Sentenza del 24/11/2016 n. 23981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.F. ha impugnato l’avviso di accertamento sintetico notificato il 29 dicembre 2001 per IRPEG e ILOR relative al 1995. L’accertamento, fondato sull’acquisto di un terreno agricolo non edificabile per Lire 460.000.000, riteneva tale spesa incongrua rispetto all’attività agricola e al reddito dichiarato. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Messina e dell’appello da parte della CTR della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia e carenza di motivazione dell’avviso, anche per il mancato confronto tra i decreti ministeriali applicabili e per l’assenza di un questionario; insufficienza dell’acquisto del terreno quale unico elemento presuntivo e contestazione dell’onere della prova; violazione del diritto al contraddittorio preventivo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha indicato né riportato gli atti dei giudizi di merito in cui avrebbe formulato le doglianze, né fornito gli elementi necessari al loro controllo. Il secondo motivo è stato respinto perché sostanzialmente diretto a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dalla CTR, congruamente motivata e non censurabile in cassazione nei termini proposti. Anche il terzo motivo è stato respinto: per l’accertamento relativo al 1995 non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, e la disciplina introdotta nel 2010 non era applicabile a quel periodo d’imposta. La Corte ha compensato integralmente le spese, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza posta a fondamento della decisione.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all'art. 366 c.p.c. , n. 6, in base al quale devono essere esattamente indicati gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè i dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.
Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e indicare dove e quando sono stati prodotti nei precedenti gradi. Un rinvio generico agli atti non permette alla Corte di verificare la fondatezza e la decisività delle censure.
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel caso di specie, dunque, relativo ad accertamento sintetico per l'anno d'imposta 1995, notificato nel 2001, è escluso, per espressa disposizione di legge e secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni unite di questa Corte, l'obbligo del contraddittorio preventivo.
Per l’accertamento sintetico relativo al 1995, la disposizione non comportava un obbligo di contraddittorio preventivo, in assenza di una specifica previsione applicabile al periodo d’imposta in questione.
Art. 22, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
Tale obbligo (introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , attraverso la sostituzione dei commi dal quarto all'ottavo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38), per espressa disposizione transitoria, si applica "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del... decreto".
La norma ha introdotto il contraddittorio preventivo per gli accertamenti sintetici, ma la sua disciplina transitoria ne limita l’applicazione ai redditi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione. Non si applica quindi all’accertamento relativo al 1995.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo, sotto questo profilo, esula dalla previsione di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 3, in assenza di specifiche deduzioni che valgano ad evidenziare l'irrazionalità delle valutazioni espresse nella sentenza impugnata e la decisività del vizio denunciato.
La denuncia di violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: occorre indicare una specifica violazione giuridica e spiegare perché il vizio sia decisivo, non limitarsi a criticare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi lamenta che il giudice abbia omesso di esaminare una questione deve indicare e localizzare gli atti dei precedenti gradi in cui quella questione era stata proposta, riportandone gli elementi necessari al controllo. La mancata indicazione può comportare l’inammissibilità.
- La contestazione della valutazione delle prove o dei fatti non si trasforma in una violazione di legge solo perché è formulata ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; il controllo di legittimità non sostituisce l’apprezzamento del giudice di merito, se adeguatamente motivato.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l’obbligo e l’invalidità conseguente alla sua violazione sussistono quando una specifica disposizione li prevede.
- Quando una norma introduce una nuova garanzia procedurale con una disciplina transitoria, occorre verificare il periodo d’imposta interessato e i criteri temporali indicati dalla norma prima di invocarla. La disciplina introdotta nel 2010 per l’accertamento sintetico non si estende automaticamente agli accertamenti relativi a periodi precedenti.
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