Cassazione Civile, Sentenza n. 23007/2024 del 21/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso pendente e difesa delle parti in un giudizio tributario disciplinato, tra l'altro, dalle disposizioni transitorie del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 3 comma 28 e art. 35 comma 7). Il ricorrente ha successivamente rinunciato tardivamente al ricorso dopo che la controparte aveva già depositato la sua ultima memoria difensiva e dopo che la Corte aveva già respinto ricorsi analoghi proposti dal medesimo ricorrente per altri anni d'imposta (pronunce nn. 9702, 9709, 9665 e 9724 del 10 aprile 2024).
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (secondo comma) e ha condannato Gualtiero Toni al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, quantificate in favore del Comune di Pistoia in Euro 3.000,00. La Corte ha inoltre ritenuto non applicabile l'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché si tratta di una norma eccezionale e sanzionatoria che non può essere estesa per analogia alla fattispecie di estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
art. 3, comma 28; art. 35, comma 7
Richiamate come quadro normativo e per le disposizioni transitorie applicabili al giudizio pendente alla data del 1° gennaio 2023; utilizzate come contesto fattuale ma non decisorie rispetto alla condanna alle spese.
cod. proc. civ. (art. 391)
Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia e per ritenere sussistenti i presupposti di condanna del rinunciante al pagamento delle spese di giudizio, in ragione della tardività della rinuncia e del deposito della difesa avversaria.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ritenuto non applicabile: la norma è considerata eccezionale e di natura sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica per coprire l'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Cassazione, Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025 (giurisprudenza)
Richiamata come precedente che conferma la regola della stretta interpretazione delle disposizioni sanzionatorie (come l'art. 13 DPR 115/2002) e l'impossibilità di estenderle alla fattispecie di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al giudizio, se tardiva e intervenuta dopo che la controparte ha già depositato le ultime difese, può comportare la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Le norme di carattere sanzionatorio o eccezionale (es. art. 13 d.P.R. n. 115/2002) devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a ipotesi non espressamente contemplate (come l'estinzione per rinuncia).
- Il comportamento proceduralmente ripetitivo del medesimo ricorrente (ricorsi analoghi già respinti) è rilevante e può aggravare la valutazione sulla opportunità di esentare il rinunciante dalle spese.
- La circostanza che il giudizio risultasse pendente a determinate date rilevanti ai fini delle norme transitorie va considerata come elemento di contesto, ma non impedisce alla Corte di condannare alle spese in caso di rinuncia ingiustificata o tardiva.
- In situazioni simili è consigliabile valutare tempestivamente la rinuncia prima del deposito della memoria conclusiva avversaria o negoziare un accordo per evitare la condanna alle spese.
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