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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23951 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo al 1998, con cui le era contestato l’omesso versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo per Lire 2.163.750.000, oltre alle sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva rigettato l’appello, ritenendo legittimo l’accertamento nonostante la mancata allegazione del verbale di constatazione, applicabile la proroga biennale dei termini e non necessario il procedimento automatizzato previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. In cassazione la questione decisiva è stata però preliminare: la società risultava cancellata dal registro delle imprese il 16 novembre 2006 e, quindi, estinta mentre il giudizio era pendente. La Corte ha esaminato le conseguenze processuali di tale estinzione sull’appello, proposto nel 2008 in nome della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della CTR e dichiarato inammissibile l’appello della società, senza esaminare i quattro motivi di ricorso relativi all’accertamento. Poiché la cancellazione era avvenuta dopo il 1° gennaio 2004, aveva prodotto l’estinzione della società alla data stessa del 16 novembre 2006; l’appello del 7 marzo 2008, proposto in nome della società estinta anziché dai suoi soci quali successori, era dunque inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione e del grado d’appello sono state compensate, in considerazione del fatto che l’orientamento giurisprudenziale applicato si era formato successivamente.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c., nel testo introdotto dalla riforma del diritto societario

    l'art. 2495 c.c. nel nuovo testo, produttiva dell'estinzione dell'ente: effetto estintivo destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio del 2004, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione avvenuta in un momento precedente

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società. Per le cancellazioni successive al 1° gennaio 2004, l’effetto estintivo opera dalla data della cancellazione.

  • Art. 299 c.p.c. e seguenti

    qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. , e ss.

    L’estinzione della società durante un giudizio costituisce un evento interruttivo del processo, soggetto alla disciplina dell’interruzione.

  • Art. 110 c.p.c.

    con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

    A seguito dell’estinzione della società, la prosecuzione o riassunzione del processo può avvenire da parte o nei confronti dei soci, quali successori della società.

  • Art. 10 della legge fallimentare

    la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall' art. 10 L. Fall.)

    La cancellazione priva la società estinta della capacità di stare in giudizio, salvo la specifica eccezione prevista dall’art. 10 della legge fallimentare.

Massime di principio

  • Se una società viene cancellata dal registro delle imprese dopo il 1° gennaio 2004, si estingue dalla data della cancellazione e non può più stare in giudizio in proprio.
  • Se l’estinzione interviene durante una causa, il processo è soggetto alla disciplina dell’interruzione; la prosecuzione o riassunzione può avvenire da parte o nei confronti dei soci, quali successori della società.
  • Se l’evento estintivo non viene fatto constare nel processo, l’impugnazione della decisione pronunciata nei confronti della società deve comunque essere proposta dai soci, o indirizzata nei loro confronti: un’impugnazione in nome della società estinta è inammissibile.
  • Quando il giudice rileva una causa preliminare che rende inammissibile l’impugnazione, può definire il giudizio senza esaminare nel merito le contestazioni sull’atto tributario.

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