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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22888/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito risarcitorio molto rilevante, vantato dal fallimento di una società acquirente nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria di una società del gruppo cedente. Secondo l’impostazione del creditore, i commissari straordinari avrebbero commesso un illecito nell’esecuzione dell’operazione di cessione dei complessi aziendali, stipulando il contratto definitivo pur in presenza di condizioni mutate rispetto a quelle autorizzate, senza chiedere la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento e consentendo comunque la conclusione dell’operazione a condizioni ritenute pregiudizievoli. La pretesa era fondata sul danno asseritamente derivato al fallimento richiedente, indicato in via principale in euro 60.000.000 e, subordinatamente, in euro 21.700.000. Il Giudice delegato aveva escluso il credito; il Tribunale di Bologna, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece ritenuto tempestiva la domanda ma ne aveva respinto il merito, escludendo la prova dell’illecito, del nesso causale e del danno. Nel ricorso per cassazione il fallimento deduceva: omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale deciso come se il danno fosse stato subito dalla società poi fallita e non dalla massa dei creditori; violazione delle norme sulla causalità e sul risarcimento per avere escluso il nesso tra la condotta dei commissari e il dissesto; omesso esame di un fatto decisivo, consistente in una perizia che avrebbe ricondotto il dissesto alla cessione del 9/8/2018; e motivazione apparente in ordine alla mancanza di prova del danno. La procedura resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenendo anche l’ulteriore profilo di tardività della domanda di ammissione, poi assorbito. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibili gli altri, perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito su causalità e prova; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’opposizione allo stato passivo e ha condannato il ricorrente principale alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato il decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, escludendo l’ammissione del credito risarcitorio vantato dal fallimento della società acquirente. Ha ritenuto che non vi fosse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il Tribunale aveva comunque esaminato i fatti costitutivi della pretesa. Ha inoltre affermato che la valutazione circa l’esistenza del nesso causale tra la condotta dei commissari e il danno, così come quella relativa alla prova del danno stesso, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e sufficiente. Le censure del ricorrente, pur formalmente impostate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in sostanza a contestare la ricostruzione delle risultanze probatorie compiuta dal Tribunale. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato della procedura è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il petitum e non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti e di qualificarli giuridicamente in modo diverso da quanto prospettato, purché la decisione resti fondata sui fatti ritualmente allegati e acquisiti al processo.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è infondata quando il giudice di merito espone un percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile la ragione della decisione, anche se non condivisa dalla parte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non è ammissibile utilizzare la doglianza di violazione di legge per sollecitare una rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, specie in tema di causalità e valutazione della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza o del decreto per omessa pronuncia o motivazione apparente non sussiste se il giudice ha comunque affrontato i fatti costitutivi della domanda e spiegato le ragioni del rigetto.

  • art. 40 c.p.

    L’accertamento del nesso causale tra condotta ed evento dannoso resta valutazione di fatto, insindacabile in cassazione se logicamente e coerentemente motivata.

  • art. 41 c.p.

    La verifica del concorso di cause nell’evento dannoso è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento presuppone che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto illecito; la sussistenza di tale rapporto è valutazione di fatto.

  • art. 2056 c.c.

    Le regole sul danno risarcibile e sulla causalità, pur richiamate in materia aquiliana, non consentono di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

  • art. 2055 c.c.

    La deduzione di un concorso di più autori nel fatto lesivo non esonera la parte dall’allegare e provare il nesso tra le condotte contestate e il danno dedotto.

  • art. 2486 c.c.

    La norma è richiamata dalla parte ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione diretta, concentrandosi sull’assenza di prova del nesso causale e del danno.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria grava su chi agisce in giudizio; la mancanza di prova del danno o del nesso causale conduce al rigetto della domanda.

  • art. 70 d.lgs. 270/1999

    La norma è invocata dal ricorrente per sostenere che i commissari avrebbero dovuto chiedere la conversione della procedura in fallimento, ma la Corte non accoglie tale prospettazione.

  • artt. 62 e 63 d.lgs. 270/1999

    Le autorizzazioni previste per la cessione dei complessi aziendali sono richiamate nel fatto, ma la Corte non ritiene provato che la loro eventuale violazione abbia integrato un illecito causalmente efficiente verso il danno dedotto.

  • art. 101 l.fall.

    La censura del ricorrente incidentale sulla tardività è assorbita; il tema non incide sull’esito finale del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso principale sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di opposizione allo stato passivo, il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide la domanda sulla base dei fatti costitutivi ritualmente allegati, anche quando ne ricostruisce diversamente il significato giuridico rispetto alla prospettazione di parte.
  • L’accertamento del nesso causale tra condotta ed evento dannoso, così come la verifica della causalità giuridica e della prevedibilità del danno, costituisce giudizio di fatto riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è completa, coerente e logicamente corretta.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • Chi agisce per il risarcimento deve provare tutti i fatti costitutivi della pretesa, inclusi il danno e il nesso eziologico tra la condotta contestata e il pregiudizio lamentato; in difetto, la domanda deve essere respinta.
  • La mera deduzione di condotte plurime o di un concorso di cause non basta a fondare la responsabilità, se il giudice di merito accerta in fatto che la scelta dannosa sia dipesa dalla decisione autonoma della controparte e dei suoi consulenti.
  • La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l’esame dei fatti decisivi; non lo è quando il giudice spieghi, sia pure sinteticamente, perché reputa insussistente l’illecito, il nesso causale o la prova del danno.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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