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Sentenza

Sentenza del 09/04/2024 n. 9531 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica catastale dell’unità immobiliare destinata a impianto fotovoltaico a Carmagnola. Con procedura DOCFA, la società aveva proposto una nuova rendita, chiedendo lo scorporo dal calcolo catastale dei pannelli fotovoltaici e del costo del terreno, in applicazione della disciplina introdotta dal 1° gennaio 2016. L’Agenzia aveva rettificato la rendita e la società aveva impugnato l’atto. La CTR del Piemonte, con sentenza n. 580/06/20 depositata il 24 settembre 2020, aveva accolto il ricorso ritenendo che la società, non titolare di diritti reali sull’immobile, fosse priva di legittimazione passiva. In Cassazione l’Agenzia ha contestato: (1) l’esclusione della legittimazione della società, pur destinataria dell’atto e affittuaria del suolo; (2) la separazione catastale tra suolo e impianto fotovoltaico; (3) l’affermazione della CTR secondo cui l’atto non era adeguatamente motivato, benché fondato su stima diretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la legittimazione, attiva e passiva, nei giudizi catastali spetta al titolare del diritto reale individuato secondo il diritto civile e intestatario della particella, non al mero affittuario del suolo. La nozione di «possessori» contenuta nell’art. 8 della legge n. 679/1969 non individua una categoria ulteriore rispetto agli intestatari catastali. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. Resta quindi ferma la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso originario della società. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società non ha svolto difese; non si applica il raddoppio del contributo unificato a carico dell’Amministrazione pubblica.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    In particolare, con riferimento agli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati essi hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dalla legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di tali soggetti ai fini della decorrenza della relativa efficacia.

    Gli atti che attribuiscono o modificano la rendita catastale rilevano nei confronti degli intestatari della partita catastale, ai quali devono essere notificati. Ne consegue che la legittimazione a impugnare tali atti spetta all’intestatario, non al semplice affittuario.

  • Legge 1 ottobre 1969, n. 679, art. 8

    Per le motivazioni sopra esposte, infatti, la nozione di "possessori" non vale ad indicare una categoria di soggetti diversa e ulteriore rispetto a quella degli intestatari dei beni censiti in catasto.

    L’obbligo di denuncia delle nuove costruzioni previsto per i «possessori» non amplia la categoria dei soggetti legittimati nei procedimenti catastali: il termine va letto con riferimento agli intestatari dei beni censiti.

  • Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2

    Né a diversa conclusione può condurre la considerazione che in determinate circostanze, espressamente previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1922 n. 504, art. 3, comma 2, l'intestatario non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'ICI.

    Il fatto che, in specifiche ipotesi, il soggetto passivo dell’imposta non coincida con l’intestatario catastale non gli attribuisce per ciò solo la legittimazione a impugnare il classamento: il suo interesse è qualificato dalla Corte come temporaneo e di mero fatto.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    In particolare, dagli elementi da computare nel calcolo della rendita sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; rimangono, invece, soggetti al processo di valutazione catastale (attraverso stima diretta), il suolo, le costruzioni e i soli impianti a essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità e utilità dell'unità immobiliare.

    Per gli immobili dei gruppi catastali D ed E, dal 1° gennaio 2016 non si computano nella rendita macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo; restano valutabili il suolo, le costruzioni e gli impianti strutturalmente connessi che aumentano normalmente qualità e utilità dell’unità. In questa causa, tuttavia, la Corte non ha deciso nel merito la contestazione sullo scorporo, avendo dichiarato assorbito il relativo motivo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo e difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi all’attribuzione o modifica della rendita catastale, la legittimazione va individuata in capo al titolare del diritto reale e intestatario catastale; il mero conduttore o affittuario del terreno non è legittimato per il solo fatto di aver presentato la DOCFA o di essere destinatario dell’atto.
  • La soggettività passiva dell’imposta e la legittimazione nel procedimento catastale sono piani distinti: una persona può essere tenuta al pagamento di un tributo in determinate circostanze senza per questo acquisire la legittimazione a contestare il classamento.
  • La disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 distingue gli impianti funzionali al processo produttivo, esclusi dal calcolo della rendita, dal suolo, dalle costruzioni e dagli impianti strutturalmente connessi che accrescono la qualità o utilità dell’immobile; la sentenza in esame non risolve però nel merito l’applicazione concreta di tale distinzione.
  • Se il giudice accoglie una questione preliminare di legittimazione, gli ulteriori motivi di ricorso possono essere assorbiti e restare senza una pronuncia sul loro merito.

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