forma di contraddittorio: l'Ufficio può procedere alla verifica senza dover previamente convocare ulteriori contraddittori.
- Non sussiste un obbligo generalizzato di sopralluogo da parte dell'Ufficio prima di rettificare il classamento proposto dal proprietario; la necessità di un sopralluogo va valutata caso per caso in base agli elementi tecnici prodotti.
- L'atto di rettifica dell'Ufficio, quando si basa sulla verifica tecnica dei dati forniti dal contribuente, non richiede una motivazione ampia come per altri provvedimenti amministrativi: è sufficiente l'indicazione della diversa attribuzione derivante dalla valutazione tecnica.
- Il termine di un anno previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 701/1994 per la rettifica non è perentorio: la sua eventuale inosservanza non determina automaticamente decadenza dell'Ufficio, salvo diversa disposizione normativa espressa.
- In caso di contestazione sul classamento (es. 'signorilità' per A/1), il giudice valuta le caratteristiche oggettive dell'immobile, la documentazione tecnica e i parametri ministeriali/circolari, potendo riformulare il classamento anche in senso favorevole al contribuente.
- Per la difesa del contribuente è utile produrre documentazione tecnica dettagliata (relazioni, fotografie, descrizione impianti e finiture) e confronti con unità omogenee nell'edificio/zone, poiché la decisione si fonda su elementi tecnici comparativi.
- In caso di soccombenza parziale, il giudice può compensare le spese processuali.
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