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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18499/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società titolare di un rapporto di conto corrente con apertura di credito instaurato nel 2011 agiva per ottenere la restituzione di somme che assumeva indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi ultralegali, usura oggettiva e soggettiva e anatocismo. In particolare contestava: l'applicazione, in alcuni trimestri del 2012 e 2013, di tassi oltre soglia o comunque superiori al TEGM; il calcolo del TEG secondo le istruzioni della Banca d'Italia; la rilevanza degli estratti conto come prova della propria situazione di sovraindebitamento; l'applicabilità della disciplina sull'anatocismo e della delibera CICR 9 febbraio 2000 ai rapporti di apertura di credito; e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria pronunciata in appello. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 644 c.p. e della l. n. 108/1996 per l'asserita erronea applicazione del principio delle Sezioni Unite sull'usura sopravvenuta e per il richiamo, in via subordinata, dei principi Unidroit sulla hardship; 2) violazione della disciplina antiusura per aver considerato legittime le istruzioni della Banca d'Italia sul calcolo del TEG; 3) omesso esame di fatti decisivi in tema di usura soggettiva e sovraindebitamento risultante dagli estratti conto; 4) violazione dell'art. 1283 c.c. per la disciplina dell'anatocismo e della delibera CICR 9 febbraio 2000; 5) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero sostanzialmente a un riesame del merito o a introdurre questioni nuove, senza cogliere specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha affermato che: il richiamo ai principi Unidroit era inconferente rispetto a una controversia sull'eventuale illiceità degli interessi e, comunque, non era stato dedotto nei gradi di merito; l'apertura di credito può essere equiparata al mutuo ai fini dell'applicazione dei principi delle Sezioni Unite in tema di verifica dell'usura al momento della stipula; la censura sul calcolo del TEG era una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti; la doglianza sull'usura soggettiva era inammissibile perché non autosufficiente e perché la Corte territoriale aveva già esaminato gli estratti conto; la questione dell'anatocismo non superava il rilievo della legittimità delle clausole con pari periodicità degli interessi e autonoma sottoscrizione per il periodo anteriore all'1 gennaio 2014; la censura sulla lite temeraria sollecitava un nuovo giudizio di fatto, mentre la Corte d'appello aveva motivato sulla superficialità e inconsistenza degli argomenti difensivi. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    È richiamato come base della disciplina dell'usura; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma ritiene inammissibile la censura che pretendeva di rimettere in discussione l'accertamento dell'usura sopravvenuta e del superamento del tasso soglia.

  • L. n. 108/1996

    Richiamata quale disciplina antiusura; la Corte reputa inammissibili le doglianze che miravano a rivalutare i criteri di calcolo del TEG e il superamento della soglia.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato in tema di anatocismo; la Corte conferma la legittimità delle clausole anatocistiche nei rapporti bancari stipulati dopo il 22 aprile 2000, in presenza di pari periodicità e specifica approvazione scritta, almeno sino all'1 gennaio 2014.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave e può essere desunta anche dal contesto processuale; la valutazione della Corte di merito circa la pretestuosità dell'impugnazione è insindacabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato per la necessità dell'autonoma sottoscrizione delle clausole vessatorie; nel caso concreto le clausole anatocistiche risultavano specificamente approvate per iscritto.

  • art. 111 Cost.

    Indicata come fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di nuovo esame del merito, della prova documentale o dei fatti già valutati dal giudice di appello.
  • La verifica dell'usura va condotta, secondo il principio richiamato dalla Corte, al momento della stipula del contratto; i rapporti di apertura di credito possono essere trattati in modo sostanzialmente equivalente al mutuo ai fini dell'applicazione di tale criterio.
  • Le istruzioni della Banca d'Italia sul calcolo del TEG non possono essere contestate in cassazione con mera doglianza astratta, ma richiedono una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e una alternativa ricostruzione idonea a dimostrare il superamento del tasso soglia.
  • La denuncia di omesso esame di un documento è ammissibile solo se il documento trascurato avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa, non essendo sufficiente allegare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • In tema di anatocismo bancario, per i contratti stipulati dopo il 22 aprile 2000, la capitalizzazione degli interessi è legittima fino alla modifica normativa del 2014 quando sia rispettata la pari periodicità tra interessi attivi e passivi e la clausola risulti specificamente approvata per iscritto.
  • La condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. può fondarsi su una valutazione complessiva della pretestuosità o grave superficialità dell'iniziativa processuale e tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è normalmente rivalutabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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