Sentenza del 24/11/2016 n. 24001 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli accertamenti IRPEF e ILOR per il 1997, emessi dopo una verifica della Guardia di Finanza e fondati sulle movimentazioni bancarie, anche su conti personali dei soci, utilizzati per l’attività della società. L’accertamento contestava l’inattendibilità della contabilità e ricavi non dichiarati; la CTP aveva rideterminato il reddito d’impresa in Lire 14.103.890.000 rispetto alle Lire 17.780.413.000 accertate. In appello, i contribuenti invocavano l’esito penale e amministrativo favorevole, contestavano l’utilizzo dei conti dei soci e chiedevano il riconoscimento dei costi e delle spese personali; l’Ufficio contestava la deduzione di costi non documentati. La CTR aveva riconosciuto costi forfettari pari al 50% e Lire 200.000.000 per le necessità dei soci, e aveva escluso il recupero di Lire 2.221.931.000 relativo alle anomalie dei tickets. In Cassazione l’Agenzia ha censurato la determinazione equitativa dei costi e, con il secondo motivo, la motivazione su alcune componenti; i contribuenti hanno contestato, tra l’altro, il frazionamento dei giudizi tra annualità, l’assenza di litisconsorzio o la mancata sospensione, l’estensione delle indagini bancarie ai conti di terzi e le regole sulla prova delle movimentazioni e dei costi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: la CTR non poteva riconoscere costi e spese personali in via equitativa, senza prova del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell’Agenzia, perché privo del necessario quesito di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale: i giudizi relativi a diverse annualità d’imposta restano autonomi; nel caso non risultava che la socia S. fosse socia nel 1997, quindi non ricorrevano né il litisconsorzio necessario né i presupposti per sospendere il processo. Ha inoltre ritenuto legittime le indagini su conti formalmente intestati a soci o terzi quando elementi indiziari ne consentano la riferibilità alla società; spettava ai contribuenti provare l’estraneità delle movimentazioni e l’esistenza e inerenza dei costi. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1
L'utilizzo dei dati rilevati dalle movimentazione dei conti correnti bancari intestati ai singoli soci cd ai loro familiari ai fini dell'accertamento del maggior reddito imponibile e la conseguente applicazione della prova presuntiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2), da parte della C.T.R. ligure, appare, dunque, del tutto conforme ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte.
Le presunzioni bancarie possono essere applicate anche a conti intestati a soci o terzi, se elementi indiziari dimostrano la riferibilità alla società delle movimentazioni. Una volta operante la presunzione, il contribuente deve dimostrare che i dati sono stati contabilizzati, non sono imponibili o non riguardano l’attività produttiva di reddito.
In tema di imposte sul reddito e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, l'onere della prova dell'esistenza e dell'inerenza dei costi incombe al contribuente.
È il contribuente a dover provare l’esistenza e l’inerenza dei costi dedotti; non è sufficiente una stima equitativa o una generica affermazione secondo cui a ogni ricavo corrisponde normalmente un costo.
La questione della prova della interposizione fittizia o fiduciaria nella intestazione dei conti/depositi o comunque della prova della pertinenza delle movimentazioni bancarie ad operazioni commerciali o finanziarie riconducibili alla attività di impresa svolta dalla società, viene in rilievo pertanto soltanto nella fase valutativa dell'accertamento, successiva alle indagini (accessi, ispezione, verifiche), in quanto diretta a dimostrare - anche mediante mera argomentazione logica fondata su presunzione semplice ex art. 2729 c.c.: arg. D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, comma 3 - la "riferibilità" di detti movimenti alla produzione di ricavi societari non contabilizzati.
La riferibilità alla società di movimenti su conti di terzi può essere dimostrata dall’Amministrazione anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi indiziari; questa valutazione consente poi l’applicazione delle presunzioni legali dell’art. 32.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 7
Posto che, ex art. 7 T.U.I.R., l'imposta sui redditi è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma - la detta autonomia non giustifica la tesi di parte ricorrente per la quale occorrerebbe trattare congiuntamente tutte le impugnazioni proposte da tutti i contribuenti (società e soci) ancorchè riferite a diverse annualità ed in relazione a diversi accertamenti.
Ogni periodo d’imposta genera un’obbligazione autonoma; perciò le impugnazioni relative ad annualità diverse non devono necessariamente essere riunite o decise con un’unica sentenza.
Codice di procedura civile, art. 295
La Corte ha escluso che nel caso concreto fosse necessario sospendere il giudizio relativo al 1997 in attesa delle cause concernenti annualità precedenti: l’autonomia dei periodi d’imposta e l’assenza della qualità di socia della S. nel 1997 escludevano la pregiudizialità dedotta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
La disposizione sul litisconsorzio nel processo tributario non imponeva, nel caso concreto, la partecipazione della socia S. al giudizio relativo al 1997, non risultando che ella fosse socia per quell’annualità.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi
Per i ricorsi ancora soggetti all’art. 366-bis c.p.c., una censura di vizio motivazionale deve concludersi con un quesito di fatto o momento di sintesi che identifichi chiaramente il fatto controverso e l’errore denunciato; in mancanza il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- I movimenti bancari su conti intestati a soci o a terzi possono essere utilizzati per accertare il reddito della società, ma l’Amministrazione deve prima fornire elementi indiziari che ne giustifichino la riferibilità al contribuente.
- Una volta operante la presunzione bancaria, spetta al contribuente fornire una spiegazione specifica delle singole movimentazioni: non basta una ricostruzione generica o una mera affermazione di estraneità.
- I costi d’impresa dedotti devono essere provati quanto a esistenza e inerenza. Il giudice non può riconoscerli soltanto in via equitativa o sulla base della generica regola pratica che a ogni ricavo corrisponde un costo.
- Le controversie su annualità d’imposta diverse sono, di regola, autonome e non richiedono un’unica trattazione. Un giudicato relativo a un’altra annualità può tuttavia rilevare per elementi costitutivi durevoli e comuni, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
- La sospensione per pregiudizialità o il litisconsorzio necessario non discendono dalla sola comunanza del contesto di verifica: occorre verificare in concreto la relazione tra le cause e la posizione del soggetto che si assume necessario.
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