Cassazione Civile, Ordinanza n. 09315/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina dalla sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione. La società aveva proposto reclamo ex art. 18 l. fall. alla Corte d'appello, deducendo: incompetenza territoriale del Tribunale; invalidità della notifica di cartelle esattoriali perché provenienti da un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri; mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto notificato; ulteriori censure relative all'inesigibilità dei crediti in ragione del periodo pandemico e al superamento della soglia di fallibilità. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: violazione delle norme sulla notificazione e sulle comunicazioni telematiche; violazione dell'art. 2943 c.c. per l'effetto interruttivo della prescrizione; nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione di norme processuali; e, soprattutto, nullità del procedimento perché la decisione sarebbe stata assunta prima della scadenza dei termini concessi per note conclusive e repliche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendolo pregiudiziale, e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha affermato che, anche nel reclamo fallimentare ex art. 18 l. fall., se il giudice concede termini per il deposito di note conclusionali e repliche, deve attendere la loro scadenza prima di deliberare; la decisione adottata anticipatamente viola il diritto di difesa e il contraddittorio e comporta la nullità della sentenza e del procedimento. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda processuale.
Norme richiamate
decimo comma; undicesimo comma
Il reclamo fallimentare, pur non prevedendo espressamente i termini per conclusionali e repliche, deve essere gestito nel rispetto pieno del contraddittorio e del diritto di difesa, anche quando il collegio li conceda in concreto.
I principi elaborati per il giudizio di cognizione ordinaria sulla necessità di attendere la scadenza dei termini per conclusionali e repliche sono ritenuti applicabili anche al reclamo fallimentare.
Norma invocata nel secondo motivo in tema di interruzione della prescrizione per effetto della notifica delle cartelle; il motivo è rimasto assorbito.
Norma invocata per contestare la validità della notifica delle cartelle esattoriali; questione assorbita dall'accoglimento del quinto motivo.
Norma invocata in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari; questione assorbita.
Norma invocata dalla ricorrente sulle comunicazioni e notificazioni telematiche; non esaminata nel merito per assorbimento.
Norma invocata sulle comunicazioni telematiche; questione assorbita.
Norma invocata sulle comunicazioni telematiche; questione assorbita.
Norma invocata sulle comunicazioni telematiche; questione assorbita.
Norma invocata sulle notifiche/comunicazioni via PEC; questione assorbita.
Norma invocata sulle regole del processo telematico e dei registri degli indirizzi PEC; questione assorbita.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi terzo e quarto per dedurre nullità della sentenza e del procedimento per violazione del giusto processo e del contraddittorio.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure di nullità processuale; il motivo è assorbito.
Richiamato dalla ricorrente per motivazione apparente e nullità della sentenza; il motivo è assorbito.
Richiamato dalla ricorrente per la motivazione della sentenza; questione assorbita.
Massime di principio
- Nel procedimento di reclamo fallimentare, se il collegio concede termini per note conclusionali e repliche, la decisione non può essere assunta prima della loro scadenza, perché ciò frustra il contraddittorio e determina la nullità della sentenza.
- La violazione del diritto di difesa per decisione anticipata rispetto ai termini difensivi non richiede, ai fini della censura, la specifica indicazione di quali argomentazioni sarebbero state svolte: il pregiudizio deriva direttamente dall'impedimento a svolgere compiutamente le difese finali.
- I principi elaborati in tema di conclusionali e repliche nel giudizio ordinario di cognizione sono applicabili anche ai procedimenti camerali o speciali che prevedano, in concreto, uno scritto difensivo conclusivo autorizzato dal giudice.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una nullità processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non sono esaminati nel merito.
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