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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22890/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo perché la domanda tardiva di ammissione di un credito, quantificato in € 65.700,00 e qualificato come risarcitorio per mancata riconsegna di un immobile di sua proprietà occupato senza titolo dal fallimento, era stata respinta per tardività e nel merito. Il credito era stato calcolato sulla base di un canone locativo di mercato e riguardava il periodo di occupazione del capannone dopo l'acquisto del bene da parte della società. Il Tribunale ha riconosciuto solo una quota di € 3.600,00 in prededuzione, limitandola all'ultimo anno prima della domanda, ritenendo tardiva la parte precedente perché il termine annuale per l'insinuazione decorreva dall'inizio dell'occupazione da parte della procedura. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale impostazione, deducendo violazione degli artt. 101 l.fall., 3 e 24 Cost., 2697, 2043 e 2934 c.c., sostenendo che, poiché l'occupazione era ancora in corso al momento della domanda, il termine per insinuarsi non poteva ritenersi decorso e non doveva essere frammentato il credito per singoli periodi di occupazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla curatela e ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in caso di credito derivante da occupazione senza titolo di un immobile da parte della procedura fallimentare, il termine per proporre la domanda di ammissione non può ritenersi decorso quando l'occupazione non sia ancora cessata al momento della domanda, perché il dies a quo per l'onere di attivazione coincide con la cessazione dell'occupazione. Ha inoltre rilevato che il credito da illecito permanente matura giorno per giorno e può essere fatto valere anche prima della cessazione dell'occupazione, senza necessità di frazionare la domanda per singoli periodi. Il decreto del Tribunale di Teramo è stato quindi cassato con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    quarto comma; primo comma

    Per i crediti sorti in corso di procedura esiste un limite temporale alla domanda di ammissione, ma esso va correlato al momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al concorso; nel caso di occupazione sine titulo, il termine non decorre prima della cessazione dell'occupazione.

  • art. 111 l.fall.

    La Corte richiama la disciplina della prededuzione e afferma che, per il credito da occupazione senza titolo della curatela, non può dirsi decorso il termine quando l'illecito permanente non è ancora cessato al momento della domanda.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla sussistenza e quantificazione del credito.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato quale norma sostanziale fondativa della pretesa risarcitoria per occupazione senza titolo.

  • art. 2934 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla tesi sulla decorrenza del termine e alla maturazione del diritto nel tempo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza contro la soluzione adottata dal tribunale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di agire in giudizio per il credito maturato durante la procedura.

Massime di principio

  • Quando si fa valere un credito derivante da occupazione senza titolo da parte della procedura concorsuale, il termine per l'insinuazione va collegato al momento in cui cessa l'occupazione, perché solo allora si stabilizza l'onere di attivazione del creditore.
  • Il credito nascente da occupazione sine titulo configura un illecito permanente che matura giorno per giorno sino al rilascio del bene; ciò consente di far valere la pretesa anche prima della cessazione dell'occupazione.
  • In materia di ammissione al passivo, il creditore non è tenuto a frazionare la domanda in una pluralità di istanze per i singoli periodi di protrazione dell'illecito, essendo sufficiente un'unica domanda riferita al medesimo titolo.
  • Una volta proposta la domanda di ammissione al passivo, non è consentito introdurre in opposizione una variazione emendativa del petitum o della causa petendi incompatibile con il procedimento di formazione dello stato passivo.
  • Il giudizio di tempestività della domanda, quando congruamente motivato, resta insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità; nel caso concreto, però, il tribunale ha applicato un criterio non conforme alla natura dell'illecito permanente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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