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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23013/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (n. 3641/34/14) che aveva accolto il ricorso per revocazione di Mazzullo e aveva annullato l'avviso di liquidazione n. 06018007754 relativo alla registrazione telematica del contratto di vendita del 27/04/2006. L'Agenzia deduceva: (i) errata ammissibilità della revocazione per mancata prova della forza maggiore e dell'incolpevole ignoranza dei documenti posti a base della revocazione (art. 395, n. 3 c.p.c. e art. 51 d.lgs. 546/1992); (ii) errata qualificazione della condizione sospensiva come non meramente potestativa (violazione d.P.R. 131/1986, art. 27 e art. 1355 c.c.), sostenendo che l'evento dipendeva esclusivamente dalla volontà dell'acquirente e non da fattori estrinseci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché esso chiedeva una rivalutazione del fatto (onere probatorio della revocazione grava sul ricorrente; l'ignoranza dell'esistenza dei documenti non imputabile a colpa può configurare la 'forza maggiore' prevista dall'art. 395, n. 3 c.p.c.). Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui la condizione sospensiva era una condizione potestativa 'mista' (non meramente potestativa) poiché l'avveramento dipendeva dal comportamento di un terzo (la Marina USA) e non dal mero arbitrio dell'acquirente; la qualificazione contrattuale è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di interpretazione. Di conseguenza resta confermata la pronuncia di revocazione e l'annullamento dell'avviso di liquidazione. L'Agenzia è condannata alle spese di giudizio; le spese sono liquidate (compensi) in € 3.500,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter

    Norma richiamata in relazione alla responsabilità solidale e alla materia degli accertamenti connessi alla registrazione telematica; citata nel quadro fattuale dell'avviso di liquidazione.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1

    Richiamato in relazione alla competenza e alle regole sulla liquidazione dell'imposta di registro per atti registrati telematicamente.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, commi 1 e 3

    Articolo centrale per la qualificazione della tassazione (misura fissa vs proporzionale) in funzione della natura della condizione sospensiva; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei documenti, la condizione non fosse meramente potestativa e quindi la liquidazione in misura fissa era corretta.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51

    Richiamato in relazione ai presupposti e limiti del ricorso per revocazione nei giudizi tributari; in combinato con l'art. 395 c.p.c. sul tardivo reperimento di documenti.

  • codice di procedura civile, art. 395, n. 3

    Previsione che consente la revocazione per 'tardiva acquisizione' di documenti decisivi quando l'ignoranza dell'esistenza dei documenti non è imputabile a colpa; la Corte ha richiamato il principio che grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'ignoranza non colpevole.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma invocata come base di censura per presunta violazione di legge; la Corte ha valutato che il ricorso chiedeva in realtà una rivalutazione di fatto, non proponendo un'adeguata allegazione di violazione delle norme legali di interpretazione.

  • codice civile, art. 1355

    Richiamato dall'Agenzia in tema di formazione del contratto e condizioni, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione concreta della clausola fosse questione di fatto di merito.

  • legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 e art. 58

    Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

    Usata per respingere l'eccezione di inammissibilità relativa alla riduzione del termine lungo di impugnazione: la novella si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore, pertanto per giudizi instaurati anteriormente rimane il termine precedente (annuale).

  • codice di procedura civile, art. 327

    Richiamato nel contesto del termine di impugnazione (termine lungo) e della sua applicabilità temporale in relazione alla legge n. 69/2009; la Corte ha confermato che il termine annuale poteva ancora essere applicabile se l'atto introduttivo del primo grado è anteriore alla novella.

  • codice civile, artt. 1362 e ss.

    Richiamati come criteri legali d'interpretazione del contratto; la Corte ha ricordato che la censura in cassazione deve indicare quali regole di interpretazione si assumono violate per poter sindacare le valutazioni di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma citata nel quadro delle spese processuali: l'Agenzia, in quanto amministrazione dello Stato che ha usufruito della prenotazione a debito, è esentata da ulteriori contributi unificati; la Corte ha comunque condannato l'Agenzia al pagamento delle spese in favore del resistente.

Massime di principio

  • Il ricorrente in revocazione deve dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza dei documenti decisivi non sia imputabile a sua colpa: l'onere probatorio ricade su chi propone la revocazione (art. 395, n. 3 c.p.c.).
  • La nozione di "forza maggiore" in revocazione si identifica, nella giurisprudenza, con l'ignoranza assoluta del documento non attribuibile a colpa; non è sufficiente lamentare genericamente l'impossibilità di produrre documenti.
  • La qualificazione di una condizione contrattuale (meramente potestativa vs potestativa mista) è principalmente una valutazione di fatto e pertanto è rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca tale valutazione solo se vi è violazione dei canoni legali d'interpretazione (artt. 1362 e ss. c.c.).
  • La semplice solidarietà passiva tra coobbligati (es. acquirente e notaio) non fa automaticamente sorgere l'onere di produrre documenti in capo all'altro: la disponibilità effettiva e la conoscenza dei documenti sono elementi fattuali da accertare.
  • Non è ammissibile in cassazione un motivo che in realtà richiede la rinnovazione della valutazione probatoria di merito senza indicare specifiche violazioni di norme di diritto o omissione di fatti decisivi.
  • La novella processuale che riduce i termini di impugnazione si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore; per giudizi iniziati prima resta applicabile la disciplina previgente (principio di applicabilità temporale).
  • Se i documenti prodotti dopo il giudizio dimostrano che la registrazione era correttamente soggetta a imposta in misura fissa, l'avviso di liquidazione che richiedeva integrazione in misura proporzionale può essere annullato.

Testo integrale

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