Sentenza del 09/04/2024 n. 9468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva contestato per il 2005 l’indebita detrazione IVA di 646.140 euro, riferita al maxi-canone di leasing immobiliare di 3.200.000 euro. L’operazione, conclusa il 15 dicembre 2005 tra società collegate, comprendeva l’acquisto dell’immobile da parte di MEFIM Srl per 14.700.000 euro oltre IVA, la successiva cessione a una società di leasing per 19.000.000 euro e la concessione in leasing dell’immobile ad A.A. Srl; secondo l’Ufficio, la sproporzione del prezzo aveva generato un credito IVA non spettante. Durante il giudizio sull’accertamento, Equitalia Sud notificò una cartella per la riscossione provvisoria di metà della pretesa. La CTP ridusse l’iscrizione a ruolo a un terzo e la CTR confermò. A.A. Srl ricorse per Cassazione con cinque motivi: dedusse che, trattandosi di elusione, l’iscrizione a ruolo fosse consentita solo dopo la sentenza della CTP ai sensi dell’art. 37-bis, sesto comma, del DPR n. 600/1973; denunciò motivazione contraddittoria o incomprensibile; sollevò una questione di legittimità costituzionale della stessa norma; contestò i compensi di riscossione (aggio), invocando la disciplina applicabile prima del DL n. 262/2006; e sollevò una questione di costituzionalità sulla disciplina dell’aggio. La contribuente invocò inoltre l’annullamento dell’atto impositivo, ma nel parallelo giudizio la decisione della CTR che lo aveva annullato era stata cassata con rinvio, quindi l’atto non poteva considerarsi venuto meno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione: la CTR aveva espresso in modo comprensibile che la contestazione riguardava una condotta evasiva, consistente nella sovrafatturazione dell’immobile, e non un’elusione; le imprecisioni lessicali non integravano un vizio motivazionale radicale. Il motivo sull’art. 37-bis è stato dichiarato inammissibile perché, pur formulato come violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dalla CTR. La questione costituzionale relativa all’art. 37-bis è stata ritenuta manifestamente infondata per difetto di rilevanza, dato che la condotta era stata qualificata come evasiva e non elusiva. È stato respinto anche il motivo sull’aggio: esso ha natura retributiva, quale compenso per l’attività di riscossione, e si applica la disciplina vigente quando tale attività è svolta, indipendentemente dall’anno d’imposta cui si riferisce il debito. È stata respinta anche la relativa questione di costituzionalità, non ravvisandosi violazioni dei parametri invocati. A.A. Srl è stata condannata a pagare le spese: 10.800 euro all’Agenzia delle entrate e 10.800 euro a Equitalia Sud, oltre a 200 euro di esborsi, IVA e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 37-bis, sesto comma, DPR n. 600/1973
La regola sull’iscrizione a ruolo invocata dalla contribuente non era applicabile nella fattispecie, perché la CTR aveva ricondotto la condotta a evasione e non a elusione; la Corte ha quindi ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata su tale disposizione.
L'esistenza di alcune imprecisioni meramente formali e lessicali - valorizzate nel motivo - non modifica la sostanza ed univocità della statuizione e del percorso argomentativo della CTR, né integra, a maggior ragione, una assoluta e irrisolvibile contraddittorietà od una incomprensibilità della motivazione.
Le imprecisioni formali non determinano nullità della sentenza se il ragionamento del giudice di merito resta chiaro e univoco. Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.
Art. 111, comma 6, Cost.
E, del resto, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., qui sicuramente sussistente.
In Cassazione non sono autonomamente censurabili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione: occorre un vizio che scenda sotto il minimo costituzionale, come una motivazione apparente o incomprensibile.
La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che, dietro la formulazione giuridica, contestava l’accertamento fattuale della CTR.
Il motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione è stato esaminato, ma respinto perché la motivazione della CTR risultava comprensibile e non affetta da una contraddizione insanabile.
Art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 112/1999
Ne deriva che all'aggio, in quanto compenso (e non sanzione) come correttamente affermato dalla CTR, è applicabile la normativa del tempo in cui l'attività di riscossione è posta in essere, indipendentemente dall'anno d'imposta afferente la pretesa.
L’aggio remunera il servizio di riscossione e non è una sanzione né una componente del tributo. La sua disciplina è quella vigente al momento dell’attività di riscossione, non quella dell’anno in cui si è verificato il fatto imponibile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, DPR n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta dipende dai fatti accertati: una sovrafatturazione artificiosa che genera un credito IVA non spettante può essere ricondotta a evasione, senza che occorra configurare un aggiramento di uno specifico obbligo o divieto tributario. La disciplina invocata per le operazioni elusive non si applica automaticamente a ogni contestazione di indebita detrazione.
- In Cassazione non si può ottenere una nuova valutazione di prezzi, rapporti tra società e dinamica negoziale presentando il dissenso come violazione di legge: occorre indicare un effettivo errore nell’interpretazione o applicazione della norma.
- Un’esposizione non perfetta o con imprecisioni terminologiche non rende nulla la sentenza se il percorso logico e la conclusione del giudice restano comprensibili; il vizio motivazionale rileva solo se supera la soglia del minimo costituzionale.
- L’aggio di riscossione è un compenso per il servizio esattoriale, non una sanzione né un tributo. Per individuare la disciplina applicabile conta il momento in cui si svolge la riscossione, non l’anno d’imposta cui si riferisce il debito.
- L’annullamento dell’atto impositivo non può essere dato per acquisito se la pronuncia che lo aveva disposto è stata cassata con rinvio: fino alla definizione del giudizio di rinvio, l’atto non può considerarsi venuto meno.
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