L.R. Abruzzo 39/2004
Interpretazione autentica della L.R. n. 18/2001 concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge chiarisce che la disciplina dell’art. 6, punto 3, della L.R. Abruzzo n. 18/2001 consente, a tempo determinato, di attribuire la responsabilità delle segreterie anche a tutto il personale interno regionale in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria D, indipendentemente dal livello di appartenenza. Disposizione riferita all’ordinamento interno regionale, oggi di interesse storico e applicativo molto limitato.
Interpretazione autentica sulla responsabilità delle segreterie nel Consiglio regionale abruzzese
Interpretazione autentica sulla responsabilità delle segreterie nel Consiglio regionale abruzzese
La legge regionale dell’Abruzzo chiarisce il significato di una disposizione della L.R. n. 18/2001 in tema di autonomia e organizzazione del Consiglio regionale. Si tratta di una norma interpretativa, diretta a precisare l’ambito soggettivo di applicazione della responsabilità delle segreterie.
Ambito applicativo dell’interpretazione
La disposizione interpretata riguarda il punto 3 dell’art. 6 della L.R. n. 18/2001, in particolare la previsione secondo cui la responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria D.
L’interpretazione autentica stabilisce che tale possibilità deve intendersi applicabile, a tempo determinato, anche:
- a tutto il personale interno della Regione Abruzzo;
- purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla categoria D;
- indipendentemente dal livello di appartenenza.
Effetti della disciplina
La norma non introduce una nuova disciplina generale dell’organizzazione amministrativa, ma chiarisce retroattivamente il significato della disposizione richiamata, ampliando l’area dei dipendenti regionali che possono ricevere l’incarico temporaneo di responsabilità delle segreterie.
Profili successivi e rilievo attuale
Dalle note al testo emerge che gli effetti della legge sono stati estesi anche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 per effetto dell’art. 40 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, disposizione poi abrogata dalla L.R. 9 novembre 2005, n. 33.
È inoltre indicato che la questione di legittimità costituzionale dell’articolo è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 62/2006.
Valutazione di attualità
La legge ha contenuto interpretativo circoscritto a una specifica disciplina organizzativa interna e a una situazione amministrativa ormai datata; per questo presenta oggi un rilievo pratico molto limitato e deve considerarsi sostanzialmente obsoleta.
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