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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23014/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'avviso di pagamento emesso dal Comune, con cui veniva richiesta la somma di €14.872,00 a titolo di TARI per l'anno 2015 relativa a taluni immobili. Era già intervenuta una pronuncia di rigetto in primo grado (CTP Teramo) e la CTR Abruzzo aveva confermato il rigetto; la ricorrente proponeva appello con sette motivi di impugnazione.

La decisione

Prima dell'udienza di cassazione le parti hanno concluso un accordo bonario e la ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso (4 marzo 2024), accettata dal Comune. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese di giudizio, rigettando l'applicazione dell'art.13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n.115 perché norma di natura eccezionale e sanzionatoria non estensibile all'ipotesi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio; la Corte lo dichiara sussistente nel caso concreto.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia il giudice pronuncia la dichiarazione di estinzione; qui è stata usata per formalizzare l'estinzione e disporre la compensazione integrale delle spese, conformemente alla volontà delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115

    La norma è qualificata come misura eccezionale e sanzionatoria; la Corte esclude la sua applicazione per analogia all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, richiamando il principio di stretta interpretazione delle disposizioni sanzionatorie.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al gravame e la controparte accetta, il giudizio si estingue per rinuncia: non si decide nel merito e non rimane una pronuncia sulla fondatezza delle pretese.
  • La dichiarazione di estinzione viene pronunciata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; le parti possono chiedere la compensazione delle spese e il giudice la disporrà se concordata.
  • Norme di natura sanzionatoria o eccezionale (es. art.13 DPR 115/2002) non vanno interpretate per analogia nelle ipotesi non previste; non si possono estendere d'ufficio a eventi come l'estinzione per rinuncia.
  • Prima di depositare una rinuncia conviene formalizzare per iscritto un accordo bonario che disciplini gli effetti economici e la ripartizione delle spese, in modo che la dichiarazione di estinzione rifletta gli accordi delle parti.
  • L'estinzione per rinuncia lascia inevasa la questione di merito: chi necessita di una pronuncia sul diritto sostanziale deve evitare la rinuncia e proseguire il giudizio.

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