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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23988 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia, dopo una verifica fiscale relativa al 1998, aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEG, IRAP e IVA, recuperando costi ritenuti indeducibili per Lire 461.228.000 (Euro 238.204,38) e ricavi non contabilizzati per Lire 1.766.000.000 (Euro 912.062,75). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 78 del 13 novembre 2009, aveva riconosciuto la deducibilità di alcuni costi, annullato il recupero dei ricavi e confermato nel resto l’accertamento. In Cassazione, la società ha contestato l’esclusione dei costi per carburante acquistato con il sistema «netting», denunciando la mancata applicazione dei criteri interpretativi del contratto e l’omessa valutazione delle prove; ha inoltre lamentato che la CTR avesse confermato il recupero di spese telefoniche e di riscaldamento, benché l’Agenzia ne avesse escluso la contestazione in appello. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha censurato la motivazione sull’annullamento del recupero dei finanziamenti per Lire 1.766.000.000 e, separatamente, quella sull’inerenza dei carburanti prelevati con taniche per i mezzi di cantiere.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale: le regole di interpretazione contrattuale presuppongono che il contratto esista o sia provato e non possono essere usate per dimostrarne la stipulazione; inoltre la società non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto rilevante dei documenti invocati, come richiesto dal principio di autosufficienza. Ha accolto il terzo motivo: la CTR aveva pronunciato ultra petita confermando il recupero di spese telefoniche e di gas/riscaldamento che l’Agenzia aveva espressamente escluso dalle proprie richieste d’appello. Sul ricorso incidentale ha accolto la censura relativa ai finanziamenti di Lire 1.766.000.000, perché gli indizi indicati dall’Ufficio (assenza di delibere, riscontri bancari, costi delle consortili e ragioni economiche) imponevano alla società di provare la legittima provenienza e la regolare tassazione delle somme, nonché l’effettività e la giustificazione economica dei finanziamenti; ha invece rigettato la censura relativa ai carburanti acquistati con taniche, ritenendo che le fatture attestanti i costi e la loro inerenza non fossero superate dalla mera contestazione dell’Agenzia. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame dei motivi accolti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi intervenuta una decisione definitiva sul merito delle questioni rinviate.

Norme richiamate

  • Art. 372 c.p.c.

    Va preliminarmente dichiarata l. inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla ricorrente in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. , costituita da sentenza del Tribunale penale di Campobasso del 19 maggio 2005, trattandosi di documento nuovo (ex multis, Cass. n. 7515 del 2011) che non riguarda l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata (ex art. 372 c.p.c.).

    Nel giudizio di Cassazione non è ammessa la produzione di documenti nuovi con la memoria, salvo che riguardino l’ammissibilità del ricorso o del controricorso oppure la nullità della sentenza impugnata.

  • Art. 1559 c.c.

    Ciò posto, deve pervenirsi alla conclusione che al - netting -, costituito da due contratti di somministrazione, si applica la disciplina civilistica di tale tipo di negozio, che, stante l'assenza di specifica prescrizione, è a forma libera, non essendo indotta l'esigenza della forma scritta nè dall'oggetto del contratto (nella specie fornitura di carburante) nè dalla qualità delle parti (tutti soggetti privati).

    Il netting è ricondotto a due contratti di somministrazione. In assenza di una prescrizione specifica, tali contratti non richiedono la forma scritta, ma la loro esistenza deve comunque essere provata.

  • Art. 1362 c.c. e seguenti

    Quelle previste negli artt. 1362 c.c. e segg. sono regole ermeneutiche di interpretazione del contenuto del contratto o di una singola clausola del medesimo, la cui esistenza (di cui dubitano nella specie i giudici di appello) è certa o comunque provata, non potendosi utilizzare quelle regole, come pretende la ricorrente, per provare l'esistenza stessa della fonte negoziale da interpretare.

    I criteri di interpretazione contrattuale servono a chiarire il contenuto di un contratto già esistente o provato; non possono essere impiegati, da soli, per dimostrare che il contratto sia stato stipulato.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    In base al disposto di cui all'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, - che prevede che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità (...) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, che ha codificato il principio di autosufficienza, nel ricorso devono essere presenti tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso.

    Il ricorso per Cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e riportarne il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di valutare le censure senza consultare atti esterni al ricorso; la mancanza comporta inammissibilità.

  • Art. 112 c.p.c.

    E' pertanto evidente che la CTR, in relazione a tali costi, ha pronunciato ultrapetita e, quindi, la sentenza va sul punto emendata.

    Il giudice deve rispettare i limiti delle domande e delle richieste delle parti: pronunciarsi su una ripresa fiscale che l’appellante aveva escluso dalle proprie richieste integra ultrapetizione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è richiamata per le denunce di violazione di legge: nella vicenda, la censura sui criteri interpretativi del netting è stata dichiarata inammissibile, mentre quella relativa alla violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata accolta.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La disposizione è stata invocata per le censure di vizio motivazionale: è stata dichiarata inammissibile la censura della società per mancata indicazione autosufficiente dei documenti e accolta la censura incidentale dell’Agenzia sulla motivazione relativa ai finanziamenti.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in Cassazione non consente di introdurre liberamente documenti nuovi; la produzione documentale allegata dalla società è stata dichiarata inammissibile, salvo le limitate eccezioni previste dall’art. 372 c.p.c.

Massime di principio

  • Per dedurre costi legati a un contratto di netting non è indispensabile un documento contrattuale scritto, ma occorre provare in modo adeguato l’esistenza del rapporto e la riferibilità delle operazioni al contribuente. Le regole ermeneutiche possono chiarire un contratto provato, non sostituire la prova della sua stipulazione.
  • Nel ricorso per Cassazione, chi fonda una censura su documenti deve indicare dove siano stati prodotti e riprodurre il contenuto rilevante: il rinvio generico a documenti o a difese svolte nei gradi di merito può comportare l’inammissibilità.
  • Il giudice d’appello non può confermare poste dell’accertamento che l’Amministrazione appellante abbia espressamente escluso dalle proprie richieste: deve decidere entro i limiti della domanda, altrimenti incorre in ultrapetizione.
  • Quando l’Amministrazione presenta elementi presuntivi concreti che fanno dubitare della provenienza e della regolare tassazione di somme impiegate in finanziamenti, spetta al contribuente fornire prova contraria della loro origine lecita e fiscale, nonché dell’effettività e della giustificazione economica delle operazioni.
  • Una contestazione meramente assertiva sulla modalità di acquisto o sull’inerenza di un costo non basta necessariamente a superare fatture che documentano l’operazione e il collegamento con l’attività d’impresa; occorrono elementi specifici idonei a contraddirle.
  • La produzione di nuovi documenti in Cassazione tramite memoria è inammissibile, salvo che il documento riguardi l’ammissibilità degli atti processuali o la nullità della sentenza impugnata.

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