Cassazione Civile, Ordinanza n. 40123/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009 emesso nei confronti di una contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso introduttivo; la Commissione tributaria regionale del Veneto, in appello, aveva invece accolto il gravame della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme che attraggono a imposizione i proventi derivanti da fatti, atti o attività illeciti, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto considerare fiscalmente rilevanti le somme percepite dalla contribuente, anche perché l'origine della somma, proveniente dalla società di cui la stessa era legale rappresentante e socia al 60%, poteva integrare un fatto illecito in danno dei creditori sociali, specie in relazione al successivo fallimento della società; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito non avevano verificato la durata del possesso delle somme utilizzate dalla contribuente per contrastare l'accertamento sintetico, esonerandola così indebitamente dall'onere della prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537/1993, i proventi derivanti da attività illecita sono imponibili se classificabili in una delle categorie di reddito di cui all'art. 6 TUIR e non siano già sottoposti a sequestro o confisca penale. Ha inoltre ribadito, in materia di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, che il contribuente che invochi ulteriori redditi per giustificare la spesa deve provare disponibilità, entità e durata del possesso di tali somme. Poiché la CTR non aveva adeguatamente considerato l'origine delle somme né motivato sul requisito della durata del possesso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le categorie reddituali rilevano anche quando vi siano proventi derivanti da fatti, atti o attività illecite, se tali proventi sono classificabili in una delle categorie di reddito previste dalla norma.
art. 14, comma 4, l. n. 537/1993
"Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1°, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria"
I proventi comunque provenienti da attività illecita sono assoggettabili a imposizione, se classificabili in una categoria reddituale e non già sottoposti a sequestro o confisca penale.
In tema di accertamento sintetico, se il contribuente deduce che la spesa è stata sostenuta con ulteriori redditi di cui ha goduto, deve provare disponibilità, entità e durata del possesso di tali somme.
L'onere della prova contraria grava sul contribuente che intenda superare la presunzione posta a base dell'accertamento sintetico.
Viene richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- I proventi derivanti da fatti, atti o attività illecite sono imponibili se, e nei limiti in cui, siano riconducibili a una categoria di reddito prevista dal TUIR e non risultino già sequestrati o confiscati penalmente.
- Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico, il contribuente che opponga la disponibilità di ulteriori redditi per giustificare le spese contestate deve fornire la prova della loro esistenza, dell'ammontare e della durata del possesso.
- La prova contraria rispetto alla presunzione posta dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 non richiede di dimostrare l'effettivo impiego delle somme per la spesa contestata, ma impone comunque elementi documentali idonei a rendere plausibile tale destinazione.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente sul requisito della durata del possesso delle somme invocate dal contribuente, ove tale profilo sia decisivo ai fini del superamento dell'accertamento sintetico.
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