Cassazione Civile, Ordinanza n. 22880/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di euro 111.135,20, vantato da una società di leasing a titolo di canoni non pagati dopo la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare. Il giudice delegato aveva escluso il credito, ritenendo applicabile l'art. 1526 c.c. e attribuendo alla procedura il diritto alla restituzione dei canoni già versati dall'utilizzatore, salvo equo compenso per l'uso dei beni e possibile compensazione. Nel giudizio di opposizione sono intervenute le cessionarie del credito, ma il Tribunale di Fermo ha respinto l'opposizione, affermando che il contratto era stato risolto prima del fallimento mediante clausola risolutiva espressa; che non si applicavano né la disciplina della L. 124/2017 né l'art. 72-quater l.fall.; che trovava invece applicazione, per leasing traslativo, l'art. 1526 c.c.; e che, per valutare la congruità della penale e l'eventuale eccessiva onerosità, la creditrice avrebbe dovuto allegare il valore di mercato del bene o il prezzo ricavato dalla sua riallocazione. Con il ricorso per cassazione le società cessionarie hanno dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, vizi di contraddizione e violazione/falsa applicazione degli artt. 1526, commi 1 e 2, c.c., 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c., sostenendo: (1) che il Tribunale avrebbe erroneamente dato per pacifica la natura traslativa del leasing e la sua risoluzione ante fallimento; (2) che sarebbe stato erroneo pretendere che la ricorrente allegasse il valore dell'immobile per poter valutare la congruità della somma richiesta, posto che tale elemento non sarebbe necessario per riconoscere il credito. La Corte ha rilevato che le doglianze erano generiche e tendevano a una rivalutazione del merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi del decreto impugnato e senza specificare le violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale asseritamente commesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto del Tribunale fosse conforme al principio delle Sezioni Unite n. 2061/2021: per i contratti di leasing risolti prima del fallimento dell'utilizzatore continua ad applicarsi, per il leasing traslativo, l'art. 1526 c.c.; se il concedente vuole far valere il credito risarcitorio fondato su clausola penale deve proporre domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall. e indicare il ricavato della diversa allocazione del bene oppure allegare una stima attendibile del valore di mercato attuale, così da consentire al giudice di valutare la manifesta eccessività della penale ed evitare ingiustificati vantaggi. Poiché le ricorrenti non avevano specificamente contestato questi presupposti e avevano chiesto una nuova valutazione del merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti, in solido, alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Per il leasing traslativo risolto prima del fallimento dell'utilizzatore continua a operare la disciplina analoga alla vendita con riserva di proprietà; il giudice deve verificare l'eventuale eccessiva onerosità della penale e l'equo compenso, anche in funzione dell'evitare ingiustificate locupletazioni.
Richiamato nel ricorso come parametro della censura, ma la Corte rileva che le doglianze non individuano specifiche violazioni di legge.
Richiamato nel ricorso come parametro della censura, ma la Corte ritiene che le contestazioni siano generiche e non si confrontino con la ratio decidendi.
Le censure sono state formulate come vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame, ma in realtà miravano a una rivalutazione del merito e sono state giudicate inammissibili.
La disciplina del leasing introdotta dalla legge non ha effetti retroattivi; si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.
Non è applicabile analogicamente al caso di risoluzione del leasing traslativo seguita dal fallimento dell'utilizzatore, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
Il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio derivante da clausola penale deve proporre domanda di insinuazione al passivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto per legge.
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, la disciplina applicabile resta quella dell'art. 1526 c.c., non essendo retroattiva la normativa introdotta dalla L. 124/2017 e non trovando applicazione analogica l'art. 72-quater l.fall.
- Il concedente che chieda l'ammissione al passivo di un credito fondato su clausola penale deve allegare elementi idonei a consentire la verifica della congruità della somma richiesta, indicando il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato attuale.
- Ai fini della valutazione dell'eventuale eccessiva onerosità della penale ex art. 1526 c.c., il giudice deve poter apprezzare il rapporto tra importo preteso e valore del bene, per evitare ingiustificati arricchimenti del concedente.
- In sede di legittimità, le censure che si limitano a sollecitare una nuova valutazione del merito o non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato sono inammissibili.
- La deduzione di violazioni delle regole di interpretazione contrattuale deve essere specifica; altrimenti la doglianza resta generica e non può essere scrutinata in cassazione.
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