Cassazione Civile, Sentenza n. 23010/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'iscrizione a ruolo delle sanzioni ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Le contribuenti avevano chiesto la sospensione del giudizio per valutare la possibilità di avvalersi della procedura di definizione agevolata (art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130). Successivamente l'Ufficio provinciale di Brescia comunicava che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 e avevano effettuato il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; l'Agenzia delle Entrate ha pertanto chiesto l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto i contribuenti hanno definito in via amministrativa la controversia mediante la procedura di definizione agevolata e il relativo pagamento. Ha inoltre statuito che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; ciò assorbe anche la valutazione rispetto al ricorso incidentale condizionatamente proposto dai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma sostanziale oggetto della controversia: la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni è il motivo del ricorso.
art. 5, legge 31 agosto 2022, n. 130
Norma richiamata per la possibilità di accedere a una definizione agevolata; i contribuenti avevano chiesto la sospensione del giudizio in vista di tale opzione.
art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Norma che disciplina la procedura di definizione agevolata la cui domanda e il pagamento previsto dall'Ufficio hanno perfezionato la definizione amministrativa, determinando la cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale applicata per il riparto delle spese: le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Se il contribuente perfeziona una definizione agevolata in via amministrativa (presentando l'istanza prevista e pagando gli importi richiesti), il giudizio tributario relativo alle stesse somme viene normalmente dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- Quando il processo si estingue per definizione amministrativa, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992: è quindi importante valutare il rischio economico delle spese anticipate prima di intraprendere o proseguire il giudizio.
- È opportuno richiedere la sospensione del processo se si intende tentare una definizione agevolata, per evitare atti e spese processuali inutili in caso di perfezionamento della procedura amministrativa.
- L'Agenzia delle Entrate può chiedere la dichiarazione di estinzione del giudizio se l'ufficio competente accerta che è stato perfezionato l'istituto di definizione agevolata; il giudice tende ad accogliere tale richiesta quando la definizione è effettivamente perfezionata.
- Prima di considerare la prosecuzione del giudizio, verificare sempre il perfezionamento formale e il pagamento richiesto dalla procedura di definizione agevolata: la mera presentazione della domanda potrebbe non essere sufficiente a impedire l'estinzione se il perfezionamento è avvenuto.
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