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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41668/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di un socio di una società a ristretta base partecipativa, per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, in relazione a maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo che la società non si fosse estinta ma fosse stata solo cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede all'estero, con conseguente legittimità della notifica degli atti al domicilio del socio, anche quale ex legale rappresentante, e della notifica alla società mediante affissione all'albo pretorio. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2193 e 2495 c.c. e del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4602/2010, sostenendo che la società era invece estinta; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe introdotto d'ufficio il tema della mancata estinzione per trasferimento all'estero; 3) omesso esame di fatto decisivo; 4) violazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, assumendo l'impossibilità di accertare una società estinta; 5) omesso esame del difetto di motivazione degli avvisi; 6) violazione dell'art. 1 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2727 c.c., censurando la pretesa legittimità dell'accertamento in assenza di un definitivo accertamento societario; 7) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda di rideterminazione dei maggiori imponibili. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016, ha versato quanto dovuto e ha rinunciato al ricorso, con accettazione dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 193/2016, della conseguente rinuncia al ricorso e dell'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato nella fattispecie di estinzione sopravvenuta per adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 2193 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità dell'assunto secondo cui la società sarebbe rimasta esistente dopo la cancellazione/trasferimento all'estero

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per affermare l'effetto estintivo della cancellazione della società dal registro delle imprese e l'impossibilità di notificare o accertare validamente nei suoi confronti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare una asserita pronuncia oltre i limiti della domanda e il mancato esame di una domanda di rideterminazione dei maggiori imponibili

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di ultrapetizione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato insieme all'art. 2495 c.c. per sostenere l'invalidità della pretesa tributaria nei confronti della società estinta

  • art. 1 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla legittimità dell'accertamento dei maggiori imponibili

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla presunzione dei maggiori imponibili a carico del socio

  • art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016

    base della definizione agevolata delle controversie tributarie che ha determinato la cessazione della materia del contendere

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato nell'ordinanza interlocutoria per la produzione documentale relativa alla definizione agevolata

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escluderne l'applicazione alla rinuncia del contribuente in caso di definizione agevolata

  • L. n. 225 del 2016

    legge di conversione del d.l. 193/2016, richiamata per la definizione agevolata

  • art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016

    richiamato per precisare che, in caso di rinuncia del contribuente nel corso del giudizio di legittimità, le spese vanno compensate e non si applica la regola generale sulle spese della rinuncia

  • art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016

    richiamato anche per escludere il c.d. doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta/estinzione per adesione alla definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale sulle liti tributarie e rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, se la rinuncia è accettata o comunque se ricorrono i presupposti della definizione.
  • In caso di definizione agevolata delle controversie tributarie, la Corte dispone la compensazione delle spese di lite, poiché la condanna alle spese introdurrebbe un onere ulteriore incompatibile con la finalità incentivante della disciplina speciale.
  • L'adesione alla definizione agevolata della lite esclude l'applicazione del doppio contributo unificato quando l'estinzione del giudizio sopravviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
  • Le doglianze di merito o di rito prospettate nel ricorso restano assorbite quando interviene una causa sopravvenuta di estinzione del giudizio che rende inutile la decisione sui motivi.
  • Nella controversia tributaria relativa a utili extracontabili imputati al socio di società a ristretta base partecipativa, la questione sostanziale sull'efficacia della cancellazione della società e sulla notificazione degli atti resta logicamente assorbita se il giudizio si estingue per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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