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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03947/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un’ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso e confermato la decisione della Corte d’appello, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’aveva condannata al pagamento dei contributi previdenziali richiesti dall’ente nei confronti di coobbligati in solido. Nel ricorso per revocazione la società ha dedotto un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’ordinanza avesse presupposto come accertato un fatto in realtà insussistente, e cioè che la manodopera impiegata nell’appalto avesse lavorato in funzione della commessa e in misura proporzionale al fatturato. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe dovuto spiegare come quel fatto fosse avvenuto, mentre in realtà si trattava, a suo dire, di una falsa percezione degli atti. La doglianza mirava però, in sostanza, a contestare la valutazione probatoria e il ragionamento presuntivo utilizzati nei precedenti gradi di giudizio, non una svista materiale immediatamente riscontrabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma investisse la valutazione delle prove e l’interpretazione del materiale istruttorio, cioè un errore di giudizio. In particolare, la doglianza riguardava un punto controverso già esaminato nel giudizio di legittimità, ossia la plausibilità degli indici presuntivi valorizzati dalla Corte territoriale. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese perché l’ente intimato non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammissibile solo quando sia dedotto un errore di fatto percettivo, consistente in una falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto risultante in modo incontestabile dagli atti.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la censura, anche se formalmente formulata come errore di fatto, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove, il ragionamento presuntivo o l’interpretazione del materiale processuale.
  • La revocazione è inammissibile se il fatto denunciato come erroneamente percepito ha costituito oggetto di un punto controverso già deciso dal giudice di legittimità.
  • L’uso del rimedio revocatorio non può servire a reiterare i motivi del precedente ricorso per cassazione né a denunciare, sotto altra veste, vizi motivazionali o critiche di merito alla decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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