Cassazione Civile, Ordinanza n. 34421/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Una società aveva agito contro la propria avvocata deducendo grave inadempimento degli incarichi professionali: in particolare l’omessa proposizione, su richiesta, di opposizioni a nove decreti ingiuntivi notificati nel tempo da dipendenti e società straniere con cui la società intratteneva rapporti commerciali. Il giudice di primo grado aveva dichiarato risolti i rapporti professionali per grave inadempimento, ma aveva riconosciuto il risarcimento solo in minima parte, rigettando il resto per difetto di prova del nesso causale tra l’inadempimento e i danni allegati; aveva inoltre accolto in parte la domanda riconvenzionale dell’avvocata per compensi relativi ad alcune procedure esecutive. La società aveva appellato, ma la Corte d’appello aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. Il ricorso per cassazione censurava, nei primi tre motivi, l’ordinanza di inammissibilità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che l’ordinanza fosse stata pronunciata senza previa audizione delle parti e prima della scadenza del termine assegnato per le repliche, nonché con motivazione meramente adesiva; gli ulteriori motivi contestavano la sentenza di primo grado quanto al mancato riconoscimento integrale del danno, alla valutazione delle prove e all’accoglimento della domanda di compensi della professionista, anche per asserita ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo nulla l’ordinanza della Corte d’appello per violazione del principio del contraddittorio: il collegio aveva deliberato l’inammissibilità prima della scadenza del termine concesso all’appellante per le note di replica e prima del loro effettivo deposito, in violazione della scansione temporale fissata nel decreto presidenziale che regolava la trattazione scritta. Sono stati dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità dell’appello può essere adottata solo nel rispetto delle garanzie difensive e della scansione procedimentale fissata per la trattazione del gravame.
L’ordinanza che definisce l’appello in questa forma è soggetta alle regole del contraddittorio e può essere cassata se deliberata prima della scadenza del termine per le difese finali.
Richiamato in relazione alla dedotta necessità di previa audizione delle parti prima della decisione sull’inammissibilità dell’appello.
La nuova formulazione non era applicabile ratione temporis; il principio del contraddittorio restava comunque decisivo nella fattispecie.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Censurato per difetto di motivazione, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Invocato dalla ricorrente nei motivi relativi alla responsabilità professionale, poi assorbiti.
Invocato per l’inadempimento del mandato professionale; il motivo non è stato esaminato nel merito per assorbimento.
Richiamato in relazione alla responsabilità dell’avvocato; motivo assorbito.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a sostegno della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Richiamato nei motivi relativi alla prova e alla valutazione del materiale istruttorio; assorbito.
Richiamato per asserita ultrapetizione; motivo assorbito.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020
Norma richiamata quale base del decreto presidenziale che ha disposto la trattazione scritta e i termini per le note.
art. 16, comma 1, d.l. n. 228 del 2021
Richiamato per la proroga dell’applicazione della disciplina emergenziale sulla trattazione scritta.
Indicata come disciplina successiva della trattazione scritta, non applicabile al caso concreto.
Richiamati in tema di errore materiale nella data di deliberazione, escluso nella fattispecie.
art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per escludere l’applicabilità ratione temporis della nuova disciplina processuale.
Massime di principio
- Se il giudice decide prima della scadenza del termine espressamente concesso a una parte per il deposito di note di replica, si verifica una lesione del contraddittorio idonea a determinare la nullità del provvedimento, anche quando la decisione sia resa in forma di ordinanza d’inammissibilità dell’appello.
- Quando il giudice ha fissato una specifica scansione temporale per il deposito delle difese, tale scansione diviene regola processuale vincolante nel caso concreto: la sua anticipata violazione incide sul diritto di difesa della parte che vi abbia fatto legittimo affidamento.
- La nullità per violazione del contraddittorio può essere dedotta senza che il ricorrente debba indicare in concreto quali difese ulteriori avrebbe svolto: la lesione discende dal fatto stesso che la decisione sia intervenuta prima della completa esplicazione del termine difensivo.
- La diversa data di deliberazione rispetto a quella di pubblicazione non è di per sé errore materiale presunto; occorre verificare concretamente se la decisione sia stata effettivamente adottata prima della scadenza dei termini difensivi e se ciò abbia compromesso il contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34250/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34254/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34262/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34263/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34265/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2024 del 24/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →