Cassazione Civile, Ordinanza n. 23993/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da una società contro uno studio professionale e i relativi soci illimitatamente responsabili, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da errori nella gestione di una pratica di rimborso IVA. In un secondo giudizio era stato evocato anche un ulteriore soggetto, chiamato a sua volta in garanzia nei confronti dell’assicuratore della responsabilità professionale. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In Cassazione la società ricorrente ha articolato sei motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte avesse deciso ultra/extra petita o comunque in modo difforme dal devoluto, attribuendo il danno non alla mancata presentazione del modello VR ma al diniego dell’Agenzia delle Entrate; (2) violazione degli artt. 324, 329, 342 c.p.c. e 2909 c.c., per asserito giudicato interno sull’an debeatur e sull’errore professionale; (3) nullità per motivazione apparente ex artt. 111 Cost. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; (4) violazione degli artt. 1218 ss., 2697, 2222 ss., 1176 c.c. e della disciplina sul rimborso IVA, insistendo sul nesso causale tra condotta professionale e danno; (5) violazione degli artt. 2043, 1223 ss. c.c. e 40-41 c.p., sempre sul nesso di causalità; (6) omessa pronuncia e violazione degli artt. 2043, 1223 ss. c.c., 115 e 116 c.p.c., per il mancato riconoscimento del danno da indisponibilità della somma, degli interessi, della rivalutazione e del maggior danno da ricorso al credito bancario. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in gran parte infondati o inammissibili perché diretti, in sostanza, a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello: quest’ultimo aveva infatti escluso che i danni fossero causalmente ricollegabili alla mancata presentazione del modello VR o all’attività dei professionisti, individuando invece nel diniego dell’Agenzia delle Entrate la ragione del mancato ristoro. È stato anche rilevato che il motivo sulla pretesa omessa pronuncia era in realtà un assemblaggio di censure eterogenee e comunque ancora centrato sulla stessa valutazione fattuale non sindacabile in legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di norme processuali e sostanziali, miravano in realtà a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano escluso il nesso causale tra l’operato dei professionisti e il danno lamentato. Ha quindi confermato la sentenza d’appello e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti controricorrenti, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia o di pronuncia oltre il chiesto è infondata quando la decisione d’appello si fonda su un accertamento fattuale interno al thema decidendum e non su una modifica della causa petendi o del petitum.
Il giudicato interno non è configurabile quando la statuizione censurata è sorretta da un accertamento esclusivamente fattuale e non da un capo autonomo di diritto.
Richiamato nel contesto della dedotta formazione del giudicato interno.
Richiamato a sostegno della pretesa violazione del giudicato interno e dell’oggetto devoluto in appello.
Richiamato per contestare l’efficacia del giudicato interno, ma ritenuto non violato nel caso concreto.
art. 111 Cost.
La motivazione è sufficiente quando espone in modo chiaro le ragioni di fatto della decisione; non ricorre motivazione apparente se le affermazioni del giudice sono coerenti e non inconciliabili.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente richiede un deficit radicale della motivazione, non essendo sufficiente la mera contestazione del merito.
Richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale dei professionisti, ma la Corte ha escluso che fosse provato il nesso causale tra inadempimento e danno.
La doglianza sulla prova del danno è stata respinta perché, in sostanza, mirava a una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
Richiamato tra le norme sulla responsabilità professionale, senza che ne derivasse una diversa conclusione in diritto.
Richiamato in relazione al parametro di diligenza professionale, ma senza superare l’accertamento fattuale negativo sulla causalità.
Richiamato con riferimento alla disciplina del rimborso IVA e alla presentazione del modello VR; la Corte non entra nel merito della normativa tributaria perché la censura è reputata fattuale.
Richiamato quale norma di responsabilità aquiliana, ma non è stata riconosciuta la sussistenza del danno causalmente imputabile ai resistenti.
Richiamato per il criterio di causalità e di risarcibilità del danno; la Corte ha escluso che il pregiudizio dedotto fosse conseguenza immediata e diretta della condotta professionale.
Richiamato per la causalità materiale; la censura è stata considerata una critica all’accertamento di fatto sul nesso causale.
Richiamato per la causalità e l’eventuale interruzione del nesso; la Corte ha ritenuto non sindacabile l’accertamento dei giudici di merito.
Richiamato nel motivo finale, ma senza che fosse ravvisata alcuna violazione autonoma distinta dalla contestazione del fatto.
Richiamato nel motivo finale, ma la censura è stata ritenuta un mero dissenso sulla valutazione probatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una critica all’accertamento di fatto del giudice di merito in una denuncia di violazione di legge o di nullità processuale.
- Il giudicato interno presuppone un capo autonomo della decisione anche sotto il profilo giuridico; non si configura quando la statuizione impugnata si fonda su una mera valutazione fattuale.
- La censura di motivazione apparente o inesistente richiede una reale frattura logica o un difetto radicale dell’apparato argomentativo, non il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
- In materia di responsabilità professionale, il risarcimento richiede la prova del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio lamentato; se il giudice di merito esclude causalmente l’incidenza della condotta, la censura che miri a ribaltare tale apprezzamento è inammissibile in cassazione.
- Il danno dedotto come conseguenza di un ritardo o di un’omissione non è automaticamente risarcibile: occorre dimostrare che esso sia causalmente imputabile alla condotta contestata e non a un successivo autonomo provvedimento di un terzo.
- Non è sufficiente richiamare in modo cumulativo numerose norme sostanziali e processuali se la reale doglianza è una richiesta di rivalutazione delle prove o degli esiti istruttori.
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