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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04952/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU emesso per l'anno d'imposta 2013 su immobili di proprietà di un istituto scolastico paritario. In primo grado era stata riconosciuta l'esenzione per gli immobili destinati alle attività didattiche di scuola materna, elementare e media, mentre erano stati ritenuti imponibili i terreni; in appello il Comune ha ottenuto il rigetto dell'esenzione, sul presupposto che le scuole operassero dietro pagamento di rette assimilabili a valori di mercato, con conseguente natura oggettivamente commerciale dell'attività. L'istituto ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza regionale per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; 2) omesso esame di fatti decisivi, individuati nel rapporto tra costo medio e costo medio per studente e nel bilancio 2013 che evidenziava un disavanzo e rette insufficienti a coprire i costi; 3) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 116 c.p.c., per avere la CTR fondato il diniego di esenzione su una ricostruzione fattuale errata e su prove non documentate; 4) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto tributario, perché la CTR avrebbe ritenuto sufficiente una motivazione che non indicava compiutamente i criteri di calcolo e avrebbe seguito un orientamento giurisprudenziale superato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse effettivamente comprensibile e non apparente, perché esplicitava la ragione decisiva del diniego dell'esenzione: l'attività didattica era svolta dietro pagamento di una retta non distante da quella di mercato, quindi con modalità commerciali. Ha escluso il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia perché il prospetto CM/CMS era una deduzione difensiva e non un "fatto" storico decisivo, sia perché il disavanzo di bilancio non dimostrava di per sé la simbologia del corrispettivo o la sua assenza di relazione con il costo del servizio. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge. Infine ha respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte il quarto motivo: infondato nella parte in cui la CTR aveva correttamente ritenuto che l'avviso consentisse al contribuente di conoscere la pretesa tributaria, inammissibile nella parte relativa alla carenza di motivazione per mancata trascrizione, nel ricorso per cassazione, del contenuto dell'avviso stesso. Non sono state liquidate spese, essendo il Comune rimasto solo intimato. Conclusione: ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'esenzione IMU per gli enti non commerciali richiede che l'attività sia svolta con modalità non commerciali; nel caso delle scuole paritarie rileva la natura e l'entità delle rette, dovendosi escludere il beneficio quando il corrispettivo non sia simbolico e risulti sostanzialmente assimilabile a un prezzo di mercato.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Ai fini IMU richiama le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7 d.lgs. 504/1992.

  • art. 91-bis, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27

    Stabilisce che il beneficio fiscale spetta alle attività tutelate svolte con modalità non commerciali.

  • art. 91-bis, comma 3-bis, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    Rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti generali e di settore per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali.

  • art. 4, comma 3, lett. c), d.m. 19 novembre 2012, n. 200

    "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"

    Il parametro decisivo è l'irrisorietà/simbolicità del corrispettivo e la sua capacità di coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio; non basta un criterio meccanico o forfettario.

  • d.m. 26 giugno 2014

    Le istruzioni ministeriali per la dichiarazione IMU non vincolano l'interpretazione della norma e non possono sostituire il criterio legale delle modalità non commerciali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione, pur esistente materialmente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo logico-giuridico.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, né le mere argomentazioni difensive o la rivalutazione delle prove.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione apparente integra violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente determina nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità per asserita omissione di pronuncia o difetto motivazionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla struttura e validità della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'atto tributario è validamente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione del provvedimento amministrativo deve rendere comprensibile la pretesa e le sue ragioni essenziali.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si censura la motivazione di un avviso di accertamento, occorre riportarne il contenuto essenziale per consentire il controllo della censura.

Massime di principio

  • In materia di esenzioni IMU per enti non commerciali, il requisito decisivo è lo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali, da verificare in concreto alla luce dell'entità del corrispettivo richiesto e della sua eventuale natura simbolica rispetto al costo effettivo del servizio.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Nel vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. il "fatto" omesso deve essere storico, preciso e decisivo; non rientrano nel vizio le mere argomentazioni difensive, i prospetti di calcolo, né una diversa lettura delle prove.
  • Il bilancio in disavanzo, da solo, non prova che i corrispettivi siano simbolici o privi di relazione con il costo del servizio, perché il disavanzo può dipendere da fattori plurimi e non esclusivamente dalle rette applicate.
  • Le istruzioni ministeriali di carattere applicativo non vincolano l'interpretazione della norma primaria o regolamentare quando questa impone una valutazione concreta e puntuale del caso specifico.
  • Non integra violazione di legge la censura che mira soltanto a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sotto la veste della falsa applicazione della norma.
  • In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, è sufficiente che l'atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi efficacemente; chi deduce un vizio di motivazione deve rispettare l'onere di autosufficienza riportando il contenuto rilevante dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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