Cassazione Civile, Ordinanza n. 28325/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite origina da un verbale di accertamento con cui erano state contestate omissioni contributive e assicurative riferite a 141 collaboratori impiegati, tra giugno 2008 e giugno 2013, nei centri estivi gestiti in convenzione con un Comune. La Corte d'appello ha escluso che i compensi corrisposti potessero beneficiare dell'esenzione prevista per i redditi diversi e per le attività sportive dilettantistiche, rilevando che l'attività svolta non consisteva nell'organizzazione o nello svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche, ma in animazione, intrattenimento, controllo dei ragazzi, custodia e assistenza ai pasti, e che i rapporti erano in realtà di natura subordinata. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della disciplina fiscale sui compensi sportivi dilettantistici, sostenendo che l'età dei minori e la natura delle attività praticate nei campi estivi (rugby, calcio, pallavolo, pallacanestro) rendessero le prestazioni riconducibili a formazione, didattica e preparazione all'attività sportiva dilettantistica. Con il secondo motivo censurano la mancata applicazione della deroga al regime delle collaborazioni coordinate e continuative prevista per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Nella memoria si invoca inoltre la sopravvenuta disciplina del d.lgs. n. 36 del 2021, deducendo che per i rapporti sportivi anteriori al 1° gennaio 2023 non sarebbe consentito il recupero contributivo, anche con riferimento ai contributi INAIL.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui, sotto veste di violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, perché l'esclusione dell'applicabilità della disciplina agevolativa sui compensi sportivi dilettantistici comporta anche l'inapplicabilità della deroga relativa alle collaborazioni coordinate e continuative per le associazioni sportive dilettantistiche. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione della sopravvenuta norma del d.lgs. n. 36 del 2021 sul mancato recupero contributivo, osservando che, in base all'accertamento di merito, non si trattava di rapporti di lavoro sportivo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
"compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"
L'esenzione opera solo per compensi relativi all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, includendo anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ma richiede che le prestazioni siano effettivamente rese in quel contesto e non in attività estranee o di natura subordinata.
art. 35, comma 5, d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, conv. in L. 27 febbraio 2009 n. 14
"formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"
La norma ha interpretato autenticamente l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", ampliandola a tali attività strumentali.
I compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), non concorrono a formare il reddito entro la soglia prevista; la Corte richiama tale limite come parte del regime agevolato.
art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003
La deroga al regime delle collaborazioni coordinate e continuative per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone l'effettiva riconducibilità delle prestazioni all'ambito agevolato sportivo; se l'art. 67 TUIR non è applicabile, neppure la deroga può operare.
art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003
La Corte lo richiama nel contesto della disciplina delle collaborazioni e delle conseguenze dell'inquadramento del rapporto, senza attribuirgli una portata autonoma decisiva nel caso concreto.
art. 35, comma 8-quater, d.lgs. n. 36 del 2021
"non si dà luogo a recupero contributivo"
La disposizione non è applicabile quando, all'esito dell'accertamento di merito, non si è in presenza di rapporti di lavoro sportivo rientranti nel relativo perimetro.
art. 1, comma 118, L. n. 190 del 2014
Richiamato dai ricorrenti in memoria per sostenere l'estensione del riferimento alla contribuzione anche ai premi assicurativi INAIL; la Corte non accoglie tale impostazione perché presupponeva l'applicabilità della disciplina agevolativa non riconosciuta nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di compensi per attività sportive dilettantistiche, l'esenzione fiscale e i riflessi contributivi non discendono dalla sola forma associativa o dall'affiliazione al CONI, ma richiedono la prova dell'effettivo svolgimento di attività dilettantistica in senso sostanziale.
- La parte che invoca l'esonero contributivo deve provare che le prestazioni: non siano rese nell'ambito di attività svolta da lavoratori autonomi o imprese; siano rese in favore di enti effettivamente dilettantistici e senza fine di lucro; trovino causa nel vincolo associativo; e non corrispondano a un'attività professionale abitualmente esercitata dal prestatore.
- L'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" comprende anche formazione, didattica, preparazione e assistenza, ma non consente di ricondurre automaticamente a tale ambito prestazioni che, in concreto, consistano in animazione, sorveglianza o mera custodia di minori.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'attività concretamente svolta è estranea allo sport dilettantistico e che il rapporto è subordinato, la censura proposta come violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio.
- La disciplina sopravvenuta che esclude il recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo non si applica se, secondo l'accertamento di merito, il rapporto non rientra effettivamente nel perimetro del lavoro sportivo.
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