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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23989 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dell’art. 9 del d.lgs. n. 388 del 2001. Sosteneva che le violazioni delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori comportano la revoca del credito d’imposta per incremento occupazionale indipendentemente dall’importo della sanzione. Nel caso concreto, l’ASL aveva accertato l’assenza di un aspiratore presso una postazione di lavoro per l’incollaggio; era stata irrogata una sanzione di 2.000 euro, non impugnata e pagata dalla società. La controversia riguardava il credito fruito per gli anni 2001-2003 e l’applicabilità della soglia di 2.582,28 euro alle violazioni in materia di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR Toscana del 18 giugno 2010, depositata il 24 settembre 2010, e rinviato ad altra Sezione della stessa CTR perché rinnovi il giudizio e decida nel merito, attenendosi al principio che la soglia di 2.582,28 euro riguarda le violazioni non formali fiscali e contributive in materia di lavoro dipendente, non quelle sulla salute e sicurezza dei lavoratori. La decisione della CTP di Firenze n. 142 del 21 aprile 2005, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di recupero, era stata confermata dalla CTR; tale esito è stato cassato. La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice del rinvio. La Cassazione non ha definito in via definitiva il merito del recupero, ma ha accolto la tesi interpretativa dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 7, della legge n. 388 del 2000

    Ne discende che una corretta lettura della norma impone di ritenere che il superamento dell'importo di Euro 2.582,28 sia contemplato al primo periodo della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 7, per le sole violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in tema di lavoro dipendente, avuto riguardo alle fattispecie di cui all'incipit della disposizione e non anche, per quel che qui interessa, alle violazioni alla normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, in ordine alle quali si prescinde dall'entità della sanzione, anche se trattasi di accertate violazioni formali,

    La soglia sanzionatoria di 2.582,28 euro limita la revoca per determinate violazioni non formali fiscali e contributive in materia di lavoro dipendente. Per le violazioni delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori, la revoca non dipende dall’importo della sanzione, anche quando la violazione accertata sia formale.

  • Art. 360, n. 3, del codice di procedura civile

    È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia come fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha accolto il ricorso.

Massime di principio

  • Per i crediti d’imposta subordinati al rispetto degli obblighi del datore di lavoro, occorre distinguere le violazioni fiscali e contributive dalle violazioni in materia di salute e sicurezza: la soglia minima della sanzione prevista per le prime non si estende automaticamente alle seconde.
  • Una violazione accertata delle norme sulla salute e sicurezza può comportare la revoca dell’agevolazione anche se la sanzione è inferiore a 2.582,28 euro; nel caso esaminato la sanzione era di 2.000 euro.
  • La pronuncia ha accolto il ricorso e stabilito il criterio interpretativo, ma ha disposto il rinvio per una nuova decisione nel merito: non equivale quindi a una statuizione definitiva sul recupero dell’intero credito.

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