Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 18/2001

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 18/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina autonomia, organizzazione, personale e bilancio del Consiglio regionale d’Abruzzo, oltre alle segreterie degli organi consiliari e dei gruppi. Dal 2024 istituisce anche la Fondazione “Consiglio regionale Eventi”, con regole su costituzione, governance e copertura finanziaria. Molte disposizioni su gruppi e tabelle organiche risultano oggi in parte superate o abrogate.

Autonomia, organizzazione e bilancio del Consiglio regionale d’Abruzzo; segreterie e Fondazione eventi

Autonomia, organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale d’Abruzzo

La legge definisce l’autonomia del Consiglio regionale dell’Abruzzo e disciplina la sua organizzazione interna, il bilancio, il personale, le segreterie degli organi consiliari e dei gruppi, nonché una Fondazione dedicata agli eventi promossi dal Consiglio.

Funzioni istituzionali del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le funzioni attribuite da Costituzione, Statuto e leggi in piena autonomia, secondo i principi propri delle assemblee parlamentari e in relazione con autonomie locali, forze sociali e soggetti del sistema socioeconomico regionale. In particolare svolge funzioni di rappresentanza della comunità, legislative e regolamentari, di indirizzo e programmazione, di controllo e valutazione delle politiche regionali, di promozione dei diritti statutari e di iniziative culturali, ambientali e territoriali, oltre che di informazione e comunicazione istituzionale. Può inoltre partecipare a organismi nazionali, europei e internazionali, collaborare con altre assemblee e con università e istituti scientifici, costituire o aderire ad associazioni e fondazioni e cooperare con le autonomie locali.

Autonomia funzionale, contabile e finanziaria

Il Consiglio dispone di autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale e di uso del patrimonio assegnato. L’autonomia deve essere esercitata nel rispetto di legalità, imparzialità, trasparenza, economicità, orientamento al risultato e dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Bilancio autonomo, approvazione e programmazione finanziaria

Il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo. Il bilancio di previsione annuale, con allegato il pluriennale, è formulato sulla base del piano programmatico-strategico annuale e pluriennale; il rendiconto espone i risultati della gestione.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza secondo gli schemi contabili conformi al D.Lgs. 118/2011 e sono approvati dal Consiglio unitamente al bilancio e al rendiconto della Regione. La spesa complessiva di funzionamento del Consiglio è qualificata come spesa corrente obbligatoria nel bilancio regionale. La Giunta regionale deve impegnare contabilmente lo stanziamento destinato al fabbisogno del Consiglio entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio regionale.

Le variazioni del fabbisogno nel corso dell’esercizio sono deliberate dall’Ufficio di Presidenza e comunicate al Presidente della Giunta, che presenta la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale nel rispetto degli equilibri complessivi.

La programmazione si attua attraverso un “Programma Operativo” annuale e triennale, approvato dall’Ufficio di Presidenza dopo il bilancio. Il Programma individua gli obiettivi gestionali e include il Piano della performance; assegna ai dirigenti obiettivi e risorse e, una volta approvato, ha valore autorizzatorio per le spese ivi indicate. Può essere modificato in corso d’anno nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Determinazione del fabbisogno e macroaggregati di spesa

L’ammontare del trasferimento dal bilancio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio, sulla base dell’andamento del bilancio degli ultimi tre anni e tenendo conto di modifiche nella composizione e competenze del Consiglio, degli istituti statutari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

La legge individua inoltre i principali macroaggregati di spesa relativi al funzionamento consiliare: trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta, vitalizi, fondo di rappresentanza, personale dirigenziale e non, missioni e formazione, gruppi consiliari, organismi e organi interni, spese di funzionamento, manutenzione del patrimonio, comunicazione, informazione, rappresentanza, partecipazione a organismi interregionali e collaborazione con le autonomie locali, oltre ad altre attività programmate dall’Ufficio di Presidenza. Tali stanziamenti devono essere sorretti da leggi regionali, regolamenti o deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.

Personale, dotazione organica e rapporti con la Giunta

Il Consiglio regionale ha una propria dotazione organica e un proprio ruolo; in prima applicazione è quella riportata nella tabella A. Il Consiglio esercita un autonomo potere di gestione delle relazioni sindacali nel rispetto della disciplina contrattuale e dei principi dell’autonomia consiliare. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme organizzative della L.R. 77/1999.

