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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11273/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione n. 03/00197/000016/001 relativo all'imposta principale di successione sull'eredità paterna. Questioni principali: se la ricorrente fosse soggetto passivo dell'imposta (se la chiamata all'eredità costituisce presupposto dell'imposta anche senza accettazione), la rilevanza e deducibilità delle passività denunciate dagli altri coeredi, la possibilità di avvalersi dell'inventario redatto da altri coeredi che avevano accettato con beneficio di inventario, e profili processuali relativi all'ammissione di documenti e al giudicato formato su talune questioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso (tutti e sei i motivi): ha confermato che la chiamata all'eredità è il presupposto dell'imposizione e che la ricorrente, essendo chiamata e non avendo provato di aver rinunciato o di non avere titolo, è soggetto passivo. Ha ritenuto corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso la rilevanza delle passività ai fini dell'annullamento dell'avviso e che aveva negato che la ricorrente potesse giovarsi, ai fini tributari, dell'inventario redatto da altri coeredi che avevano accettato con beneficio di inventario (anche perché la ricorrente non risultava aver accettato con beneficio né era più nei termini per farlo). Ha inoltre escluso l'esistenza di un giudicato favorevole alla ricorrente sulle passività e ha ritenuto infondati gli altri rilievi processuali. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite (liquidate in € 7.800,00 per compensi professionali oltre spese) e resta obbligata al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi instaurati dopo il 30/1/2013.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico imposte di registro, successioni e donazioni) - art. 7

    L'art. 7 è stato interpretato in combinato con l'ordinanza di rimessione della Corte: il presupposto dell'imposizione è la chiamata all'eredità e non l'accettazione; pertanto sono considerati eredi ai fini dell'imposta i chiamati che non provino di aver rinunciato o di non essere titolari del diritto all'eredità.

  • d.lgs. n. 346 del 1990 - art. 20 e ss.

    Richiamati per il principio che l'accettazione con beneficio d'inventario non modifica la deducibilità delle passività ai fini dell'imposta di successione rispetto al regime ordinario previsto dagli artt. 20 e seguenti.

  • d.lgs. n. 346 del 1990 - art. 33 e 34

    Norme richiamate nei motivi di ricorso in relazione alla determinazione della base imponibile e alla rilevanza di determinati elementi posti a deduzione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia esaminato e motivato sull'irrilevanza delle passività.

  • d.lgs. n. 346 del 1990 - art. 36, comma 2

    Distribuzione della riscossione dell'imposta e principio per cui, anche per l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, il tributo è dovuto in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti; ne consegue che l'accettazione beneficiata non comporta una maggiore deducibilità delle passività ai fini dell'imposta.

  • d.lgs. n. 546 del 1992 - art. 58, commi 1 e 2

    Norma procedurale richiamata nel primo motivo relativo all'ammissione di documenti nel giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto il motivo inconferente perché non risultano richieste documentali effettivamente rifiutate dalla CTR.

  • Codice civile - art. 510

    Poiché la norma non subordina all'iniziativa di questi il vantaggio dell'accettazione beneficiata di altro chiamato (vi si legge che l'accettazione "giova" e non che "può giovare" o altra espressione meno pregnante), è da credere che il legislatore abbia voluto che per il chiamato si dispieghino comunque effetti favorevoli.

    L'art. 510 stabilisce che l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati 'giova' a tutti gli altri; tuttavia la Corte ha precisato che tale efficacia non trasforma automaticamente i chiamati in eredi beneficiati ai fini tributari e non implica una deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria; l'effetto principale è la separazione patrimoniale a protezione dei chiamati fino a che non intervenga loro accettazione pura e semplice o altri atti.

  • Codice civile - art. 481

    Citato in relazione alle formalità previste per manifestare l'accettazione o l'esercizio della decadenza dal beneficio d'inventario; la Corte richiama che gli effetti di cui all'art. 510 permangono salvo manifestazione diversa nei modi di legge.

  • Codice civile - art. 2909

    Richiamato nel motivo processuale (probabilmente in riferimento a decadenze/termini), ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la CTR aveva valutato le eccezioni sulle passività e non si era formato alcun giudicato su tale punto.

