Cassazione Civile, Ordinanza n. 22910/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al giudice tributario il diniego opposto dall'amministrazione finanziaria alla sua istanza di interpello disapplicativo della disciplina delle società non operative per il 2013. In primo grado la CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché il diniego non rientrerebbe tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992, e comunque aveva ritenuto infondata nel merito la richiesta di disapplicazione per mancanza di ragioni oggettive. La CTR aveva confermato l'inammissibilità del diniego come atto autonomamente impugnabile. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il diniego di interpello disapplicativo è autonomamente impugnabile. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello; il secondo per asserito giudicato interno sulla statuizione di merito della CTP, non impugnata dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale dell'Agenzia e lo ha rigettato: ha escluso la nullità per omessa pronuncia, qualificando l'eventuale mancata decisione come rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché la CTR aveva comunque affrontato il gravame nel suo complesso; ha inoltre escluso che si fosse formato giudicato sulla ratio di merito della CTP, perché una volta dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario la parte motivazionale sul merito era stata resa ad abundantiam e non era idonea a passare in giudicato. Ha poi accolto il ricorso principale della società, affermando che il diniego di interpello disapplicativo è impugnabile pur non essendo espressamente elencato dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, poiché incide su una situazione giuridica tributaria già definita e l'interessato ha un concreto interesse ex art. 100 c.p.c. a ottenere un controllo giurisdizionale sulla legittimità sostanziale della pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito del ricorso originario e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'elencazione degli atti impugnabili non esclude l'impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo quando questo incida concretamente sulla posizione del contribuente e sia necessario un controllo giurisdizionale sulla pretesa tributaria.
L'interesse ad agire sussiste quando il contribuente, ricevuta la risposta negativa dell'amministrazione, ha bisogno di una pronuncia idonea a stabilizzare la propria posizione giuridica rispetto alla pretesa fiscale.
La censura per omessa pronuncia richiede la puntuale deduzione della domanda o eccezione e dei relativi atti; non ricorre quando la decisione comporti un rigetto implicito della questione.
È richiamato dal ricorrente incidentale insieme all'art. 112 c.p.c. per denunciare un preteso vizio motivazionale/processuale della sentenza di appello.
È richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sulla statuizione di merito della CTP non specificamente censurata.
È richiamato per affermare il preteso passaggio in giudicato della statuizione di merito non impugnata.
È menzionato nel ricorso incidentale, ma nel testo non emerge una specifica applicazione sostanziale della norma alla controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato come fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
È la disciplina delle società non operative la cui disapplicazione era stata chiesta tramite interpello.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato dalla parte ricorrente come base dell'interpello disapplicativo oggetto di diniego.
Massime di principio
- Il diniego dell'interpello disapplicativo è autonomamente impugnabile, anche se non è espressamente previsto tra gli atti elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, quando la risposta dell'amministrazione incida attualmente e concretamente sulla posizione fiscale del contribuente.
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sussiste se il contribuente ha bisogno di una pronuncia giurisdizionale stabile sulla legittimità sostanziale della pretesa tributaria.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda o eccezione risulti ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso; non ricorre quando dalla struttura complessiva della decisione emerga un rigetto implicito della questione.
- Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda o un gravame, le ulteriori considerazioni svolte sul merito hanno carattere ad abundantiam, non fanno stato e non devono essere specificamente impugnate; la parte soccombente deve censurare solo la ratio decidendi in rito.
- La formazione del giudicato interno presuppone una statuizione effettivamente decisoria; non si forma sulle argomentazioni meramente ulteriori espresse dopo una declaratoria di inammissibilità, perché prive di effettiva potestas iudicandi.
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