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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5911/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia tributaria relativa ad avvisi di accertamento per l'anno 2012 (IRAP per la societa' e imposte sui redditi per i soci): a) riqualificazione delle spese di pubblicita' come spese di rappresentanza (parziale indeducibilita') per euro 45.025,70; b) mancata inerenza/effettivita' di costi relativi a fattura emessa da Gestiservice s.a.s. per euro 9.680,00. Seguono impugnazioni: i contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva ritenuto inammissibile parte dell'appello erariale ritenendo introdotte nuove argomentazioni (antieconomicita' invece di riqualificazione) ma aveva invece confermato la deducibilita' del costo Gestiservice sulla base di documenti prodotti. Successivamente le parti hanno chiesto la definizione agevolata ai sensi della legge n.197/2022 e la causa era stata dichiarata estinta con decreto presidenziale; l'Agenzia ha poi notificato diniego della definizione agevolata e ha proposto istanza di revocazione del decreto di estinzione; i contribuenti hanno impugnato il diniego. In Cassazione l'Agenzia ha chiesto l'annullamento della decisione della CTR (due motivi); la societa' ha proposto ricorso incidentale sulla nullita' degli avvisi per delega impersonale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei contribuenti contro il diniego della definizione agevolata e ha ritenuto legittima l'iniziativa dell'Agenzia di chiedere la revocazione del decreto di estinzione. Il decreto di estinzione n. 31000/2023 e' stato revocato. Sul merito dei ricorsi contro gli avvisi: la Corte ha accolto il primo motivo dell'Agenzia (la CTR ha erroneamente ritenuto inammissibile l'appello perché le argomentazioni di antieconomicita' erano in realta' sviluppo delle stesse ragioni dell'accertamento) e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR di secondo grado (Napoli, sezione staccata di Salerno) in diversa composizione per nuovo esame; il secondo motivo dell'Agenzia e' stato respinto; il ricorso incidentale dei contribuenti (sulla presunta nullita' per mancanza dell'indicazione nominativa del delegato alla firma) e' stato respinto in quanto la giurisprudenza riconosce la delega di firma come delega interna non soggetta all'obbligo di indicazione nominativa. Sulle spese si rinvia alla corte di merito.

Norme richiamate

  • legge n. 197/2022, art. 1 commi 186 e ss.

    "Il processo e' dichiarato estinto..." (comma 198) e disposizioni sui termini e modalita' del diniego e della revocazione (commi 196, 198, 200, 201)

    La Corte conferma che la definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022 determina l'estinzione immediata del processo al deposito della domanda e del pagamento della prima o unica rata; tuttavia il decreto di estinzione e' revocabile in caso di successivo diniego dell'Amministrazione e la revocazione puo' essere promossa sia dal contribuente sia dall'Agenzia; la cognizione sul diniego e sulla revocazione compete al giudice che ha pronunciato l'estinzione

  • d.l. n. 13/2023, art. 40, comma 3

    deposito di un elenco presso la cancelleria della Corte di cassazione delle controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione

    Predispone modalita' operative per accelerare la dichiarazione di estinzione in Cassazione e conferma il meccanismo di controllo giudiziale formale sui requisiti di presentazione della domanda e del pagamento

  • codice di procedura civile, art. 391

    Richiamato quale parametro interpretativo in tema di estinzione del processo e degli effetti della declaratoria di estinzione nel giudizio di legittimita'; la disciplina condonistica si integra con le regole sull'estinzione del processo

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 57

    Censurato dall'Agenzia nella doglianza: la Corte ha valutato che la CTR ha applicato erroneamente i principi processuali relativi all'ammissibilita' di nuove argomentazioni in appello, ritenendo che l'antieconomicita' fosse mero sviluppo del tema della riqualificazione

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 3

    In materia di delega per la sottoscrizione degli avvisi, la Corte conferma l'orientamento secondo cui la delega e' delega di firma; non e' richiesta l'indicazione nominativa del delegato nella delega pubblica, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica

  • art. 109 TUIR, art. 2697 c.c., art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamati dalla difesa erariale in relazione all'onere della prova e alla inerenza/effettivita' dei costi; la Corte ha ritenuto pero' che, per la ripresa riferita a Gestiservice, la CTR abbia legittimamente preso in considerazione la documentazione prodotta dai contribuenti

  • Corte Costituzionale, sent. n. 189/2024

    Confermata la legittimita' del meccanismo di estinzione immediata previsto dalla legge 197/2022 e la possibilita' di revoca in caso di diniego; la Corte di cassazione richiama tale pronuncia per legittimare l'assetto interpretativo adottato

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022 estingue immediatamente il processo al deposito della domanda e al pagamento della prima o unica rata, ma e' revocabile se l'Amministrazione notifica un diniego nei termini previsti; la revocazione riattiva il giudizio.
  • L'Agenzia delle Entrate e' legittimata a promuovere l'istanza di revocazione del decreto di estinzione dopo aver emesso il diniego della definizione; non e' necessario che sia sempre il contribuente a muovere per primo.
  • La cognizione sul diniego e sulla revocazione spetta al giudice che ha pronunciato l'estinzione; pertanto in casi analoghi il giudice del processo e' competente anche per l'impugnazione del diniego.
  • Il diniego della definizione deve essere congruamente motivato e il giudizio impugnatorio e' in linea di principio vincolato alle ragioni esposte nel diniego; l'Amministrazione non puo' introdurre nel giudizio motivazioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato.
  • Nel processo tributario la delega di firma per la sottoscrizione degli atti e' considerata delega interna di firma: non e' richiesta l'indicazione nominativa del soggetto delegato nella documentazione pubblica, salvo diverse disposizioni specifiche.
  • Nel valutare l'ammissibilita' di argomentazioni in appello occorre distinguere tra nuove questioni sostanziali e sviluppi argomentativi delle ragioni contenute nell'atto impositivo; un ragionamento di antieconomicita' che supporti la riqualificazione originaria non costituisce necessariamente un motivo nuovo inammissibile.
  • Per contestare la deducibilita' di un costo l'Amministrazione deve fare riferimento all'assenza di elementi probatori di effettivita' e inerenza; d'altro canto, se il contribuente produce fattura, contratto, programmazione e prova materiale della prestazione, tali elementi possono essere ritenuti idonei a dimostrare inerenza ed effettivita'.
  • Prassi consigliata: quando si deposita istanza di definizione agevolata monitorare i termini per eventuali dinieghi da parte dell'Amministrazione (termine entro il quale puo' essere notificato il diniego) e, se necessario, predisporre tempestivamente l'impugnazione congiunta dell'eventuale diniego e l'istanza di revocazione per evitare la perdita di diritti processuali.

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