  • Codice di procedura civile - art. 112

    Norma di diritto processuale richiamata dal ricorrente; Corte ha ritenuto inammissibili le censure connesse all'omessa o mancata considerazione di documenti non effettivamente richiesti o prodotti nel giudizio di rinvio.

  • Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 (motivi di cassazione)

    Base formale dei motivi di cassazione utilizzati dalla ricorrente; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate o inconferenti rispetto alla motivazione della CTR.

  • Costituzione - art. 43

    Richiamato in uno dei motivi relativi alla tassazione e al principio di garanzia patrimoniale; la Corte non ha ritenuto fondati i profili costituzionali invocati.

  • Costituzione - art. 53

    Richiamato rispetto al principio di capacità contributiva in un motivo relativo alla deducibilità delle passività; la Corte ha rigettato la doglianza ritenendo che la normativa tributaria e la giurisprudenza consolidata disciplinino la materia.

  • Cass. ordinanza n. 1059/2010 (previa pronuncia di questa Corte)

    Pronuncia di rimessione che aveva stabilito il principio secondo cui il presupposto dell'imposizione è la chiamata all'eredità e non la sua accettazione; su tale base la CTR doveva quantificare l'imponibile considerando i chiamati che non avessero dimostrato rinuncia o mancanza di titolo.

  • Cass. SU n. 10531 del 2013 (giurisprudenza sul significato dell'art. 510 c.c.)

    Giurisprudenza richiamata per chiarire che l'efficacia estensiva dell'art. 510 non conferisce automaticamente la qualità di erede beneficiato ai chiamati diversi da chi ha effettuato l'accettazione, ma produce effetti di protezione patrimoniale fino a specifiche manifestazioni.

  • Cass. n. 32828 del 2018 e Cass. n. 3349 del 2011 (giurisprudenza sulla rilevanza fiscale dell'accettazione con beneficio d'inventario)

    "Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e SS. del d.lgs. n. 346 del 1990, ma assume rilevanza solo nel momento della riscossione dell'imposta la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del detto decreto, è contenuta nel limite del valore della quota ereditaria al fine di ridurre il sacrificio economico dell'erede entro l'ambito dell'effettivo arricchimento dello stesso"

    Consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'accettazione con beneficio non modifica la base imponibile delle imposte di successione oltre i limiti ordinari; l'effetto rilevante riguarda la misura della riscossione nei confronti dell'erede beneficiato.

  • Legge n. 228 del 2012 - art. 1, comma 17 (modifica art. 13 d.P.R. n.115/2002)

    Norma citata in relazione all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorsi instaurati dopo il 30/1/2013; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale ulteriore pagamento da parte della ricorrente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater

    Norme che disciplinano l'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata: la Corte ha rilevato la loro applicabilità al caso di specie.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di successione il presupposto dell'imposizione è la chiamata all'eredità (essere chiamati), non l'accettazione: chi è chiamato e non prova la rinuncia o l'assenza di titolo è soggetto passivo.
  • L'accettazione con beneficio d'inventario compiuta da alcuni coeredi produce effetti di protezione patrimoniale anche a favore degli altri chiamati (art. 510 c.c.), ma non trasforma automaticamente gli altri chiamati in eredi beneficiati ai fini tributari né amplia la deducibilità delle passività rispetto al regime ordinario.
  • Dal punto di vista tributario, l'accettazione con beneficio d'inventario incide principalmente sul momento e sui limiti della riscossione (l'imposta non può essere richiesta in misura superiore al valore dei beni pervenuti all'erede), ma non abbassa la base imponibile oltre quanto previsto dal d.lgs. n. 346/1990.
  • Per poter beneficiare delle conseguenze di un inventario redatto da altri coeredi è necessario che sussistano i presupposti civilistici (es. non essere decorsi i termini per l'accettazione con beneficio, non essere intervenuta accettazione pura e semplice, ecc.); altrimenti non è possibile trasferire automaticamente la deducibilità delle passività ai fini fiscali.
  • Le doglianze processuali relative all'ammissione di documenti nel giudizio di rinvio richiedono la prova che la richiesta di esibizione sia stata effettivamente formulata e rifiutata nel giudizio di merito; censure generiche sono inammissibili o inconferenti.
  • Se una controversia tributaria è instaurata dopo il 30/1/2013, la parte soccombente può essere tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, oltre alle spese processuali ordinarie.

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