Sentenza del 09/04/2024 n. 9519 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva attribuito alla categoria D/7, anziché alla categoria E/3 dichiarata dalla società, il complesso di vasche e fabbricati adibiti al trattamento e alla depurazione delle acque, rettificandone la rendita. La CTP di Venezia aveva respinto il ricorso della società; la CTR del Veneto, con sentenza n. 233/08/19 depositata il 3 aprile 2019, aveva accolto l’appello, ritenendo rilevante la finalità pubblicistica del servizio. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell’art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006: sosteneva che gli impianti di depurazione gestiti secondo criteri economici e imprenditoriali non possono essere censiti nel gruppo E, anche se destinati a un servizio pubblico.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso originario della società contro l’accertamento. Ha stabilito che, per il corretto classamento, rileva il carattere economico della gestione — inteso come tendenza dei ricavi a coprire costi e capitale investito — e non basta la destinazione a un interesse pubblico; nel caso concreto era quindi appropriata la categoria D/7. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, poiché l’indirizzo interpretativo si è consolidato nel corso della causa. In via preliminare, la Corte ha inoltre dichiarato ammissibile la memoria della contribuente, il cui deposito non era riuscito per un impedimento tecnico non imputabile alla parte e non contestato dall’Agenzia.
Norme richiamate
Art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
Il legislatore ha, dunque, posto in termini di incompatibilità la classificazione in categoria "E" e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, di talché diventa dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento dell'immobile, accertare se la gestione dell'impianto, nella specie di depurazione, presenti gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto "lucro oggettivo", ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori della produzione.
La categoria E è incompatibile con immobili destinati a usi commerciali o industriali quando presentino autonomia funzionale e reddituale. Per gli impianti di depurazione occorre verificare se la gestione sia economicamente organizzata, con ricavi tendenzialmente idonei a coprire costi e fattori produttivi; la sola finalità di interesse generale non consente il classamento in E.
Art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36
In particolare, l'art. 9, comma 1, della L. 5 gennaio 1994, n. 36 con la rubrica "Disciplina della gestione del servizio idrico integrato" disponeva che "I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lett. f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità".
La gestione del servizio idrico integrato è strutturata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Tale quadro normativo supporta la valutazione della gestione come attività potenzialmente imprenditoriale, anche quando il servizio soddisfa un interesse pubblico.
Art. 141, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Tale disposizione risulta ora ribadito dall'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 secondo cui "Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato."
La legge impone che il servizio idrico, compresa la depurazione delle acque reflue e anche per gli usi industriali, sia gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La finalità pubblica del servizio non esclude dunque, di per sé, una gestione con caratteri economici.
Non sussistendo la necessità di accertamenti in fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., mediante rigetto del ricorso originario della società.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; qui ha direttamente respinto il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Per classificare catastalmente un impianto di depurazione non è decisiva la sua funzione pubblica: occorre considerare le caratteristiche dell’immobile e la natura concreta della gestione.
- Se la gestione dell’impianto è economica, nel senso che i ricavi sono orientati a coprire costi e fattori produttivi, la destinazione a un servizio pubblico è compatibile con una natura imprenditoriale e non giustifica il classamento nel gruppo E.
- Gli impianti industriali di depurazione gestiti secondo criteri economici sono classificabili nel gruppo D e, in particolare, nella categoria D/7; il principio vale anche se il gestore è un ente territoriale, un’azienda municipalizzata o una società interamente o prevalentemente pubblica.
- La tariffa del servizio idrico, in quanto corrispettivo di una prestazione commerciale complessa derivante dal rapporto di utenza, è un elemento coerente con una gestione economica, ma il classamento va comunque fondato sulle caratteristiche e sulla destinazione funzionale dell’immobile.
- La Corte può decidere direttamente nel merito dopo la cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti fattuali; le spese possono essere compensate se l’orientamento giurisprudenziale si è consolidato soltanto durante il giudizio.
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