Sentenza del 09/04/2024 n. 9523 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello di Esprinet e annullato l’accertamento IVA relativo al 2013. L’Ufficio contestava che Esprinet avesse ceduto beni senza applicare l’IVA sulla base di una dichiarazione d’intento non veritiera rilasciata da Komar S.r.l., che non avrebbe avuto i requisiti di esportatrice abituale. Sosteneva, con il primo motivo, che i controlli di Esprinet fossero insufficienti rispetto agli obblighi di diligenza previsti dall’art. 8 del d.P.R. n. 633/1972 e dalla legge n. 311/2004; con il secondo, denunciava l’omesso esame di fatti decisivi relativi alle caratteristiche di Komar. In via preliminare, Esprinet eccepiva l’improcedibilità del ricorso perché depositato in copia analogica dopo essere stato formato e notificato telematicamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto procedibile il ricorso: non risultava un espresso disconoscimento della conformità della copia analogica e, in ogni caso, era stata depositata un’asseverazione di conformità sottoscritta dal difensore. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti e della valutazione di merito compiuta dalla CTR, che aveva considerato adeguati i controlli sulla base dell’insieme degli elementi disponibili. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: la CTR aveva esaminato i fatti denunciati e li aveva valutati complessivamente. Ha inoltre precisato che la legge n. 311/2004 non introduce un autonomo obbligo di diligenza, ma rafforza quello previsto dall’art. 8. È stato valorizzato anche il fatto che, nell’aprile 2013, dopo aver constatato il mancato deposito del bilancio 2012 di Komar, Esprinet cessò di effettuare cessioni senza IVA, pur essendo la dichiarazione d’intento valida per tutto il 2013. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato. L’Agenzia è stata condannata alle spese: 7.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese generali al 15%, CPA e IVA. Escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato assistita dall’Avvocatura erariale.
Norme richiamate
Art. 8, commi 1, lett. c), e 2, del d.P.R. n. 633/1972
Con riguardo poi alla disciplina di cui alla L. n. 311 del 2004, corre l'obbligo di sottolineare come tale previsione non identifichi a carico del contribuente un ulteriore obbligo di diligenza; essa unicamente rafforza l'obbligo di diligenza di cui all'art. 8 già citato.
L’obbligo di diligenza del cedente va riferito all’art. 8. Nel caso concreto la CTR ha ritenuto, con valutazione di fatto non riesaminabile in Cassazione, che i controlli svolti da Esprinet fossero adeguati a verificare i presupposti per la non applicazione dell’IVA sulla base della dichiarazione d’intento.
Art. 1, comma 384, della legge n. 311/2004
Con riguardo poi alla disciplina di cui alla L. n. 311 del 2004, corre l'obbligo di sottolineare come tale previsione non identifichi a carico del contribuente un ulteriore obbligo di diligenza; essa unicamente rafforza l'obbligo di diligenza di cui all'art. 8 già citato.
La disposizione non crea un autonomo obbligo di controllo a carico del contribuente, ma rafforza l’obbligo di diligenza già previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 633/1972.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame non è fondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato i fatti storici indicati, anche se li abbia valutati diversamente da quanto auspicato dalla parte; nel caso concreto la CTR li aveva considerati sia singolarmente sia nel loro insieme.
Art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994
il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della L. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005.
Il deposito analogico di un ricorso formato e notificato telematicamente non determina l’improcedibilità nei casi indicati dal principio richiamato: in particolare, se la controparte non disconosce la conformità della copia all’originale notificato. La Corte ha inoltre rilevato che nel caso concreto era stata comunque depositata un’asseverazione di conformità.
Art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005
il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della L. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005.
Il mancato disconoscimento della conformità della copia informale all’originale notificato consente di escludere, nelle circostanze indicate, l’improcedibilità del ricorso depositato in copia analogica.
Massime di principio
- Nelle contestazioni IVA fondate su dichiarazioni d’intento non veritiere, l’adeguatezza della diligenza del cedente dipende dalla valutazione complessiva degli elementi e dei controlli concretamente eseguiti; la Cassazione non sostituisce a tale valutazione una nuova ricostruzione dei fatti.
- La legge n. 311/2004 non configura, secondo la decisione, un autonomo obbligo di controllo: rafforza l’obbligo di diligenza previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 633/1972.
- La cessazione delle cessioni senza IVA dopo la conoscenza di un indicatore di rischio, come il mancato deposito del bilancio, può essere considerata dal giudice di merito un indice di prudenza, anche se la dichiarazione d’intento ha validità annuale.
- Per denunciare l’omesso esame in Cassazione occorre che il fatto storico decisivo non sia stato esaminato; contestare il peso attribuitogli o la valutazione complessiva delle prove non basta.
- Il deposito analogico di un ricorso originariamente telematico non comporta automaticamente improcedibilità: rilevano, tra l’altro, l’assenza di un espresso disconoscimento della conformità da parte del controricorrente e l’eventuale asseverazione successiva.
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