Cassazione Civile, Sentenza n. 23014/2024 del 21/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso di pagamento emesso dal Comune, con cui veniva richiesta la somma di €14.872,00 a titolo di TARI per l'anno 2015 relativa a taluni immobili. Era già intervenuta una pronuncia di rigetto in primo grado (CTP Teramo) e la CTR Abruzzo aveva confermato il rigetto; la ricorrente proponeva appello con sette motivi di impugnazione.
La decisione
Prima dell'udienza di cassazione le parti hanno concluso un accordo bonario e la ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso (4 marzo 2024), accettata dal Comune. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese di giudizio, rigettando l'applicazione dell'art.13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n.115 perché norma di natura eccezionale e sanzionatoria non estensibile all'ipotesi di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio; la Corte lo dichiara sussistente nel caso concreto.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia il giudice pronuncia la dichiarazione di estinzione; qui è stata usata per formalizzare l'estinzione e disporre la compensazione integrale delle spese, conformemente alla volontà delle parti.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
La norma è qualificata come misura eccezionale e sanzionatoria; la Corte esclude la sua applicazione per analogia all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, richiamando il principio di stretta interpretazione delle disposizioni sanzionatorie.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia al gravame e la controparte accetta, il giudizio si estingue per rinuncia: non si decide nel merito e non rimane una pronuncia sulla fondatezza delle pretese.
- La dichiarazione di estinzione viene pronunciata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; le parti possono chiedere la compensazione delle spese e il giudice la disporrà se concordata.
- Norme di natura sanzionatoria o eccezionale (es. art.13 DPR 115/2002) non vanno interpretate per analogia nelle ipotesi non previste; non si possono estendere d'ufficio a eventi come l'estinzione per rinuncia.
- Prima di depositare una rinuncia conviene formalizzare per iscritto un accordo bonario che disciplini gli effetti economici e la ripartizione delle spese, in modo che la dichiarazione di estinzione rifletta gli accordi delle parti.
- L'estinzione per rinuncia lascia inevasa la questione di merito: chi necessita di una pronuncia sul diritto sostanziale deve evitare la rinuncia e proseguire il giudizio.
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