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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22889/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dal fallimento di una società veicolo che aveva partecipato all’operazione di acquisto delle aziende di un gruppo commerciale in amministrazione straordinaria. Il fallimento chiedeva l’ammissione, in prededuzione, di un credito risarcitorio di rilevante importo, sostenendo che il danno fosse stato causato dalla condotta illecita dei precedenti commissari straordinari del gruppo cedente. In sintesi, secondo l’opponente, tra la presentazione dell’offerta autorizzata dall’autorità ministeriale e la stipula del contratto definitivo erano intervenuti mutamenti peggiorativi dell’operazione: consumo delle rimanenze più pregiate, sostituzione del finanziatore originario, modifica delle condizioni economiche e strutturali dell’acquisto. Il Tribunale aveva però escluso la prova del danno, la riconducibilità causale dello sbilancio ai commissari, e aveva ritenuto che la stipula del definitivo fosse dipesa dalle scelte degli organi e dei consulenti della società poi fallita. Con il ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle regole sulla causalità e sul risarcimento del danno; erronea esclusione del concorso di più autori nella produzione del danno; omesso esame di una perizia; motivazione apparente sulla mancanza di prova del danno. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla decorrenza della conoscibilità del credito ai fini dell’opposizione allo stato passivo e sull’omesso esame della sentenza di fallimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era violazione dell’art. 112 c.p.c.: il giudice di merito aveva deciso sulla domanda risarcitoria nei suoi elementi sostanziali, e la diversa qualificazione dei fatti rispetto alla prospettazione di parte non integra omessa pronuncia. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto, perché diretti a contestare l’accertamento di fatto del Tribunale sul nesso causale tra condotta e danno, attività non sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge. La Corte ha valorizzato l’accertamento secondo cui la scelta di concludere l’operazione era dipesa dagli organi e dai consulenti della società poi fallita, non essendo stata specificamente censurata la statuizione sulla mancanza di un obbligo di protezione della controparte gravante sugli organi dell’amministrazione straordinaria, ma solo ordinari doveri di buona fede contrattuale. È stato quindi assorbito l’ultimo motivo sulla quantificazione del danno. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito e la parte ricorrente principale è stata condannata alle spese, con dichiarazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il petitum sostanziale e non è violato quando il giudice qualifica diversamente i fatti allegati o decide la domanda risarcitoria sulla base di una delle condotte illecite dedotte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia, omesso esame o motivazione apparente.

  • artt. 40 e 41 cod. pen.

    Sono evocati dalla parte ricorrente come norme sul nesso causale, ma la Corte ribadisce che il giudizio di causalità compiuto dal merito non è censurabile in cassazione come violazione di legge se si contesta l’accertamento fattuale.

  • artt. 1223 e 2056 c.c.

    Sono richiamati per il criterio di risarcibilità del danno e per il rinvio alla disciplina dell’illecito; la Corte non ravvisa una violazione, poiché la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sul nesso causale.

  • art. 2055 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell’asserito concorso di più autori nel danno, ma la Corte non accoglie la censura perché il giudice di merito ha escluso, in fatto, la riconducibilità causale ai commissari.

  • art. 2486 c.c.

    È evocato dalla parte ricorrente, ma non è oggetto di specifica applicazione decisoria nel rigetto della domanda.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per sostenere un’erronea ripartizione dell’onere della prova; la Corte non accoglie la doglianza perché essa investe l’accertamento di fatto del danno e del nesso causale.

  • art. 101 l.fall.

    È richiamato nel ricorso incidentale sulla conoscibilità del credito ai fini della domanda tardiva di insinuazione al passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi per violazione di legge, ritenuti inammissibili quando diretti a criticare l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per l’omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte non esamina nel merito tali censure perché assorbite o inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice decide la domanda sulla base dei fatti allegati e del loro contenuto sostanziale, anche se ne dà una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte.
  • Nelle domande risarcitorie, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice accerta la responsabilità sulla base di una qualsiasi delle condotte illecite dedotte, purché resti fermo il petitum sostanziale.
  • L’accertamento del nesso di causalità tra condotta e danno compiuto dal giudice di merito è un accertamento di fatto e non può essere rivalutato in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • La censura per omesso esame o motivazione apparente non può essere utilizzata per trasformare in vizio di legittimità una contestazione sulla ricostruzione fattuale del danno o sulle cause del dissesto.
  • Quando il giudice di merito accerta che la decisione economica dannosa è stata assunta autonomamente dagli organi o dai consulenti della parte danneggiata, viene meno il nesso causale imputabile alla controparte, salvo specifica e puntuale censura della relativa motivazione.
  • La responsabilità per danno da operazione negoziale richiede prova non solo dell’illegittimità della condotta, ma anche della concreta incidenza causale su un pregiudizio patrimoniale determinato e risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniNesso di causalitàInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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