Cassazione Civile, Ordinanza n. 25532/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere contributi alla Gestione separata dovuti per l'anno 2011, per un importo di Euro 1.903,43, nei confronti di un soggetto tenuto all'iscrizione. Il giudice di merito aveva ritenuto prescritto il credito, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse di per sé occultamento doloso del debito contributivo, perché quel quadro sarebbe lo strumento necessario per consentire all'Istituto di verificare la sussistenza del reddito professionale e del correlato obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Secondo il ricorrente, la diversa conclusione della Corte territoriale avrebbe vanificato la funzione pubblicistica dell'adempimento dichiarativo. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che non esiste un automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito: la sospensione della prescrizione richiede una condotta fraudolenta concreta, intenzionalmente diretta a nascondere al creditore l'esistenza dell'obbligazione e tale da impedirne la conoscibilità anche mediante ordinari controlli; una mera difficoltà di accertamento non basta. Ha inoltre osservato che la valutazione è rimessa al giudice di merito caso per caso e che, nel caso specifico, la Corte d'appello si era attenuta a questo criterio, escludendo il dolo anche alla luce della regolare compilazione del quadro CM e della controvertibilità della questione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo dell'INPS. Ha ritenuto infondata la censura sull'art. 2941, n. 8, c.c., perché la mancata compilazione del quadro RR non determina automaticamente occultamento doloso del debito; occorre invece un accertamento in concreto della condotta fraudolenta e dell'effettivo impedimento all'azione del creditore. Poiché l'INPS non aveva attaccato ritualmente le ulteriori statuizioni sulla decorrenza della prescrizione e sul primo atto interruttivo, la decisione di merito è rimasta ferma. Il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna alle spese e all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento
la sospensione della prescrizione richiede un occultamento doloso dell'obbligazione, cioè una condotta fraudolenta che renda impossibile o non superabile con ordinari controlli la conoscenza del credito da parte del creditore
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
disciplina l'iscrizione alla Gestione separata e il correlato obbligo contributivo richiamato nel ricorso
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato quale base normativa dell'obbligo dichiarativo invocato dall'INPS
art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai controlli sulle dichiarazioni fiscali
art. 10, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato nel motivo di ricorso in tema di dichiarazione e versamenti collegati
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
base per la condanna alle spese secondo soccombenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
evocato come limite del sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto relativo all'occultamento doloso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In tema di prescrizione dei contributi previdenziali, l'occultamento doloso del debito che ne sospende il corso non si presume automaticamente dalla sola omissione di un adempimento dichiarativo, ma richiede una verifica in concreto della condotta del debitore.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. presuppone una vera e propria impossibilità per il creditore di agire o conoscere il credito, non una semplice difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli.
- L'accertamento dell'occultamento doloso è tipicamente un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- Quando si deduce la violazione della regola sull'occultamento doloso, la parte ricorrente deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se resta intatta una ratio decisiva, il ricorso non può essere accolto.
- La mera rilevanza pubblicistica dell'adempimento dichiarativo non basta, da sola, a trasformare ogni omissione formale in occultamento doloso del debito contributivo.
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