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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18512/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento ICI emessi per le annualità 2005, 2006 e 2007 nei confronti della società proprietaria di una centrale idroelettrica, a seguito della rettifica della rendita catastale operata dall'Ufficio del Territorio. La rendita maggiorata era stata in precedenza impugnata dalla società, ma l'impugnazione era stata respinta nel merito e poi non più coltivata in sede di legittimità, sicché la rettifica era divenuta definitiva. Nel presente giudizio si discuteva solo della debenza delle sanzioni amministrative applicate per il mancato integrale versamento dell'ICI prima della notifica della nuova rendita. La società ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sanzionatoria tributaria sostenendo che non potesse esserle attribuita colpevolezza, perché per gli anni in contestazione aveva versato l'imposta sulla base dell'unica rendita catastale allora iscritta e perché, in quel periodo, vi era obiettiva incertezza normativa sulla corretta individuazione dei beni da includere nel calcolo della rendita degli impianti idroelettrici. Ha richiamato la normativa sull'esimente per incertezza normativa e la giurisprudenza che esclude le sanzioni in caso di obiettiva incertezza, sostenendo inoltre che i chiarimenti giurisprudenziali e amministrativi successivi non potevano fondare retroattivamente la colpevolezza. Il Comune resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità delle sanzioni alla luce della definitività della rendita rettificata e della pregressa pronuncia di rinvio della Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società contribuente. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso introduttivo della società, dichiarando non dovute le sanzioni amministrative relative agli avvisi di accertamento ICI per il 2005, 2006 e 2007. La Corte ha ritenuto che, nel periodo considerato, sussistesse un'obiettiva incertezza normativa sulla determinazione della base imponibile degli impianti idroelettrici, incertezza poi emersa e chiarita solo successivamente da arresti giurisprudenziali, circolari amministrative e interventi normativi. Tale incertezza escludeva l'elemento soggettivo della colpevolezza richiesto per l'applicazione delle sanzioni tributarie. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro formale di deduzione dei motivi per violazione di legge

  • art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dalla ricorrente e dalla Corte come norma rilevante in tema di responsabilità/sanzioni tributarie, in relazione alla necessità della colpevolezza

  • art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato quale base dell'esimente per obiettiva incertezza normativa tributaria

  • art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dell'istanza di non applicazione delle sanzioni per incertezza normativa

  • art. 10, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato quale disposizione dello Statuto del contribuente in tema di esimenti sanzionatorie legate all'incertezza normativa

  • art. 4 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249

    interpretato nel senso, per le centrali elettriche, di comprendere nel calcolo della rendita anche gli elementi costitutivi dell'opificio e gli impianti connessi

  • art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in l. 31 maggio 2005, n. 88

    "limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso"

    disposizione di interpretazione autentica che ha chiarito i criteri di inclusione degli impianti nel classamento delle centrali elettriche e ha inciso sulla determinazione della base imponibile

  • art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    la Corte richiama l'orientamento secondo cui, in generale, le variazioni della rendita hanno efficacia dall'anno successivo alla messa in atti, ma tale regola non opera quando la rettifica corregge errori di fatto o di valutazione esistenti al momento dell'originaria attribuzione

  • art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato nelle norme interpretative come fondamento dell'applicazione dei criteri di interpretazione autentica a tutela del contribuente

  • art. 1 della l. 23 dicembre 2014, n. 190

    "Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati... l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012"

    intervento normativo che ha recepito le indicazioni della circolare 6/2012, confermando la persistenza di incertezze interpretative sulla determinazione della rendita catastale degli immobili speciali

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, l'applicazione della sanzione richiede la presenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza; tale elemento può essere escluso quando il contribuente si trovi in un'obiettiva incertezza normativa sul contenuto precettivo della disciplina applicabile.
  • L'incertezza normativa rilevante ai fini dell'esimente è solo quella oggettiva e inevitabile, accertabile dal giudice, mentre non rilevano l'ignoranza soggettiva, l'errore interpretativo del contribuente o la mera difficoltà difensiva nel comprendere la norma.
  • Quando una rettifica catastale corregge la stima di centrali elettriche o impianti similari chiarendo, successivamente, quali componenti debbano concorrere alla rendita, la sopravvenuta definitività della rendita non elimina automaticamente la verifica sull'esistenza, per il periodo anteriore, dell'incertezza normativa ai fini sanzionatori.
  • L'intervento successivo di giurisprudenza, prassi amministrativa o norma di interpretazione autentica può essere valorizzato per dimostrare che, nel periodo d'imposta contestato, la disciplina era effettivamente incerta e dunque il contribuente non poteva essere rimproverato a titolo di colpa.
  • In tema di impianti idroelettrici, la determinazione della rendita catastale deve comprendere, secondo i chiarimenti interpretativi richiamati, anche gli elementi costitutivi dell'opificio e gli impianti connessi necessari alla produzione, con conseguente incidenza sulla base imponibile ICI; tuttavia, prima di tali chiarimenti, la disciplina poteva presentare obiettive zone d'ombra tali da escludere le sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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