Sentenza del 20/07/2023 n. 21623 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva richiesto il rimborso delle ritenute operate su pensioni corrisposte dall'INPS e dal Fondo Pensioni Unicredit per il periodo indicato, invocando l'art. 18 della Convenzione Italia-Svizzera (pensioni imponibili solo in Svizzera) in quanto residente in Svizzera. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che il contribuente fosse residente in Italia e che non fosse provata la sussistenza della doppia imposizione (ossia l'effettivo pagamento delle imposte all'estero).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni di merito (C.t.p. di Pescara e C.t.r.) che avevano accolto il ricorso del contribuente. I giudici di merito avevano ritenuto provata la residenza fiscale in Svizzera sulla base di una valutazione congiunta di elementi (immobile in Italia messo in vendita, abitazione occupata dalla figlia, altri immobili non abitati dal contribuente, rapporti societari senza distribuzione di dividendi, locazioni e acquisti di immobili in Svizzera, contratti di mutuo, utenze, contratti bancari e assicurativi, documentazione comprovante locazione di parcheggio) e avevano altresì ritenuto provato l'effettivo pagamento delle imposte in Svizzera, anche in virtù di certificazione dell'autorità fiscale svizzera. La Cassazione ha ritenuto che non ci fosse vizio di motivazione e che le censure dell'Agenzia richiedevano una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
La Corte ha applicato la norma nella sua interpretazione consolidata: le pensioni possono essere imponibili solo nello Stato di residenza (Svizzera) se comprovata la residenza e l'assoggettamento a tassazione in quello Stato; il diritto al rimborso richiede la prova della residenza estera e dell'effettivo pagamento delle imposte all'estero.
Citato in relazione alla definizione di redditi e imponibilità, ma la Corte ha richiamato che l'accertamento della residenza e dell'imposizione è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Richiamato nell'atto di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che la mera partecipazione societaria (senza ruolo amministrativo e senza distribuzione di utili) fosse prova determinante del centro degli interessi in Italia.
Art. 4, 18 e 29 Convenzione Italia-Svizzera
Richiamate come norme della Convenzione: l'interpretazione svolta dalla Corte di merito ha valorizzato l'art.18 per le pensioni e gli articoli rilevanti per la determinazione della residenza e dell'imposizione, confermando la necessità di prova fattuale dell'assoggettamento e del pagamento delle imposte in Svizzera.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma sul contenuto della motivazione della sentenza nei giudizi tributari: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della C.t.r. rispettasse il minimo costituzionale e non fosse viziata da insufficienza o contraddittorietà.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Richiamato dall'Agenzia come mezzi di impugnazione (violazione di legge e nullità per carenza di motivazione). La Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché miravano a una rivalutazione del fatto (n.3) e perché la motivazione non era carente (n.4).
Norma richiamata in tema di motivazione delle decisioni: la Corte ha applicato i criteri della giurisprudenza sul requisito motivazionale e ritenuto che la decisione di merito contenesse argomentazioni idonee a far comprendere il percorso logico-giuridico.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Citato in relazione all'eventuale esenzione dal pagamento del contributo unificato per le pubbliche amministrazioni: la Corte ha osservato che non si applicava il regime agevolato nel caso di soccombenza dell'amministrazione.
Massime di principio
- In controversie fiscali internazionali il giudice di merito valuta congiuntamente elementi fattuali per determinare la residenza fiscale: non basta la semplice proprietà di beni in Italia per provare la residenza italiana.
- L'onere della prova della residenza estera e dell'effettivo assoggettamento e pagamento delle imposte nello Stato estero spetta al contribuente che invoca i benefici della convenzione contro le doppie imposizioni.
- Documenti quali certificazioni dell'autorità fiscale estera, contratti di locazione e acquisto esteri, utenze, contratti bancari e assicurativi e atti che mostrano la messa in vendita o l'assenza di utilizzo degli immobili nazionali sono elementi rilevanti e valutabili insieme per comprovare la residenza all'estero.
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito se non vi sono vizi di diritto evidenti; le censure che chiedono una rivalutazione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
- La mancanza o insufficienza della motivazione può determinare la nullità della sentenza solo se la motivazione è del tutto assente o così contraddittoria da rendere impossibile riconoscere il fondamento della decisione; una motivazione che espone gli elementi utili e le ragioni del convincimento è sufficiente.
- La semplice qualità di socio in società italiane o la proprietà di beni di villeggiatura non sono, di per sé, elementi decisivi per ritenere il centro degli interessi in Italia, specialmente se non risultano distribuzioni di utili o attività gestionali compatibili con la residenza fiscale italiana.
- Per ottenere rimborsi per doppia imposizione è utile produrre certificazioni fiscali estere che attestino la dichiarazione dei redditi e l'effettivo pagamento delle imposte nello Stato estero.
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