Per le Commissioni consiliari, in caso di impossibilità oggettiva di reperire professionalità interne e nel rispetto dei limiti di spesa sugli incarichi esterni, è possibile avvalersi di personale della Giunta regionale, previo consenso del dipendente e tramite convenzione tra le due amministrazioni; tale attività è valutata ai fini della performance. È previsto anche che personale del Consiglio possa essere assegnato a strutture di supporto degli organi dell’Esecutivo regionale, con eventuale aspettativa senza assegni fino alla cessazione dell’incarico del soggetto proponente.

Segreterie del Presidente, dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni

Le segreterie del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti hanno livello di servizio e di ufficio secondo la L.R. 77/1999. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni permanenti, speciali, di vigilanza, di inchiesta, della Giunta per il regolamento, della Giunta per le elezioni e del Comitato per la legislazione dispongono di una segreteria in unità organizzativa e possono ricorrere a personale interno fino alla categoria D.

La dotazione organica delle segreterie è fissata nei limiti finanziari della tabella C. L’Ufficio di Presidenza disciplina con propri provvedimenti le modalità attuative e può modificare l’articolazione dell’organico per comprovate esigenze organizzative e funzionali, anche prevedendo assegnazioni presso la sede di Pescara. Le disposizioni richiamano anche limiti e forme di assunzione a termine coerenti con la legislazione vigente, ma diverse previsioni originarie sulle dotazioni risultano oggi superate o abrogate.

Segreterie dei gruppi consiliari

L’Ufficio di Presidenza assicura il funzionamento dei gruppi consiliari assegnando locali, mezzi strumentali e risorse finanziarie in proporzione alla composizione numerica. La struttura di supporto del gruppo è qualificata come ufficio.

Il presidente del gruppo coordina l’attività della segreteria nell’ambito dell’autonomia funzionale del gruppo e gestisce le risorse assegnate nel rispetto della normativa regionale sul trattamento economico e sulle spese dei gruppi. La responsabilità della segreteria può essere attribuita a personale di categoria D o a personale a tempo determinato con requisiti per l’accesso alla categoria D; l’incarico è conferito dalla direzione competente su indicazione del presidente del gruppo. Il personale assegnato è richiesto nominalmente dal presidente del gruppo.

L’assegnazione del personale alle segreterie è temporanea: cessa con l’incarico del proponente, può essere revocata dal subentrante e termina comunque con lo scioglimento del gruppo o con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura. I dipendenti regionali conservano il posto e le funzioni di provenienza e, al termine, rientrano automaticamente nella struttura originaria, salvo le eccezioni previste. È inoltre previsto che, nella fase di ricostituzione dei gruppi dopo il rinnovo del Consiglio, il personale resti provvisoriamente in servizio presso il gruppo di appartenenza alla data delle elezioni.

Assegnazione del personale e valutazione

Il personale assegnato alle segreterie può provenire, previo assenso, da Giunta, Consiglio, enti strumentali regionali, Stato, enti locali, altri enti pubblici, aziende pubbliche o private a prevalente capitale pubblico. Per il personale proveniente da Stato ed enti pubblici/privati sono previsti limiti numerici specifici per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti.

L’assegnazione è disposta dal direttore competente per le risorse umane e, per il personale regionale, prescinde da pareri o assensi in materia di mobilità e dalle esigenze dell’ufficio di provenienza. Il personale è sottoposto al sistema di valutazione della performance del Consiglio regionale, secondo le regole del Piano della performance e di un disciplinare adottato dall’Ufficio di Presidenza.

Incarichi a tempo determinato e trattamento economico

La legge consente assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, per il supporto agli organi richiedenti, su richiesta nominativa dei soggetti legittimati. I rapporti hanno durata massima pari alla legislatura e cessano comunque con la cessazione dell’incarico del proponente, per venir meno della fiduciarietà o per scadenza anticipata della legislatura. Tali contratti non sono considerati incarichi soggetti alla disciplina generale sui limiti agli incarichi esterni e sono assoggettati ai limiti finanziari della legge e della normativa regionale richiamata.

