Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22986/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che aveva dichiarato la nullità del procedimento disciplinare svolto innanzi al C.D.D. di Cagliari (iscr. n. 46/2017) sostenendo, tra l'altro, che si fosse configurata estinzione del processo ex art. 393 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini e che la successiva reiscrizione da parte del C.O.A. di Sassari costituisse atto amministrativo definitivo che riconosceva l'illegittimità della radiazione e impediva l'apertura di un nuovo procedimento (anche per violazione del ne bis in idem). Denuncia inoltre difetto di motivazione del C.N.F. e violazione dei limiti delle richieste ai sensi dell'art. 112 c.p.c., nonché eccezioni sulla prescrizione della sanzione e su vizi procedurali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per difetti formali (mancata specifica indicazione e mancato deposito degli atti/delle produzioni richieste dall'art. 366 e 369 c.p.c.) molte delle censure del ricorrente e, sul merito, ha confermato il principio secondo cui le sanzioni disciplinari di natura amministrativa (come la radiazione) diventano definitive ed efficaci per legge una volta che il relativo provvedimento diventa definitivo; pertanto l'estinzione del processo di impugnazione non travolge l'atto amministrativo sanzionatorio. Ha ritenuto infondato che la reiscrizione avesse estinto la radiazione o impedito l'avvio del nuovo procedimento; ha altresì osservato che le questioni sostanziali prospettate in memoria non potevano essere aggiunte in luogo del ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio e dichiara assorbita la richiesta di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per censurare la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 393 c.p.c.; la Corte ha ritenuto la censura formulata in modo insufficiente per i requisiti di specificità richiesti per la cassazione

  • art. 393 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di estinzione del processo per mancata riassunzione; la Corte ha confermato che l'estinzione travolge le sentenze emesse nel processo ma non l'atto amministrativo sanzionatorio, che rimane efficace se definitivo

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare pronunciamenti oltre i limiti delle richieste; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza dei requisiti formali e per mancanza di interesse reale dopo il rigetto delle altre censure

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la specifica indicazione per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi

    Il requisito della specifica indicazione è necessario e, pur non richiedendo la trascrizione integrale, impone l'individuazione chiara del contenuto degli atti; la mancata osservanza rende i motivi inammissibili

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (art. 35, comma 6 applicazione ratione temporis)

    Riforma normativa che ha riformulato l'art. 366; la Corte applica i nuovi oneri formali di specificazione dei documenti

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Prevede che i documenti sui quali il ricorso si fonda debbano essere depositati unitamente al ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione avvenuta solo in memoria

  • art. 372, comma 2 c.p.c.

    Consente il deposito successivo solo degli atti inerenti all'ammissibilità; non può essere usato per eludere termini o sanare vizi di formulazione

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie ex art. 378 servono solo a chiarire quanto già dedotto in ricorso; non possono introdurre nuove questioni o sanare vizi del ricorso

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dei termini per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio; discute l'effetto dell'omessa riassunzione sul processo di impugnazione

  • art. 28 legge n. 689/1981

    Invocato a sostegno dell'eccezione di prescrizione quinquennale della sanzione; la Corte ha osservato che la questione è distinta perché la prescrizione evocata riguarda la sanzione e non l'illecito, ma ha rimarcato che la radiazione produce effetti dalla data di definitività per legge

  • legge n. 247/2012 (art. 56 e 62)

    Art. 62 comma 2 richiamato per affermare che la radiazione produce effetti dalla data di definitività e che l'esecuzione pubblicitaria demandata al C.O.A. non è condizione dell'efficacia della sanzione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per gli effetti relativi al contributo unificato; la Corte dà atto della ricorrenza delle condizioni per il raddoppio se dovuto

  • Sentenza CEDU Succi e altri c. Italia (28/10/2021)

    Richiamata per bilanciare i requisiti formali di specificazione con il diritto a un giusto processo; la Corte riferisce che la specificità richiesta è compatibile con l'art. 6 CEDU entro limiti di proporzionalità

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 6 luglio 2023 n. 10103 e altre)

    Richiamata per consolidare il principio secondo cui l'estinzione del processo di impugnazione non abroga l'atto amministrativo disciplinare definitivo; la Corte conferma tale orientamento

Massime di principio

  • In sede di cassazione è essenziale rispettare gli oneri formali di specifica indicazione degli atti e depositare i documenti rilevanti insieme al ricorso: le memorie non possono supplire a tali carenze.
  • L'estinzione del processo di impugnazione (art. 393 c.p.c.) travolge le pronunce rese nel corso del giudizio ma non cancella automaticamente l'atto amministrativo sanzionatorio, che resta efficace se divenuto definitivo.
  • La reiscrizione amministrativa ad opera dell'Ordine non necessariamente estingue o qualifica diversamente la radiazione: la natura e l'efficacia della sanzione disciplinare si determinano in base alla legge e alla definitività del provvedimento.
  • La prescrizione invocata a carico della sanzione va valutata distintamente dalla prescrizione dell'illecito; la decorrenza degli effetti della radiazione dipende dalla definitività prevista dalla legge (es. art. 62 legge n. 247/2012).
  • Le questioni nuove o ulteriori rispetto a quanto dedotto nel ricorso non possono essere sollevate per la prima volta in memoria e saranno inammissibili in cassazione.
  • Il principio del ne bis in idem può impedire l'avvio di procedimenti duplici, ma la sua applicazione dipende dalla qualificazione giuridica degli atti e dal rispetto dei requisiti procedurali; non è automatica quando l'atto sanzionatorio è già definitivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.