Cassazione Civile, Sentenza n. 23015/2024 del 21/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e aveva confermato la tassazione, per enunciazione, di due disposizioni patrimoniali richiamate in una relazione di stima allegata al verbale di assemblea di Enomondo S.r.l.: (i) un mutuo fruttifero tra la cooperativa Caviro e Caviro Distillerie S.r.l. per euro 14.839.205,96; (ii) un prestito infruttifero per euro 7.898.293,53 collegato al conferimento di un ramo d'azienda. La ricorrente deduceva, tra l'altro, che le operazioni non potevano essere assoggettate a tassazione proporzionale di registro perché rientranti nel campo di applicazione dell'IVA (anche se esenti), che l'enunciazione non poteva trovare applicazione trattandosi di documenti allegati o di atti formati per corrispondenza, dell'assenza di identità soggettiva tra atto enunciante ed enunciato e che talune scritture avevano mera funzione ricognitiva.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo relativo al mutuo fruttifero (euro 14.839.205,96), qualificandolo come operazione soggetta all'IVA (seppur poi esente) e, per il principio di alternatività IVA/imposta di registro, ha escluso la tassazione proporzionale di registro su tale disposizione. Pertanto la sentenza di merito è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e la pretesa erariale relativa al mutuo fruttifero annullata. Sono stati invece respinti gli altri motivi: la Corte ha confermato la possibilità di tassare per enunciazione l'altra disposizione (prestito infruttifero di euro 7.898.293,53) ritenendola autonoma e fiscalmente rilevante, ha ribadito che l'identità delle parti ai fini dell'art.22 DPR 131/1986 va intesa in senso ampio e che l'enunciazione può operare anche per atti in caso d'uso. Per effetto della parziale soccombenza reciproca le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
art. 22, art. 11 comma 7, art. 6; tariffa allegata parte prima art. 4 e art. 9; tariffa allegata parte seconda art. 1; art. 5 comma 2
Art.22: l'identità delle parti ai fini dell'enunciazione va intesa in senso sostanziale e non contrattualistico, e l'enunciazione può colpire disposizioni autonome richiamate nell'atto presentato per la registrazione. Art.11, comma 7: riguarda i documenti che costituiscono parte integrante dell'atto e non hanno autonoma efficacia imposabile, distinguendoli dall'enunciazione. Art.6 e norme sulla tariffa: l'enunciazione può assoggettare a imposta anche atti normalmente registrabili solo in caso d'uso.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 2 comma 3 lett. a), art. 3 comma 2 n. 3, art. 10 n. 1
Le norme IVA sono state applicate per qualificare il mutuo fruttifero come operazione soggetta all'IVA (seppure esente ai sensi dell'art.10 n.1): operazioni astrattamente soggette all'IVA non devono essere assoggettate alla imposta proporzionale di registro per il principio di alternatività.
Direttiva 2008/7/CE del Consiglio
Richiamata dalla ricorrente in tema di imposte indirette sulla raccolta di capitali; la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento rispetto alla qualificazione come rapporti finanziari tra soci sottoposti a enunciazione.
Codice civile
art. 2343, art. 2560, artt. 1362 e ss. (richiamati in dottrina e giurisprudenza)
Art.2343 richiamato in relazione alla perizia di stima per conferimenti in natura; art.2560 richiamato in relazione alla responsabilità per debiti della conferitaria. Le norme di interpretazione dei negozi (artt.1362 ss.) vincolano la censura sulla interpretazione dei fatti di merito.
Costituzione
Richiamate nella doglianza sulla tassazione ma non hanno determinato un diverso esito; usate in argomentazioni di principio.
Massime di principio
- Quando un'operazione economica è soggetta all'IVA (anche se esente) essa non può essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro sulla base della sola enunciazione: opera il principio di alternatività IVA/imposta di registro, con conseguente regime di registrazione in misura fissa o in caso d'uso.
- L'enunciazione ex art.22 DPR 131/1986 richiede identità delle parti interpretata in senso lato e sostanziale: non è necessario che le parti siano 'contrattualmente' identiche, basta che i soggetti coinvolti siano gli stessi rispetto agli effetti delle disposizioni enunciate.
- Documenti allegati a un atto possono essere assoggettati a tassazione per enunciazione quando contengono disposizioni patrimoniali autonome e produttive di effetti giuridici propri; viceversa i documenti privi di autonomia (parte integrante senza effetti propri) rientrano nella disciplina di cui all'art.11, comma 7.
- La registrazione in caso d'uso non esclude l'applicabilità dell'enunciazione: l'enunciazione può giustificare l'imposizione anche per atti normalmente registrabili solo in caso d'uso.
- La qualificazione giuridica dei fatti può essere svolta dalla Corte di cassazione (iura novit curia) e la riclassificazione in sede di legittimità è ammissibile se non contrasta con il monopolio delle parti su domande ed eccezioni in senso proprio.
- Le censure in Cassazione sugli accertamenti di fatto richiedono il richiamo ai canoni legali d'interpretazione e devono non limitarsi a una mera diversa qualificazione: l'appello alla nullità motivazionale o all'omesso esame ha requisiti stringenti.
- In controversie fiscali tra imposte parzialmente sovrapponibili è fondamentale verificare quale regime sia realmente applicabile all'operazione economica concreta (criterio di sostanza economica), non la mera etichettatura formale degli atti.
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