Al personale assegnato o comandato è conservato il trattamento economico principale in godimento. Al personale di categoria B e C, o comunque non investito di responsabilità organizzativa, spetta una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso incentivante e dello straordinario; per i responsabili di struttura spettano retribuzione di posizione e di risultato. È istituito inoltre un fondo specifico per l’applicazione degli istituti previsti dal CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, con relativa disciplina in contrattazione integrativa.

Disciplina generale delle segreterie

I rapporti a tempo determinato instaurati per le segreterie non possono in alcun caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato né costituire titolo per l’assunzione nel ruolo del Consiglio. I dipendenti chiamati presso una segreteria o presso autorità indipendenti possono essere sostituiti temporaneamente nella struttura di appartenenza con personale di pari categoria assunto a termine.

Le segreterie godono di autonomia funzionale, ma non possono interferire con le strutture amministrative né sostituirsi ad esse; le competenze sono individuate con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.

Fondazione “Consiglio regionale Eventi”

Dal 2024 la legge prevede la costituzione della Fondazione “Consiglio regionale Eventi”, con sede a L’Aquila, partecipata dal Consiglio regionale quale socio unico fondatore. La Fondazione è finalizzata a promuovere, coordinare e gestire gli eventi promossi dal Consiglio e previsti in specifiche leggi regionali, valorizzandoli come strumento di promozione turistica, culturale, sociale ed economica del territorio abruzzese.

La costituzione avviene con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza e con atto pubblico; il Presidente del Consiglio è autorizzato a compiere gli atti necessari. L’atto costitutivo e lo statuto devono prevedere: finalità esclusiva della Fondazione, Consiglio direttivo di tre membri con presidente designato dal Presidente del Consiglio e due membri designati dall’Ufficio di Presidenza, e programmazione degli eventi affidata all’Ufficio di Presidenza. Lo statuto deve essere conforme ai principi democratici dello Statuto regionale ed è approvato dall’Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio assicura il supporto di una propria struttura senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Ai componenti del Consiglio direttivo spetta un compenso omnicomprensivo stabilito dall’Ufficio di Presidenza; il direttivo dura quanto la legislatura, salvo la prima applicazione, in cui dura cinque anni. La Fondazione può collaborare con Comuni, Province e altri enti pubblici; la revisione legale dei conti è affidata a un revisore unico designato dall’Ufficio di Presidenza, in carica tre anni, con compenso stabilito dall’Ufficio di Presidenza.

Copertura finanziaria della Fondazione

Per la costituzione e la patrimonializzazione della Fondazione sono stanziati 55.000 euro per il 2024. Per compensi del Consiglio direttivo e del revisore unico sono previsti 25.000 euro per ciascuna annualità 2024-2026. La copertura avviene mediante riduzione di pari importo delle risorse di altra missione del bilancio consiliare; per gli anni successivi al 2026 la spesa è coperta con gli stanziamenti delle rispettive leggi di bilancio.

Norme transitorie e abrogazioni

La legge abroga espressamente la L.R. 40/1996 e, dopo 60 giorni dall’entrata in vigore, numerose altre leggi regionali elencate nel testo, oltre a ogni disposizione incompatibile. È inoltre prevista l’abrogazione della L.R. 8/1974 e successive modifiche dalla data di entrata in vigore del regolamento richiamato in materia di organizzazione.

Nella fase di prima attuazione, e comunque entro 90 giorni, l’Ufficio di Presidenza adotta il bilancio di previsione del Consiglio per l’anno corrente; entro lo stesso termine le situazioni organizzative difformi devono essere adeguate, salvi i finanziamenti sostitutivi legittimamente attribuiti e già in essere fino al termine della legislatura, se non intervengono variazioni nella copertura dei posti.

Profili di attualità della disciplina

Il testo risulta oggi in parte superato da numerose modifiche successive, soprattutto in materia di segreterie, tabelle organiche e gruppi consiliari, ma conserva rilevanza per la disciplina generale dell’autonomia del Consiglio regionale, del suo bilancio, della programmazione e della Fondazione istituita nel 2024.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.