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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23979 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per IRPEF 1997. L’accertamento attribuiva al contribuente un maggior reddito sulla base di rimanenze finali al 31 dicembre 1997, superiori a quelle dichiarate, ricavate da un blocchetto manoscritto extracontabile rinvenuto durante la verifica. P.E. ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione: il primo tentativo di notifica, avviato il 3 giugno 2009, non era riuscito; la notifica è stata ripresa il 28 luglio 2009 e l’atto è stato ricevuto personalmente il 4 agosto 2009. L’Agenzia non ha documentato quando aveva appreso l’esito negativo del primo tentativo.

La decisione

La Corte ha accolto l’eccezione preliminare del contribuente e dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia per tardività. In applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, per conservare gli effetti della prima richiesta di notifica, il notificante deve riprendere tempestivamente il procedimento e provare quando ha appreso il mancato esito; in mancanza di tale prova non era possibile verificare il rispetto del termine di trenta giorni applicabile nella fattispecie. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la legittimità dell’accertamento e delle rimanenze extracontabili. Spese compensate, poiché l’esito è stato determinato da una sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Art. 325 c.p.c.

    Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati nell'art. 325 c.p.c. , salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova.

    Il tempo massimo per riprendere una notificazione non riuscita, al fine di conservare gli effetti della richiesta originaria, è parametrato alla metà dei termini di impugnazione previsti dall’art. 325 c.p.c.; il superamento è ammesso soltanto in presenza di circostanze eccezionali rigorosamente provate.

Massime di principio

  • Se una notificazione non si perfeziona per una causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento con immediatezza e compiere tempestivamente gli atti necessari al suo completamento per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • Il notificante ha l’onere di indicare e provare quando ha appreso l’esito negativo del primo tentativo: ricevute o documenti privi di una data verificabile possono non bastare.
  • In assenza della prova della data di conoscenza del mancato esito, non è possibile verificare la tempestività della riattivazione e l’impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • La decisione sull’inammissibilità per una questione processuale non comporta una pronuncia sul merito dell’atto tributario impugnato.

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