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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12512/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo sul ricorso, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente. Ha ritenuto assorbito l’esame del motivo relativo alla prescrizione, perché la domanda andava definita a monte in ragione dell’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo dal quale risultava una cartella di pagamento per IVA relativa al periodo d’imposta 2000. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, in appello, aveva invece accolto la domanda ritenendo non interrotta la prescrizione e quindi estinta la pretesa tributaria. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, comma 2, e 2946 c.c. e dell’art. 1, comma 623, L. 27 dicembre 2013, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato estinta la pretesa in assenza di atti interruttivi della prescrizione. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità dell’originario ricorso introduttivo e ha ritenuto che esso fosse inammissibile perché diretto contro un atto non impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992: l’estratto di ruolo è mero atto interno/informativo, impugnabile solo indirettamente tramite la cartella o nei limitati casi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Poiché la contribuente non aveva dimostrato uno specifico interesse ad agire nei casi tipizzati dalla norma sopravvenuta, l’originario ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2943, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla interruzione della prescrizione; la Corte non ne esamina il merito perché risolve la causa in base all’inammissibilità dell’originario ricorso.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione ordinaria; non viene applicato dalla Corte per la soluzione preliminare sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

  • art. 1, comma 623, L. 27 dicembre 2013

    Invocato nel motivo di ricorso; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Viene affermato che l’estratto di ruolo non è atto impugnabile ai sensi di questa norma, essendo un atto interno/informativo dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"

    La norma, come modificata, introduce la regola della non impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in casi tassativi, quando il debitore dimostri specifici pregiudizi (partecipazione ad appalti, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici).

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    È richiamato come una delle ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio tale da legittimare la diretta impugnazione del ruolo/cartella.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    È richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio che può fondare la tutela immediata contro il ruolo/cartella.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma sul vizio denunciato nel ricorso per cassazione (violazione/falsa applicazione di legge).

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la produzione documentale in cassazione volta a dimostrare lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 3-bis d.L. 146/2021

    Norma che ha introdotto la modifica dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.

  • L. 215/2021

    Legge di conversione che ha recepito la modifica normativa sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    Richiamati nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate infondate/inammissibili dalle Sezioni Unite e dalla Consulta.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale con riferimento al diritto di accesso al giudice.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale relative alla tutela del patrimonio.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è un atto meramente interno e informativo dell’agente della riscossione, privo di autonoma impugnabilità, sicché i suoi vizi possono essere fatti valere solo impugnando l’atto impositivo o la cartella di pagamento in cui il debito è trasfuso.
  • L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, ha tipizzato i soli casi in cui il ruolo o la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili, subordinando la tutela immediata alla dimostrazione di uno specifico pregiudizio.
  • L’interesse ad agire in materia di impugnazione del ruolo/cartella ha natura dinamica e deve sussistere sino al momento della decisione; nei giudizi pendenti esso deve essere provato nei modi processualmente consentiti.
  • In assenza della prova dello specifico pregiudizio previsto dalla legge, l’impugnazione dell’estratto di ruolo deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito eventualmente resa sul punto.
  • Quando la causa viene definita per inammissibilità originaria dell’azione, resta assorbito l’esame del motivo di ricorso che investe il merito della prescrizione o dell’estinzione del credito tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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