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Sentenza

Sentenza del 18/04/2024 n. 10587 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’accertamento IRES per il 2007 aveva rettificato il reddito della società disconoscendo costi per € 6.874.908,04, dopo aver ritenuto superiori al valore normale i prezzi applicati dalla collegata cinese Ufi Filters (Shanghai) Co. Ltd. nelle operazioni infragruppo, con conseguente trasferimento di utili fuori dall’Italia. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva invece annullato l’avviso per asserita nullità dovuta alla sottoscrizione da parte di funzionari privi di qualifica dirigenziale. L’Agenzia ha contestato tale decisione sostenendo, da un lato, che il vizio di sottoscrizione non era stato dedotto tempestivamente e, dall’altro, che l’atto era validamente sottoscritto da funzionari di carriera direttiva delegati. La società, con ricorso incidentale, ha lamentato l’omessa pronuncia sulla metodologia impiegata per determinare il valore normale ai fini del transfer pricing.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell’Agenzia. Ha chiarito che, nel processo tributario, i vizi dell’atto devono essere dedotti con i motivi di impugnazione e non possono essere introdotti per la prima volta in appello né rilevati d’ufficio; inoltre, l’avviso può essere sottoscritto da un funzionario di carriera direttiva delegato, senza che sia necessaria la qualifica dirigenziale, e la delega di firma può essere attuata anche mediante ordini di servizio, purché sia individuata la qualifica del delegato. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché la contribuente, risultata interamente vittoriosa in appello, non era soccombente e poteva riproporre le questioni non esaminate nel giudizio di rinvio. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale pagamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • Art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973

    in tema di accertamento tributario, ai sensi dell' art. 42 , primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 , gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale

    La validità dell’avviso non richiede che il sottoscrittore abbia qualifica dirigenziale: è sufficiente che sia il capo dell’ufficio oppure un funzionario di carriera direttiva delegato.

  • Art. 62, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973

    La disposizione è richiamata tra le norme dedotte dall’Agenzia, ma la motivazione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • Art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la questione della tardiva deduzione del vizio è risolta applicando il carattere impugnatorio del giudizio: i motivi di invalidità dell’atto devono essere dedotti tempestivamente e non possono essere introdotti per la prima volta in appello.

  • Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    È la norma indicata come fondamento dell’accertamento sul transfer pricing e della rettifica dei corrispettivi infragruppo al valore normale; la Corte, tuttavia, non decide nel merito la correttezza della metodologia applicata, che dovrà essere esaminata nel giudizio di rinvio.

  • Art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    La disposizione è menzionata nel motivo incidentale della contribuente in relazione alla determinazione del valore normale, ma la Corte non ne esamina il merito, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è invocata dalla società per denunciare omessa pronuncia sulla metodologia di determinazione del valore normale; la Corte non valuta la censura nel merito, poiché dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale indicato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte nei ricorsi per cassazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    La declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario il contribuente deve dedurre i vizi dell’atto nell’impugnazione e nei termini processuali previsti: non può introdurre per la prima volta in appello un nuovo motivo di nullità, né chiedere che il giudice lo rilevi d’ufficio.
  • Un avviso di accertamento può essere firmato da un funzionario di carriera direttiva delegato; la qualifica dirigenziale non è necessaria. La delega di firma, che non trasferisce la competenza dell’organo, può essere organizzata tramite ordini di servizio e individuata per qualifica, in modo da consentire la verifica del rapporto tra delegato e sottoscrittore.
  • La declaratoria d’incostituzionalità delle norme che avevano consentito incarichi dirigenziali temporanei nell’Agenzia delle Entrate non determina, di per sé, la nullità degli avvisi sottoscritti da funzionari di carriera direttiva validamente delegati.
  • La parte che ha ottenuto piena vittoria in appello non può proporre ricorso incidentale per questioni rimaste inesaminate: potrà riproporle nel giudizio di rinvio se il ricorso principale viene accolto.
  • La cassazione con rinvio non decide automaticamente la fondatezza sostanziale dell’accertamento: nel caso concreto restano da esaminare nel merito le contestazioni sul transfer pricing e sulla metodologia di determinazione del valore normale.

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