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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34153/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una infermiera dipendente di un'azienda sanitaria pubblica aveva chiesto il pagamento della retribuzione per il tempo impiegato oltre l'orario del turno per lo scambio delle consegne con i colleghi e per le operazioni di indossare e togliere la divisa di lavoro. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto nei limiti della prescrizione quinquennale, ritenendo che tali attività fossero definite dal datore di lavoro quanto a luogo e tempo e costituissero quindi lavoro effettivo, non semplici attività preparatorie. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 66/2003, degli artt. 2104, comma 2, e 2697 c.c., dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la lavoratrice non avrebbe provato il carattere eterodiretto delle attività in questione e che solo tale eterodirezione consentirebbe di includerle nell'orario di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha giudicato conforme alla propria giurisprudenza l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sul carattere eterodiretto delle attività di scambio consegne e vestizione/dismissione della divisa, accertamento svolto con riferimento alla regolamentazione aziendale dell'orario di lavoro e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 66/2003

    Norma richiamata come disciplina dell'orario di lavoro, in collegamento con il recepimento delle direttive europee in materia; la Corte non ne modifica la portata, ma considera corretto l'accertamento di merito sulla riconducibilità delle attività all'orario di lavoro.

  • art. 2104, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il riconoscimento del tempo di lavoro; la Corte non accoglie la censura e valorizza invece l'accertamento di eterodirezione compiuto in fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere un errato riparto dell'onere probatorio; la Corte ritiene infondato il motivo, implicitamente confermando che la prova dell'eterodirezione è stata ritenuta raggiunta in fatto.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come vizio di motivazione/forma della sentenza; la Corte non ravvisa il denunciato vizio nella decisione impugnata.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di interpretazione; la Corte non accoglie la censura e considera corretto l'apprezzamento complessivo della regolamentazione aziendale.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è incensurabile l'accertamento di fatto del giudice di merito quando la qualificazione di determinate attività come lavoro effettivo dipenda dalla verifica concreta del loro carattere eterodiretto e dalla disciplina organizzativa del datore di lavoro.
  • Le attività accessorie alla prestazione principale, come lo scambio di consegne e la vestizione/dismissione della divisa, possono essere qualificate come tempo di lavoro quando risultino imposte o comunque definite dal datore di lavoro quanto a luogo e tempo, e non meri atti preparatori liberamente organizzabili dal lavoratore.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove, se la prova dell'elemento decisivo è stata già ritenuta sussistente dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è infondato, seguono la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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